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Recenti chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini IVA dei TP adjustment

Recenti chiarimenti sulla rilevanza IVA dei TP adjustment - The latest clarifications on the VAT relevance of TP adjustments

A cura di Giorgio Massa, Davide Accorsi, Paola Bramato, Aisha Noura Grin

Con la risposta all’interpello n. 266 del 18 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nuovamente in merito alla rilevanza ai fini IVA dei cd. “transfer pricing adjustment” applicati dai gruppi multinazionali in relazione alle operazioni poste in essere tra le imprese associate. Confermando un orientamento ormai consolidato e in linea con i principi guida dettati dalla normativa unionale, l’Amministrazione finanziaria ha confermato l’irrilevanza ai fini IVA di tali aggiustamenti laddove gli stessi sono finalizzati a “rettificare” il margine operativo della società controparte in conformità al principio di libera concorrenza. Diversamente, laddove tali aggiustamenti rappresentino una “rettifica” del corrispettivo contrattualmente pattuito per la cessione di beni o prestazione di servizi,  tale valore rileva ai fini del calcolo della base imponibile IVA. Il documento sottolinea inoltre l’importanza delle pattuizioni contrattuali al fine di definire la rilevanza o meno degli aggiustamenti.

Già in passato, l’Agenzia delle entrate, coerentemente con il recente documento di prassi in commento, aveva chiarito che gli aggiustamenti operati in applicazione delle politiche di transfer pricing assumono rilevanza ai fini IVA quando sia possibile appurare l’esistenza di un nesso diretto tra l’iniziale cessione/prestazione e l’aggiustamento a consuntivo (risposta ad interpello n. 529 del 2021, si veda la nostra precedente newsalert del 31 agosto 2021). Diversamente, non rilevano ai fini IVA le rettifiche derivanti da accordi che definiscono l’aggiustamento necessario a raggiungere un determinato margine e quelle finalizzate a ripartire gli utili (risposta ad interpello n. 60 del 2018, si veda la nostra precedente newsalert del 7 novembre 2018; e risposta ad interpello n. 884 del 2021).  

L’orientamento ormai consolidato della prassi amministrativa italiana sembra coerente con i chiarimenti forniti a livello unionale dal VAT Committee nel Working paper n. 923 del 28 febbraio 2017 e dal VAT Expert Group nel documento n. 071 del 18 aprile 2018. In attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronunci sul tema (si vedano le cause C-726/23, Arcomet Towercranes, e C-603/24, Stellantis Portugal[1]), anche la recente risposta ad interpello n. 266 del 18 dicembre 2024 non sembra fare eccezione. 

Il caso oggetto d’esame

L’istante è una società “Alfa” stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia ed identificata ai fini IVA in Italia, che effettua (per quanto di interesse) esportazioni di beni dall’Italia nei confronti della consociata “Beta” residente negli Stati Uniti.

Il gruppo ha adottato una TP policy in base alla quale, al momento della vendita dei beni, Alfa emetta una prima fattura nei confronti di Beta per un valore pari al 5% del dovuto. Il restante 95%, comprensivo della rettifica di transfer pricing, viene fatturato successivamente, normalmente aggregando gli aggiustamenti relativi alle vendite effettuate in un trimestre.

Nell’interpretazione proposta, Alfa ritiene che solo le fatture emesse in relazione alla vendita dei beni hanno rilevanza IVA, mentre quelle emesse successivamente (pari a circa il 95% del valore dei beni) non hanno rilevanza ai fini IVA, in quanto unicamente volte ad allineare la marginalità della consociata statunitense al principio di libera concorrenza.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

In prima battuta, vengono sottolineate le diverse finalità delle discipline del transfer pricing e dell’IVA. La prima è la ripartizione corretta dei profitti di un gruppo multinazionale tra le consociate che operano scambi di beni e servizi in Stati diversi. Pertanto, ai fini TP. il prezzo applicato a tali transazioni intercompany deve rispettare il principio di libera concorrenza e dunque essere conforme a quanto sarebbe previsto per la medesima transazione tra parti non correlate che svolgono attività comparabili. L’IVA ha invece la finalità di tassare il consumo e la base imponibile delle transazioni è normalmente il corrispettivo pattuito tra le parti. Il valore normale è utilizzato solo in casi del tutto residuali ai fini del calcolo della base imponibile IVA.

