A cura di Mario Zanin e Nicolò Matteo Bonaldo
Nel contributo pubblicato a maggio 2023 erano state analizzate le principali disposizioni della proposta di Direttiva Omnibus, allora pubblicata dalla Commissione europea, e avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alle cinque Direttive europee in materia di prodotti e servizi di investimento (MIFID, IDD, Solvency II, UCITS, AIFMD).
In un successivo contributo, pubblicato a maggio scorso, sono state approfondite le principali proposte di modifica alla Direttiva 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa.
Nel presente contributo vengono approfondite le proposte di modifica alla Direttiva 2014/65 sui mercati degli strumenti finanziari.
1. Iter legislativo
Il pacchetto di misure volte a definire la “Strategia europea per gli investimenti al dettaglio” (Retail Investment Strategy; di seguito, “RIS”), pubblicato dalla Commissione europea nel maggio 2023, si compone di una proposta di Direttiva Omnibus (di seguito, “Proposta della Commissione”) volta, principalmente, a modificare le Direttive 2014/65/UE sui prodotti finanziari (“MiFID II”) e 2016/97 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché di una proposta di modifica del Regolamento PRIIPs (Regolamento UE 1286/2014).
Il procedimento legislativo avviato dalla Commissione ha segnato un primo importante passo nel marzo 2024, quando la Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo (di seguito, “ECON”) ha approvato un testo di Direttiva che, benché caratterizzato da elementi di continuità con la Proposta della Commissione, prevede diversi emendamenti rispetto a quest’ultima Nell’ambito della seduta plenaria del Parlamento europeo tenutasi il 23 aprile scorso è stato deliberato l’avvio dei negoziati interistituzionali che avranno inizio nel corso della nuova legislatura europea sotto forma di riunioni di “trilogo” al fine di raggiungere l’accordo su un testo di compromesso.
Alla posizione negoziale del Parlamento espressa dall’ECON (di seguito, “Proposta del Parlamento”) è di recente seguito il testo pubblicato dal Consiglio dell’UE il 7 giugno scorso, ad esito di una riunione informale dei Financial Services Attaches (di seguito, “Proposta del Consiglio”). Come si vedrà, il Consiglio ha formalizzato nuove disposizioni in materia, fra l’altro, di value for money, consulenza in materia di investimenti e incentivi.
A questo punto, è dunque previsto l’avvio delle discussioni e dei negoziati interistituzionali che coinvolgeranno in particolare la Commissione e il Parlamento di nuove composizioni.
2. Principali novità in ambito MiFID II
La principale finalità della RIS è migliorare e promuovere la partecipazione degli investitori al dettaglio nei mercati dei capitali.
In base a quanto rilevato dalla Commissione, nel 2021 le attività delle famiglie europee erano investite in titoli finanziari (azioni quotate, obbligazioni, fondi comuni di investimento e strumenti finanziari derivati) solo nella misura del 17%, mentre le famiglie americane investivano, nello stesso mercato, circa il 43% delle proprie attività. In tale contesto, per favorire l’avvicinamento agli investimenti, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre alcuni interventi volti ad incidere sulla struttura e analisi dei costi degli strumenti finanziari più diffusi tra gli investitori, ossia i PRIIPs, nonché sulle discipline della consulenza in materia di investimenti e degli incentivi [1].
Premesso brevemente ciò, il presente contributo ha ad oggetto le principali proposte di modifica alla MiFID II focalizzandosi sui temi – centrali – del value for money nell’ambito del processo di governo e controllo del prodotto (product governance) e del principio del “migliore interesse del cliente” nella sua declinazione in relazione al tema degli incentivi e nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti. Inoltre, si farà cenno a ulteriori tratti innovativi della RIS, tra cui la revisione dei criteri per la qualificazione della clientela professionale su richiesta.
2.1. Value for money
Nel contesto generale della regolamentazione sul processo di governo e controllo del prodotto, l’intenzione della RIS è quella di definire norme che garantiscano il giusto rapporto fra costi e benefici, per quanto di rilievo nel presente contributo, dei PRIPs[2], c.d. “value for money”, per gli investitori al dettaglio.
