Risposta ad istanza di interpello n. 83/2024 – Sono esenti IVA le prestazioni di servizi di Litigation Finance o Third Party Litigation Funding

Risposta ad istanza di interpello n. 83/2024 – Sono esenti IVA le prestazioni di servizi di Litigation Finance o Third Party Litigation Funding - Italian tax authorities’ reply to the Ruling request no. 83/2024 – The provision of Litigation Finance or Third Party Litigation Funding’s services are VAT exempt

A cura di Alessia Angela Zanatto e Sandra Compiano

Con la Risposta ad istanza di interpello n. 83 del 28 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA delle operazioni di Litigation Finance o Third Party Litigation Funding, riconoscendo che le stesse sono qualificabili come prestazioni di servizi di natura finanziaria, esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633/1972.

In breve, lo schema tipico dell’attività di TLPF può essere riassunto come segue:

  • un “credito controverso” è un credito di natura monetaria che richiede un’attività legale per essere realizzato e di cui una delle parti della controversia è il titolare (i.e., titolare del diritto di credito”); può trattarsi di un credito oggetto di una contestazione ancora in fase stragiudiziale o di una controversia innanzi gli organi giudiziari competenti, oppure  un credito sul quale si è già formato il giudicato ma che ancora necessita di supporto legale per essere realizzato (e.g., per la fase esecutiva);
  • un “terzo investitore” (i.e., litigation fund o funder) fornisce al titolare del diritto di credito controverso risorse finanziarie, senza obbligo di restituzione, ottenendo in cambio tutto o parte del credito/risarcimento.  Il terzo investitore – nel caso oggetto del documento di prassi in esame – si tratta di una SICAF che gestisce un FIA italiano riservato e che acquista pro soluto ex art. 1260 c.c. e a titolo oneroso tutto o parte del credito controverso. In particolare, l’investitore paga al titolare del diritto di credito controverso un corrispettivo composto da una componente fissa e da una eventuale componente variabile legata all’esito della lite, oltre il rimborso delle spese di lite. In caso di soccombenza del titolare del diritto di credito controverso, l’investitore perde integralmente il proprio investimento.

Il quesito posto dalla SICAF è volto a conoscere se tali operazioni poste in essere dal “terzo investitore” siano qualificabili come “operazioni finanziarie mediante negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 3) d.P.R. n. 633/1972, esenti da IVA in quanto “operazioni, compresa la negoziazione, relative a … crediti … ad eccezione del recupero crediti”, ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 1), d.P.R. n. 633/1972.

Litigation Finance o Third Party Litigation Funding e la proposta di Direttiva per disciplinare il settore

La Litigation Finance è un’attività già diffusa in Australia, USA, Canada, Regno Unito o Paesi Bassi nella quale investitori privati (i.e., “finanziatori di contenziosi” o “litigation funder”), che non sono parte di una controversa, né legali o assicuratori di una delle parti coinvolte, investono in procedimenti giudiziali e stragiudiziali e sostengono spese giudiziarie e di altro tipo, in cambio di una quota di eventuali risarcimenti.

La TPLF rappresenta, invece, un elemento di novità per l’ordinamento italiano ed unionale.

A livello unionale, il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 13 settembre 2022, ha invitato la Commissione Europea ad elaborare una direttiva UE per disciplinare in modo uniforme questo settore, almeno nei suoi termini minimi (c.d. level planning field). Alla Risoluzione è allegata una proposta di direttiva UE nella quale:

  • il litigation funder (i.e. ”finanziatore del contenzioso”) è definito come “…qualsiasi impresa commerciale che stipula un accordo di finanziamento… in relazione a un procedimento, pur non essendo una parte di tale procedimento, né un avvocato o….un fornitore di servizi assicurativi regolamentati a una parte in tale procedimento e che ha l’obiettivo primario di ricevere un utile sul capitale investito attraverso il finanziamento di tali procedimenti o di ottenere un vantaggio competitivo in un mercato specifico”;
  • l’accordo di finanziamento da parte di terzi” (i.e., third party funding agreement) è conseguentemente definito come il contratto “…in cui un finanziatore di contenziosi si impegna a finanziare in tutto o in parte i costi del procedimento in cambio di una quota dell’importo monetario assegnato a titolo di risarcimento al ricorrente o di una maggiorazione basata sul successo nella causa (n.d.r. success fee), in modo da rimborsare il finanziatore del contenzioso per il suo finanziamento e, se del caso, coprire la sua remunerazione per il servizio prestato, in tutto o in parte sulla base dell’esito del procedimento. Tale definizione include tutti gli accordi in cui è concordato un compenso di questo tipo, a prescindere dal fatto che sia offerto come servizio indipendente o sia conseguito attraverso l’acquisto o la cessione del credito”.

Sotto il profilo tecnico, secondo la risposta ad interpello in commento, la TPLF è una attività finanziaria in quanto consiste nel “finanziamento del contenzioso” da parte di soggetti terzi.

La causa finanziaria è rinvenibile nell’intento del titolare del credito di ottenere dalla SICAF un finanziamento che gli consenta di sostenere i costi della controversia legale e/o giudiziaria, di gestire tale controversia sotto la regia della SICAF, nonché lo smobilizzo del credito. Ciò è avvalorato dal fatto che la SICAF è un soggetto vigilato dalla Banca d’Italia, il che comporta la conformità degli investimenti alle disposizioni di legge in materia, statutarie e regolamentari.

L’Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni di servizio rese dalla SICAF abbiano natura finanziaria da considerarsi esenti da IVA, ove territorialmente rilevanti in Italia. La relativa base imponibile, nel caso in cui la SICAF acquisti in credito, è determinata applicando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 79/E/2021 (ossia il valore economico rappresentato dalla differenza tra flussi di cassa attesi dalla gestione del portafoglio e il prezzo di acquisto pagato dal finanziatore, cessionario del credito – si veda la precedente newsletter del 17 febbraio 2022).

Nell’interpello in commento, l’Agenzia delle entrate ha, infine, specificato che, trattandosi di una operazione esente, non è obbligatoria né l’emissione della fattura, salvo il caso in cui il cliente ne faccia richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione – ai sensi dell’art. 22, primo comma n. 6), d.P.R. n. 633/1972 – né la certificazione dei corrispettivi – ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. h), d.P.R. n. 696/1996.

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