Pertanto, le rettifiche TP non hanno normalmente rilevanza ai fini IVA, a meno che non vi sia un collegamento diretto con il corrispettivo pattuito dalle parti per la cessione dei beni e la prestazione dei servizi. In particolare, seguendo l’orientamento precedentemente espresso dal VAT committee e dal VAT Expert Group, l’Agenzia delle entrate sottolinea, nella risposta in commento, che i TP adjustment assumono rilevanza ai fini IVA se, dalle clausole contrattuali, emerge la volontà delle parti di aumentare o diminuire il corrispettivo originariamente pattuito per uno o più transazioni rilevanti ai fini IVA.

Alla luce di tali considerazioni e ribadendo quanto già detto nei precedenti documenti di prassi citati in questa nota, l’Agenzia delle entrate giunge alla conclusione che i TP adjustment influenzano la base imponibile IVA se le clausole contrattuali concordate dalle parti prevedono che le rettifiche:

L’Agenzia delle entrate, pertanto, conclude che, nel caso oggetto di interpello, le fattura emesse successivamente a quelle emesse al momento della vendita sono rilevanti ai fini IVA per i seguenti motivi:

Pur concludendo che tali rettifiche comportano una variazione della base imponibile IVA delle esportazioni, l’Agenzia delle entrate non fornisce alcun chiarimento in merito agli effetti di tali aggiustamenti ai fini doganali, in quanto l’istante non ha richiesto chiarimenti a tal riguardo.


[1] Con la domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla causa C-726/23, il giudice del rinvio ha chiesto se l’importo fatturato da una società residente in Belgio ad una consociata appartenente al medesimo gruppo, residente in Romania, per allineare il margine a quanto previsto dalla TP policy costituisca la remunerazione per un servizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA. In caso di risposta affermativa, è stato, inoltre, chiesto se le autorità fiscali abbiano il diritto di richiedere, oltre alla fattura, altre evidenze documentali che giustifichino l’utilizzo dei servizi acquistati al fine di determinare l’eventuale diritto alla detrazione dell’IVA.

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla causa C-603/24, il giudice del rinvio ha chiesto se un adeguamento del prezzo dei beni ceduti, debitamente stabilito e concretizzato in un accordo concluso tra le parti, al fine di ottenere un margine di profitto minimo, ed attuato mediante l’emissione di una nota di credito o di debito, possa costituire un servizio rilevante ai fini IVA. Entrambe le pronunce della Corte di Giustizia in merito alle questioni trattate sono sicuramente di interesse per l’Italia che ha già espresso il proprio orientamento su tali temi nei documenti di prassi citati.

[2] Il testo del contratto tra le parti prevede che “Il Fornitore (n.d.r. Alfa) venderà i Prodotti al Distributore (n.d.r. Beta) in modo conforme allo standard di libera concorrenza, come declinato nell’Allegato…. La remunerazione per tali Prodotti può essere modificata di volta in volta per riflettere correttamente un prezzo di libera concorrenza‘”. In base all’allegato citato, “I prezzi per i Prodotti acquistati dal Distributore … saranno stabiliti annualmente in base ai Ricavi netti e ai Costi interni preventivati … I prezzi possono essere aggiornati più frequentemente se concordato tra Distributore e Fornitore”.

[3] Inoltre, l’Agenzia delle entrate sottolinea come Alfa abbia recentemente cambiato la modalità di fatturazione essendo in grado di fatturare al momento della vendita un valore più prossimo a quello di mercato e fatturando in sede di aggiustamento solo eventuali sfridi rispetto al prezzo “arm’s length”. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’importo oggetto della seconda fattura non sarebbe rilevante ai fini IVA se e nella misura in cui sia finalizzato ad aggiustare il margine operativo della controparte.

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