A cura di Marzio Scaglioni, Leila Rguibi e Antonio Giardina
Nella giornata del 7 maggio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 60/2024 (di seguito “il Decreto” o “Decreto Coesione”) denominato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”. Tale provvedimento ha molteplici finalità, tra cui quella, da un lato, di realizzare una riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali. Dall’altro lato, di dare un ulteriore stimolo al mercato dall’occupazione, attraverso la messa in campo di circa €2,8 miliardi per le assunzioni agevolate di determinate categorie di lavoratori, per incentivazione all’auto-impiego, per l’aiuto di grandi aziende in crisi e per stimolare ulteriormente il mercato del lavoro nelle regioni del Meridione.
Si illustrano di seguito le principali novità riguardanti le assunzioni agevolate di lavoratori dipendenti, nonché gli ulteriori interventi inerenti il mercato del lavoro.
Bonus Giovani (art. 22 del Decreto)
Tale incentivo permette ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai precedentemente occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a €500 su base mensile per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di 24 mesi.
Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a €650 su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Si ricorda che tale tipo di esonero si applica anche ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata siano stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in parola (cd. portabilità dell’esonero).
È bene, altresì, puntualizzare che l’efficacia di tale incentivo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Si ricorda, infine, che il godimento di tale incentivo è subordinato altresì al rispetto dei “Principi generali di fruizione degli incentivi” disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, oltre che agli specifici requisiti previsti dal Decreto stesso.
Bonus Donne (art. 23 del Decreto)
Il Decreto riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di €650 su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
Tale esonero è destinato alle donne che rientrano, alternativamente, in una delle seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (di seguito “ZES”);
- donne che rientrano in quei settori individuati da apposito decreto ministeriale alla luce dell’art. 2, punto 4, lett. f) del Regolamento Europeo n. 651/2014, ossia donne occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media in tutti i settori economici del mercato del lavoro italiano;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Il provvedimento specifica anche che al fine di poter fruire di tale esonero sarà necessario realizzare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Bonus assunzioni nelle ZES (art. 24 del Decreto)
Tale misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di €650 su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato (purchè non dirigente), dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero occupano fino a 10 lavoratori.
Altri requisiti imposti dal Decreto sono:
- il dipendente deve aver compiuto 35 anni di età;
- il dipendente deve essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- il dipendente deve essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.
Anche in questo caso, l’efficacia dell’incentivo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Si ricorda che, anche in questo caso, il godimento di tale incentivo è subordinato al rispetto dei “Principi generali di fruizione degli incentivi” disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
In merito alle assunzioni agevolate di cui sopra, il Governo – nell’ambito del Decreto in esame – ha specificato che tali incentivi saranno oggetto di limiti di spesa annuali. Invero, se dall’attività di monitoraggio emergesse, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l’INPS non procederà all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.
Si specifica altresì che i beneficiari di tali esoneri sono unicamente i datori di lavoro e non anche i lavoratori; tuttavia, non vi è alcun detrimento di carattere pensionistico circa il montante ordinariamente previsto.
Infine, sarà onere del lavoratore segnalare, nonché certificare la sussistenza delle condizioni soggettive danti diritto gli esoneri in parola.
Incentivi per autoimprenditorialità e libera professione
Il Governo è intervenuto anche con ulteriori due misure atte alla promozione dell’autoimprenditorialità e della libera professione.
Gli artt. 17 e 18 del Decreto – rubricati rispettivamente “Autoimpiego Centro Nord” e “Resto al SUD 2.0” – supportano, con voucher e contributi a fondo perduto, l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, da parte di (i) giovani under 35, (ii) disoccupati da almeno 12 mesi, (iii) donne inoccupate, inattive e disoccupate, (iv) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma GOL.
Il Ministero del Lavoro, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto, sarà chiamato ad emanare di concerto con il Ministro degli affari europei, il sud le politiche di coesione e il PNRR, un decreto che specifichi le modalità attuative delle due misure.
Istituzione cabina di regia per lavoratori in CIGS dipendenti di grandi imprese in crisi
A partire dal 1° luglio 2024, nell’ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR, nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro, quale autorità di gestione del medesimo fondo.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, il Ministero del Lavoro emanerà un provvedimento nel quale saranno definite la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia.
I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro l’attivazione della suddetta Cabina di regia secondo le modalità che saranno indicate con il decreto del Ministro del lavoro.
Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
Tale misura prevede che le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a €800 su base mensile per ciascun lavoratore assunto dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età. Anche tale incentivo sarà soggetto ai limiti di spesa autorizzata dal Decreto stesso.
L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato. Inoltre, lo stesso non è cumulabile con altri esoneri contributivi.
Infine, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di €500 mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
