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Risposta ad istanza di interpello n. 83/2024 – Sono esenti IVA le prestazioni di servizi di Litigation Finance o Third Party Litigation Funding

Risposta ad istanza di interpello n. 83/2024 – Sono esenti IVA le prestazioni di servizi di Litigation Finance o Third Party Litigation Funding - Italian tax authorities’ reply to the Ruling request no. 83/2024 – The provision of Litigation Finance or Third Party Litigation Funding’s services are VAT exempt

A cura di Alessia Angela Zanatto e Sandra Compiano

Con la Risposta ad istanza di interpello n. 83 del 28 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA delle operazioni di Litigation Finance o Third Party Litigation Funding, riconoscendo che le stesse sono qualificabili come prestazioni di servizi di natura finanziaria, esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633/1972.

In breve, lo schema tipico dell’attività di TLPF può essere riassunto come segue:

Il quesito posto dalla SICAF è volto a conoscere se tali operazioni poste in essere dal “terzo investitore” siano qualificabili come “operazioni finanziarie mediante negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 3) d.P.R. n. 633/1972, esenti da IVA in quanto “operazioni, compresa la negoziazione, relative a … crediti … ad eccezione del recupero crediti”, ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 1), d.P.R. n. 633/1972.

Litigation Finance o Third Party Litigation Funding e la proposta di Direttiva per disciplinare il settore

La Litigation Finance è un’attività già diffusa in Australia, USA, Canada, Regno Unito o Paesi Bassi nella quale investitori privati (i.e., “finanziatori di contenziosi” o “litigation funder”), che non sono parte di una controversa, né legali o assicuratori di una delle parti coinvolte, investono in procedimenti giudiziali e stragiudiziali e sostengono spese giudiziarie e di altro tipo, in cambio di una quota di eventuali risarcimenti.

La TPLF rappresenta, invece, un elemento di novità per l’ordinamento italiano ed unionale.

A livello unionale, il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 13 settembre 2022, ha invitato la Commissione Europea ad elaborare una direttiva UE per disciplinare in modo uniforme questo settore, almeno nei suoi termini minimi (c.d. level planning field). Alla Risoluzione è allegata una proposta di direttiva UE nella quale:

Sotto il profilo tecnico, secondo la risposta ad interpello in commento, la TPLF è una attività finanziaria in quanto consiste nel “finanziamento del contenzioso” da parte di soggetti terzi.

La causa finanziaria è rinvenibile nell’intento del titolare del credito di ottenere dalla SICAF un finanziamento che gli consenta di sostenere i costi della controversia legale e/o giudiziaria, di gestire tale controversia sotto la regia della SICAF, nonché lo smobilizzo del credito. Ciò è avvalorato dal fatto che la SICAF è un soggetto vigilato dalla Banca d’Italia, il che comporta la conformità degli investimenti alle disposizioni di legge in materia, statutarie e regolamentari.

L’Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni di servizio rese dalla SICAF abbiano natura finanziaria da considerarsi esenti da IVA, ove territorialmente rilevanti in Italia. La relativa base imponibile, nel caso in cui la SICAF acquisti in credito, è determinata applicando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 79/E/2021 (ossia il valore economico rappresentato dalla differenza tra flussi di cassa attesi dalla gestione del portafoglio e il prezzo di acquisto pagato dal finanziatore, cessionario del credito – si veda la precedente newsletter del 17 febbraio 2022).

Nell’interpello in commento, l’Agenzia delle entrate ha, infine, specificato che, trattandosi di una operazione esente, non è obbligatoria né l’emissione della fattura, salvo il caso in cui il cliente ne faccia richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione – ai sensi dell’art. 22, primo comma n. 6), d.P.R. n. 633/1972 – né la certificazione dei corrispettivi – ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. h), d.P.R. n. 696/1996.

Per maggiori informazioni

Contatta Alessia Zanatto – Partner, PwC TLS

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