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Continua l’attuazione della riforma dell’Adempimento collaborativo: in arrivo il “ravvedimento guidato”

Continua l’attuazione della riforma dell’Adempimento collaborativo: in arrivo il “ravvedimento guidato”

A cura di Marco Lio, Enrico Macario, Maurizio Zama, Tommaso Quagliotto

Nel percorso di attuazione della riforma del regime di adempimento collaborativo,introdotta dal D.Lgs. n. 221/2023 (di seguito “Regime”), sta per vedere la luce un nuovo provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) – il terzo – diretto alla definizione delle “procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi” (art. 6, co. 2, D.lgs. n. 128/2015). La normativa che commentiamo si desume dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento che introduce il ravvedimento guidato.

Il regolamento del MEF disciplina una procedura di ravvedimento operoso che, in coerenza con la ratio del Regime, intende assicurare la definizione di eventuali situazioni di irregolarità attraverso un confronto preventivo Fisco-Contribuente, che consenta la corretta determinazione degli importi dovuti in caso di regolarizzazione (par. 1.8 del Codice di condotta, approvato con decreto del MEF del 29 aprile 2024).

Il nuovo strumento del ravvedimento guidato è attivabile, da parte dei soli contribuenti ammessi al Regime, in due circostanze:

La sequenza procedimentale introdotta prevede, per entrambe le fattispecie, una serie di fasi:

  1. “Comunicazione qualificata” – presentata dal contribuente, entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento. La comunicazione, se completa e sufficiente, innesca l’obbligo di risposta (nel merito) in capo all’Ufficio Adempimento collaborativo: a tal fine, la comunicazione deve contenere tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio un’esauriente disamina della fattispecie concreta, compresa l’indicazione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi correlati alla violazione comunicata.
  2. “Schema di ricalcolo” – notificato dall’Ufficio al contribuente, entro 90 giorni dal ricevimento della Comunicazione qualificata. Lo Schema di ricalcolo – contenente l’ammontare (i) delle maggiori imposte; (ii) delle sanzioni; (iii) degli interessi dovuti – assegna un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali osservazioni da parte del contribuente. Il contribuente, sulla base dello Schema di ricalcolo, può procedere al Versamento (saltando alla fase 4), con conseguente chiusura della procedura.
  3. “Atto di ricalcolo” – notificato dall’Ufficio, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni del contribuente, senza che il contribuente abbia effettuato il versamento. L’atto di ricalcolo contiene l’indicazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata, è motivato rispetto ad eventuali osservazioni formulate dal contribuente, e assegna la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il Versamento.
  4. “Versamento” da parte del contribuente del quantum (imposta, sanzioni e interessi) definito sulla base dello schema di ricalcolo (fase 2), prima del decorso del termine per le osservazioni, ovvero entro il termine fissato nell’atto di ricalcolo (fase 3).
  5. “Dichiarazione integrativa” – da presentare, ove ne ricorrano i presupposti.

Per utilità si rappresenta la procedura del ravvedimento guidato nella seguente tavola di sintesi:

Clicca qui per scaricare il documento con la procedura

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Tre annotazioni di contorno, in attesa della pubblicazione del testo del regolamento:

Per avere maggiori informazioni

Contatta Marco Lio – Partner, PwC TLS

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