Più in particolare, il principio del value for money è considerato lo strumento utile ad evitare l’immissione sul mercato di PRIPs per i quali non sia possibile giustificare il valore rispetto ai target market di clientela al dettaglio e, sostanzialmente, scoraggiare la distribuzione di prodotti privi di value for money.
La Commissione aveva, dunque, proposto di introdurre il concetto di value for money, finora emerso solo nel mercato degli IBIPs [3], anche per i PRIPs, mediante un rafforzamento dei requisiti di governo e controllo del prodotto esistenti richiedendo, sia a produttori che a distributori, nuove valutazioni focalizzate principalmente su individuazione di costi e convenienza per il cliente.
Ciò si era tradotto in un processo di strutturazione dei prezzi piuttosto dettagliato nell’ambito del nuovo art. 16-bis, MiFID II, dedicato agli “Obblighi di governance del prodotto”, con nuovi obblighi per produttori e distributori di PRIPs, tra i quali la definizione di un pricing process.
In particolare, relativamente al pricing process dei produttori la Proposta della Commissione si basava sull’individuazione e quantificazione di tutti i costi e oneri associati al PRIP al fine di verificare che gli stessi fossero giustificati e proporzionati in considerazione di caratteristiche, obiettivi, strategia e rendimento del prodotto. In sostanza, il prezzo dei PRIPs, comprensivo di tutti i costi e oneri, doveva essere valutato nell’ottica di non compromettere il value for money rispetto al target market di riferimento, che deve essere sempre più granulare.
Inoltre, si era proposto che il pricing process dovesse includere, per ciascun PRIP, un confronto con uno specifico parametro di riferimento regolamentato, elaborato e pubblicato da ESMA al fine di rendere disponibile per produttori e distributori uno strumento di comparazione che consentisse un più obiettivo processo di determinazione dei prezzi; il parametro in questione sarebbe stato elaborato in virtù di specifici obblighi di comunicazione fra operatori del mercato e rispettive Autorità nazionali nonché fra queste ultime ed ESMA.
Contestualmente, si proponeva il c.d. “meccanismo della deviation”, per cui nei casi di deviazione del prezzo del prodotto dal parametro di riferimento, o in mancanza di parametro per quello specifico prodotto, l’impresa di investimento avrebbe dovuto eseguire prove supplementari e ulteriori valutazioni per giustificare ed esaminare la proporzionalità dei costi e oneri, evitando di approvare il prodotto in caso di esito negativo della valutazione.
Analoghi obblighi di quantificazione di costi e oneri erano posti in capo ai distributori tenuti, nelle valutazioni funzionali all’analisi del value for money, ad individuare e quantificare anche gli eventuali ulteriori costi e oneri, come i costi di distribuzione, non presi in considerazione dal produttore e informare quest’ultimo dell’esistenza degli stessi. Anche per i distributori la Proposta della Commissione aveva previsto un pricing process, l’obbligo di un confronto con il pertinente parametro di riferimento un meccanismo di deviation e, infine, il divieto di prestare consulenza o proporre il PRIP al verificarsi di determinate condizioni.
2.1.1. La Proposta del Parlamento e le sostanziali conferme del Consiglio
La Proposta del Parlamento, confermando la centralità del tema del value for money, ha introdotto un mutamento di approccio relativamente sia allo svolgimento del pricing process sia alla comparazione con i parametri di riferimento e il meccanismo della deviation.
Quanto al pricing process, la Proposta del Parlamento prevede una chiara valutazione e descrizione delle caratteristiche anche qualitative del PRIP, quali la verifica che tutti i costi e oneri associati siano giustificati e proporzionati rispetto sia a obiettivi ed esigenze del target market di riferimento sia a caratteristiche, obiettivi, strategia e rendimento del prodotto, tenendo anche conto di caratteristiche e servizi supplementari del PRIP che potrebbero incidere su valore e benefici forniti agli investitori.
Inoltre, la Proposta del Parlamento prevede la valutazione di ogni PRIP, in fase sia di realizzazione sia di distribuzione, rispetto a un gruppo di prodotti omologhi, la cui scelta deve essere debitamente motivata da parte dell’intermediario. Allo stesso tempo, in fase di riesame sono richieste analisi inter pares: ai produttori rispetto rendimenti storici e ai distributori con riferimento ai costi di servizio.
