Site icon Tax and Legal Services | PwC Italia

Esportazioni triangolari non configurabili se il trasporto è curato dal primo cessionario in nome e per conto proprio

Esportazioni triangolari non configurabili se il trasporto è curato dal primo cessionario in nome e per conto proprio - Triangular exports not configurable if the transport is carried out by the first acquirer in its own name and on its own behalf

A cura di Davide Accorsi, Stefano Luigi Airaghi e Ludovica Copia

Con la risposta ad interpello n. 283 dello scorso 4 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in riferimento alla realizzabilità o meno di esportazioni triangolari non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 in un caso articolato presentato dall’istante Alfa, società di diritto italiano che si occupa principalmente della progettazione di impianti (o parti d’impianti) situati in Paesi UE ed extra UE.

Le attività generalmente affidate ad Alfa sulla base di contratti internazionali stipulati con committenti residenti fiscalmente in Paesi extra UE hanno ad oggetto:

In particolare, i contratti conclusi dall’istante con i clienti esteri possono riguardare:

Nell’ambito dell’espletamento dell’attività di procurement ­ oggetto di affidamento nelle varie tipologie di schemi contrattuali sopra elencati (contratti EP, EP+C, EPC) ­ la stessa si avvale di una serie di fornitori italiani presso i quali acquista i beni materiali che verranno trasportati e spediti al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

In particolare, i contratti stipulati tra i fornitori italiani ed Alfa hanno, quindi, ad oggetto la cessione di beni mobili a favore della stessa società istante, la quale, nella veste di cessionario nazionale, rivende gli stessi beni al cliente finale, committente estero residente in un Paese extra UE.

In base ad una precisa logica commerciale mirata al risparmio dei costi e all’efficiente gestione della logistica, l’istante intende stipulare con i fornitori italiani uno schema di contratto di fornitura che prevede che i beni acquistati da Alfa, destinati alla rivendita ai clienti extra UE, siano consegnati dai (primi) cedenti italiani con termini di resa EXW (presso lo stabilimento del fornitore/primo cedente) ovvero FCA (presso la sede del vettore incaricato dal cessionario nazionale, ossia Alfa).

In virtù delle suddette clausole, i beni acquistati in Italia da Alfa verranno poi trasportati e/o spediti al di fuori del territorio dell’UE per mezzo di vettori incaricati direttamente dalla medesima società istante (primo cessionario italiano).

In tali circostanze, l’istante chiede di sapere se le forniture di beni effettuate, nei termini anzi descritti, a favore di Alfa da soggetti passivi IVA italiani possano configurare, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità, una cessione all’esportazione “triangolare”, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, nell’ipotesi in cui i predetti beni siano rivenduti da Alfa nell’ambito di contratti EP ed EP+C, oltre che nell’ambito di contratti EPC.

Prima di rispondere ai quesiti posti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento in materia di cessioni all’esportazione previsto dall’articolo 8, primo comma, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, che ha implementato in Italia le disposizioni previste dall’articolo 146 della Direttiva 2006/112/EC. Sul punto, L’Agenzia delle Entrate evidenzia come, affinché si configuri una cessione all’esportazione non imponibile agli effetti dell’IVA nei riguardi di un soggetto cliente finale destinatario dei beni al di fuori del territorio dell’Unione europea, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

Al ricorrere delle suddette condizioni, si considerano non imponibili:

La previsione contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore attraverso l’introduzione dell’art. 13, comma 1, della legge n. 413/1991[2].

Con la risoluzione 51/E del 1995, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’ampiezza di tale disposizione normativa:

Sul punto è anche intervenuta, con diverse pronunce[3], la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che:

In recepimento del suddetto indirizzo giurisprudenziale, con la risoluzione n. 35/E del 2010 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito ­ sia pur con riferimento alla distinta fattispecie di cui all’articolo 58 del D.L. 331/1993, disciplinante le operazioni triangolari nazionali con destinazione unionale ­ che, qualora i beni transitassero materialmente dal primo cedente al cessionario nazionale e quest’ultimo ne acquisisse la disponibilità nel territorio dello Stato italiano, la cessione interna tra due operatori nazionali non potrebbe beneficiare del regime di non imponibilità.

