Intelligenza artificiale generativa e copyright: verso un nuovo equilibrio tra innovazione e tutela degli autori

A cura di Paola Furiosi, Giulia Gialletti e Francesco Gaggioli

L’intelligenza artificiale generativa, nel ridefinire il modo in cui i contenuti vengono creati, ha messo in discussione alcuni dei presupposti su cui si fonda il diritto d’autore europeo.

Con la risoluzione del 10 marzo 2026 sul rapporto tra copyright ed AI generativa (“European Parliament resolution of 10 March 2026 on copyright and generative artificial intelligence – opportunities and challenges (2025/2058(INI)”), il Parlamento Europeo ha preso atto di tale trasformazione, evidenziando come l’attuale quadro normativo non sia pienamente adeguato a disciplinare le dinamiche proprie dei sistemi generativi e richiamando, al contempo, la necessità di riflettere su possibili evoluzioni del sistema.

Per comprendere il senso di questo intervento, è utile partire dall’attuale disciplina europea.

In particolare, il quadro normativo vigente ruota attorno all’eccezione del text and data mining (“TDM”), prevista dalla Direttiva (UE) 2019/790 “Copyright in the Digital Single Market” (“CDSM”). In base a quest’ultima, è generalmente consentito estrarre ed analizzare grandi quantità di contenuti, anche protetti da diritto d’autore, per finalità di analisi dei dati, in ambito sia scientifico sia commerciale. Resta ferma la possibilità per i titolari dei diritti di esercitare un opt-out – ossia di riservare espressamente l’uso delle proprie opere e di materiali protetti rispetto ad attività di text and data mining – purché tale riserva sia espressa in una forma tecnicamente riconoscibile dalle macchine.

Questo sistema si fonda su un presupposto piuttosto semplice: le attività di TDM consistono nell’analisi e nell’estrazione di informazioni dai contenuti, non nella creazione di nuove opere che possano sostituire quelle originarie.

Ed è proprio questo presupposto che l’AI generativa mette in discussione.

Nei sistemi generativi, infatti, i dati non sono utilizzati soltanto per individuare pattern o correlazioni, ma costituiscono la base per l’addestramento di modelli in grado di produrre nuovi contenuti, che possono rielaborare, sintetizzare o, in alcuni casi, porsi come alternativa alla fruizione delle opere da cui derivano. In tale contesto, l’utilizzo dei dati può incidere direttamente sul valore economico delle opere originarie, nella misura in cui gli output generati dal modello possono ridurre la necessità di accedere alla fonte originale medesima.

È alla luce di questa evoluzione che la risoluzione del Parlamento europeo suggerisce un vero e proprio cambio di paradigma.

L’utilizzo delle opere nei processi di addestramento dei modelli tende, infatti, a essere ricondotto non più a un’eccezione ampia e sostanzialmente gratuita, ma a logiche più vicine a quelle dell’autorizzazione e della remunerazione. Il TDM non viene eliminato, ma perde parte della sua natura di spazio relativamente libero e si avvicina a un’attività che richiede maggiore trasparenza e controllo, aprendo la strada anche a possibili forme di negoziazione economica tra sviluppatori e titolari dei diritti. In tale prospettiva, assume particolare rilievo il meccanismo di opt-out.

Nel sistema attuale, la tutela è affidata all’iniziativa del titolare del diritto, che deve non soltanto esprimere la riserva in formato “tecnicamente” idoneo, ma anche affrontare significative difficoltà pratiche: dalla mancanza di standard tecnici uniformi alla dispersione delle riserve su una pluralità di piattaforme, fino alla sostanziale impossibilità di verificare se e in che modo tali riserve siano state effettivamente rispettate nei processi di addestramento.

La risoluzione prova, dunque, a riequilibrare questa dinamica, spostando il baricentro delle responsabilità sugli sviluppatori dei modelli e introducendo obblighi più stringenti di trasparenza.

In particolare, i provider sarebbero tenuti a fornire informazioni sufficientemente dettagliate sui contenuti utilizzati e sulle modalità del loro impiego, così da consentire ai titolari dei diritti un’effettiva possibilità di verifica. Qualora tali informazioni non siano disponibili, la risoluzione prospetta l’introduzione di una presunzione di violazione del diritto d’autore. In altri termini, non sarebbe più il titolare del diritto a dover dimostrare ex post l’utilizzo delle proprie opere all’interno di sistemi tecnologicamente complessi e opachi, ma lo sviluppatore del modello a dover provare la liceità delle proprie attività.

Un ulteriore elemento di novità riguarda il momento in cui si valuta l’eventuale interferenza con i diritti d’autore delle opere protette.

La disciplina vigente tende a concentrarsi soprattutto sulla fase del training del modello, mentre la risoluzione evidenzia come le criticità possano emergere anche nella fase di deployment, ad esempio quando un sistema di AI accede a contenuti protetti disponibili online, li elabora e restituisce all’utente una risposta completa e autosufficiente, rendendo, de facto, superflua la consultazione della fonte originaria.

Questa dinamica è particolarmente evidente nel settore dei media e dell’informazione, dove i sistemi di AI possono aggregare e sintetizzare contenuti giornalistici, con il rischio di ridurre il traffico verso le fonti originarie e incidere direttamente sui ricavi editoriali. Da qui la riflessione del Parlamento europeo sull’opportunità di introdurre meccanismi di remunerazione adeguati anche per queste forme di utilizzo.

Coerentemente con questa impostazione, la risoluzione apre anche alla prospettiva della costruzione di un vero e proprio mercato europeo delle licenze per l’AI, fondato sul principio della remunerazione equa per l’utilizzo delle opere protette. In tale scenario, potrebbero svilupparsi modelli di licensing in grado di riflettere il valore economico dei contenuti impiegati per l’addestramento dei modelli.

Infine, il Parlamento europeo prospetta l’istituzione di un registro centralizzato a livello europeo, gestito dall’EUIPO (European Union Intellectual Property Office), nel quale i titolari dei diritti possono indicare le proprie opere e le eventuali riserve rispetto al loro utilizzo nei sistemi di AI. L’obiettivo è superare l’attuale frammentazione e offrire un quadro più chiaro e standardizzato sia ai titolari sia agli sviluppatori di sistemi di AI.

Nel complesso, la risoluzione suggerisce una progressiva trasformazione del TDM: da eccezione ampia e in larga parte gratuita, fondata su un meccanismo di opt-out difficilmente verificabile, a un sistema più strutturato, basato su trasparenza, tracciabilità e valorizzazione economica delle opere.

Pur non producendo effetti immediatamente vincolanti, la risoluzione indica con chiarezza la direzione verso cui potrebbe evolvere l’approccio europeo: riequilibrare un sistema che, nella fase iniziale dello sviluppo dell’AI generativa, ha privilegiato l’accesso ai contenuti più di quanto abbia tutelato i loro titolari, restituendo centralità economica alle opere dell’ingegno nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale, senza sacrificare l’innovazione.

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