A cura di Maurizio Pavia, Andrea Profili
In data 22 dicembre, l’Organismo Italiano di Contabilità (d’ora in avanti OIC) ha emesso il proprio parere sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0 previsto dall’art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (il “Meccanismo”) disponibile a questo link.
Il documento, emesso a seguito di richiesta formulata da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento Energia, fornisce le prime indicazioni circa “le condizioni e modalità attraverso le quali, nel rispetto delle regole contabili applicabili, i benefici economici previsti per i clienti finali energivori debbano essere rilevati nel conto economico”.
Come brevemente riassunto nel parere, il meccanismo in oggetto consente ai soggetti cosiddetti “Energivori” di “incassare/pagare il differenziale tra il prezzo di mercato dell’energia e il prezzo definito dal GSE, in misura pari a 65 €/MWh, sulla quantità di energia assegnata dal GSE all’energivoro per un periodo di 3 anni, 2025-2027”.
A fronte di tale beneficio (potenziale), il soggetto Energivoro assume l’obbligo di:
- “realizzare, anche tramite un soggetto terzo, entro 40 mesi nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia oggetto di anticipazione”;
- “restituire l’energia elettrica assegnata dal GSE in 20 anni”;
- “restituire il cd vantaggio residuo ossia il valore del beneficio dell’anticipazione che non risulti restituito dopo 20 anni. Ove risultasse un vantaggio residuo, l’energivoro ha facoltà di (i) estendere il contratto per ulteriori 20 anni, (ii) procedere con la liquidazione anticipata del vantaggio residuo oppure cedere gratuitamente al GSE la proprietà degli impianti”.
Gli obblighi di cui sopra possono essere trasferiti dal soggetto Energivoro ad un terzo delegato previa la formalizzazione di un apposito contratto (“Addendum”) e la conclusione dell’istruttoria da parte del GSE.
Tenute in considerazione le caratteristiche del Meccanismo, l’OIC conclude che “sebbene inquadrabile nella fattispecie dell’erogazione di un contributo per la realizzazione di un impianto, [il Meccanismo] assegna tuttavia all’energivoro beneficiario la possibilità di tradurlo in contributo in conto esercizio volto a ridurre i costi dell’energia qualora questi decida di individuare un terzo responsabile per la costruzione dell’impianto e la restituzione dell’energia anticipata”.
Il parere fornisce inoltre una serie di indicazioni – applicabili unicamente alle imprese che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili OIC – volte a identificare il corretto anno di competenza.
Si segnala infine che, come più volte sottolineato nel parere, il Meccanismo rappresenta un unicum normativo e le indicazioni fornite dall’OIC sono applicabili unicamente in presenza della scelta, da parte del soggetto energivoro, di trasferire a terzi gli obblighi di realizzare nuova capacità di generazione e gli obblighi di restituzione.
La complessità del Meccanismo richiede dunque una valutazione da effettuare caso per caso, volta a identificare il trattamento contabile più appropriato, nonché i relativi profili di carattere fiscale in capo al soggetto energivoro nonché in capo al soggetto delegato.
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