Con la citata risoluzione n. 35/E del 2010, alla luce dell’interpretazione (evolutiva) elaborata in sede giurisprudenziale, è stato, altresì, precisato che l’operazione di cessione triangolare può godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario stipuli il contratto di trasporto dei beni su mandato ed in nome del cedente. In questo caso il predetto cessionario agirebbe come mero intermediario del cedente senza acquisire mai la disponibilità del bene, nel pieno rispetto della ratio della norma.

In conclusione, la non imponibilità dell’operazione triangolare all’esportazione è sempre da escludere quando il cessionario nazionale (promotore della triangolazione) acquisisca la disponibilità dei beni nel territorio italiano, condizione che non si realizza nelle seguenti casistiche esaminate con documenti di prassi:

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’operazione descritta nell’istanza d’interpello[4], conclude che non può configurare una cessione all’esportazione triangolare o indiretta, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, in quanto non risulta integrato il requisito del “trasporto a cura e nome del cedente”, nell’accezione individuata dalla normativa come interpretata dalla prassi di riferimento.

Come emerge dalla contrattualista allegata all’istanza di interpello, difatti, la società Alfa (cessionario o promotore della transazione triangolare) si impegna a curare direttamente, per il tramite di vettori incaricati a suo nome e per proprio conto, il trasporto e la spedizione dei beni acquistati presso cedenti italiani, facendosi quindi carico di tutti i rischi di eventuali danni e/o perdite dei beni verificabili durante il trasporto fino alla consegna nel territorio del Paese extra UE di destinazione.

Pertanto, Alfa acquista la disponibilità dei beni, precedentemente acquistati presso fornitori italiani e destinati alla rivendita, nel territorio dello Stato italiano e, conseguentemente, negli schemi contrattuali EP e EP+C, la cessione che intercorre tra la stessa istante e il primo cedente italiano rileverà, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come cessione di beni nazionale (tra fornitore nazionale e società istante) seguita in ordine cronologico da una cessione all’esportazione diretta (tra società istante e cliente estero).

Nel più complesso schema contrattuale EPC, occorrere invece valutare se la complessa operazione posta in essere in attuazione del predetto negozio contrattuale, in base ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia in materia di operazione composite, sia qualificabile come prestazione dei servizi derivanti da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto. In tale ultima ipotesi, il trattamento IVA della prestazione di servizi, configurabile come operazione principale (assorbente), si estenderà anche all’operazione ancillare di fornitura di beni.


[1] La problematica fiscale attinente la qualificazione, agli effetti dell’IVA, delle attività complesse poste in essere da ALFA in esecuzione delle due tipologie di schemi contrattuali di cui alle lettere i) ed ii), è stata oggetto di esame con l’istanza interpello n. 956­ XXX/2021 presentata dalla stessa società interpellante. L’Agenzia ha espresso l’avviso che l’attività di “engineering” e l’attività di fornitura dei beni (attività di “procurement”) ­ svolte dalla società istante nell’ambito dei due schemi contrattuali riconducibili a quelli individuati alle lett. i) e ii) dell’elenco ­ hanno una distinta utilità economica, da cui discende un’autonoma rilevanza ai fini IVA. Le attività in questione, devono essere considerate distinte e indipendenti ed assoggettate ciascuna al regime IVA proprio: l’attività di “engineering” quale prestazione di servizio non rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano, in quanto soggetta alle regole di cui all’art.7­quater, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972; l’attività di “procurement” quale cessione di beni in linea di principio classificabile, sotto il profilo IVA, come cessione di beni all’esportazione, computabile ai fini della formazione del plafond spendibile per l’acquisto e/o importazione di beni e servizi senza imposta, a condizione che si verifichino i requisiti previsti dall’articolo 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

[2] Che ha disposto che “ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del primo comma dell’articolo 8 (…) le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili (…) a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all’esportazione, che i documenti di cui all’articolo 21 del predetto decreto n. 633 del 1972 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti”.

[3] L’Agenzia delle Entrate, tra le numerose altre, ricorda in particolare le Sentenze della Corte di Cassazione n. 5065 del 1998, n. 4098 del 2000, n. 6114 del 2009, n. 6898 del 2011 e n. 13951 del 2011.

[4] Che presenta le seguenti peculiarità:

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Contatta Davide Accorsi – Director, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Contatta Stefano Luigi Airaghi – Senior Manager, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Exit mobile version