La modifica delle disposizioni del Codice di Procedura Civile e della Legge n. 53/1994
A cura di Cristian Sgaramella, Raffaele Gentile e Sara Plantone
Con il decreto legislativo n. 149 del 17 ottobre 2022, il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal Parlamento mediante la Legge delega n. 206/2021, allo scopo di efficientare il processo civile e di prevedere misure cosiddette urgenti per razionalizzare i procedimenti in materia di diritti della persona, famiglia ed esecuzione forzata, meglio conosciuta come Riforma Cartabia.
Il legislatore è nuovamente intervenuto nel quadro normativo in fase di maturazione, con la Legge n. 197/2022 e il decreto-legge n. 198/2022, decidendo di anticipare al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore di gran parte della presente Riforma.
Tra i numerosi interventi riformatori, sono state approvate modifiche in tema di notificazioni civili alle disposizioni del Codice di Procedura Civile e alla Legge n. 53/1994.
È stato così modificato l’art. 137 c.p.c. la cui nuova formulazione prevede espressamente l’inserimento della figura dell’avvocato nel novero dei soggetti deputati ad eseguire le notificazioni degli atti del processo civile. L’articolo in questione riferisce chiaramente «(…) L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (…)».
L’avvocato è, tuttavia, chiamato ad effettuare le notificazioni «(…) nei casi e con le modalità previste dalla legge (…)»; il richiamo è senza ombra di dubbio alla L. n. 53/1994, che disciplina le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.
Le nuove notifiche eseguite dall’avvocato, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla Legge n. 53/1994, devono essere eseguite esclusivamente in via telematica a mezzo di posta elettronica certificata nei confronti di tutti quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno l’obbligo di munirsi di una PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero del SERCQ (Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato), che rappresentano entrambi servizi a disposizione del cittadino previsti per l’attivazione del domicilio digitale. Di tale incombenza sono stati incaricati anche gli ufficiali giudiziari, per i quali è stata prevista ad hoc la modifica nel nuovo art. 149 bis c.p.c.
La Riforma Cartabia ha previsto anche la revisione dell’art. 147 c.p.c. che ha riguardato l’inserimento di ulteriori due comma. Il primo consacra le notificazioni “senza limiti orari” e il secondo prende in considerazione due diversi momenti per il perfezionamento della notifica. Per il notificante si perfeziona nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, per il destinatario si raggiunge la regolare notificazione nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Tuttavia, se quest’ultima è generata tra le 21 e le 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.
L’intervento dell’avvocato nell’esecuzione delle notifiche diviene obbligatorio in via preliminare e comporta il conseguente divieto per l’ufficiale giudiziario di svolgere l’attività di notificazione. Infatti, la nuova formulazione del testo di cui all’art. 137, c.p.c., in particolare il novello comma 7, recita «(…) L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione».
Si introduce la cosiddetta “dichiarazione ai sensi dell’art. 137, comma 7, c.p.c.”, che attesta l’impossibilità, dichiarata dall’avvocato, di procedere autonomamente alla notificazione dell’atto per mancato possedimento da parte del destinatario del domicilio digitale.
La dichiarazione de qua diventa un atto obbligatorio che secondo un ragionamento logico-giuridico dovrebbe valere per tutti i procedimenti incardinati a far data dal 01/03/2023.
Sul punto, in attesa di interventi interpretativi chiarificatori, la prassi sviluppatasi nel corso dei primi giorni di adozione della Riforma non sembra avere un indirizzo uniforme e costante, seppure l’orientamento prevalente presso i tribunali italiani, soprattutto per le notificazioni degli atti di parte, risulta essere quello di applicare la nuova dichiarazione di cui all’art. 137, comma 7, c.p.c., a tutte le notificazioni successive al 28/02/2023 e, quindi, anche a quelle relative ai giudizi introdotti in data antecedente all’entrata in vigore del decreto in commento.
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