I parametri di riferimento non sono più concepiti come strumento di comparazione per la determinazione del prezzo nell’ambito del pricing process, ma solo come strumento di vigilanza, non pubblicato e utilizzato dalle Autorità nazionali per valutare le caratteristiche quali-quantitative dei prodotti e individuare potenziali valori anomali che potrebbero condurre le Autorità, in ultima istanza, anche a chiedere la rimozione dal mercato dei PRIPs ritenuti troppo costosi [4].
Il mutato ruolo dei parametri di riferimento ha comportato altresì lo stralcio, nella Proposta del Parlamento, del meccanismo di deviation.
La Proposta del Consiglio risulta in linea con la Proposta del Parlamento. Infatti, conferma la valutazione del value for money focalizzata su aspetti anche qualitativi (quali altre caratteristiche, benefici, obiettivi e strategie del prodotto, nella formulazione proposta) e il ruolo di meri strumenti di vigilanza dei parametri di riferimento elaborati da ESMA.
Inoltre, la Proposta del Consiglio prevede nell’ambito del product testing di produttori e distributori un confronto tra i costi e oneri del prodotto rispetto, alternativamente, ai costi e oneri di un “peer group” di prodotti analoghi (per livello di rischio, strategia, obiettivi, holding period e caratteristiche di sostenibilità) ovvero ai parametri di riferimenti rilevanti eventualmente elaborati da ESMA. Questi ultimi, dunque, nella Proposta del Consiglio tornano ad essere connotati da carattere pubblico.
Lo scostamento significativo rispetto a tali peer group o parametri di riferimento comporta la necessità di effettuare test ulteriori che tengano conto delle caratteristiche del PRIP e dell’interesse dei clienti, nonché adottare le azioni appropriate al fine di garantire il value for money [5]. Dell’esito di tali test ulteriori e delle azioni adottate deve essere data evidenza nei report di compliance indirizzati all’Organo di gestione.
Infine, secondo la Proposta del Consiglio la costruzione dei parametri di riferimento da parte di ESMA avviene utilizzando il più possibile dati provenienti dagli obblighi di disclosure e segnalazione già previsti in capo agli intermediari, così da non gravare questi ultimi di ulteriori adempimenti segnaletici, potenzialmente ripetitivi. Una volta raccolti i dati, ESMA dovrà renderli accessibili a produttori e distributori al fine di consentir loro di impiegarli per la definizione dei peer groups secondo un’apposita metodologia [6].
In conclusione, è importante rimarcare che rispetto alla Proposta del Parlamento, che prevede l’effettuazione di una analisi comparativa da parte degli operatori di mercato incentrata su costi e rendimenti dei prodotti, la Proposta del Consiglio richiede che la comparazione da parte dei medesimi operatori sia svolta fra PRIPs da considerarsi affini e sia effettuata sulla base di metodologia e dati forniti da ESMA.
2.2. La disciplina degli incentivi e il migliore interesse del cliente
Negli ultimi anni la discussione in seno alle Autorità europee sul tema degli incentivi è stata molto accesa e diffusamente si è discusso su un loro possibile divieto, già introdotto nel Regno Unito e in Olanda, e sugli impatti che una tale decisione potrebbe avere in mercati nei quali le forme di remunerazione mediante incentivi sono molto diffuse, come quelli tedesco [7], austriaco ed italiano,
Nella Proposta della Commissione si era rinunciato – almeno per il momento – a proporre un divieto totale degli incentivi, optando tuttavia per l’adozione di un nuovo approccio restrittivo fondato sulla tipologia di servizi prestati.
La nuova disciplina degli incentivi è legata, come vedremo, al “rafforzamento” del servizio di consulenza in materia di investimenti. Infatti, sia nel trattamento degli incentivi che nella prestazione del servizio di investimento in questione assume importanza cruciale l’obbligo dell’intermediario di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti (c.d. “migliore interesse del cliente”).
La Proposta della Commissione mirava, con il nuovo art. 24-bis, MiFID II, a ridisegnare la disciplina degli incentivi sulla base dei servizi prestati, prevedendo l’estensione del divieto alla prestazione in favore della clientela retail dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini per conto dei clienti (oltre alla conferma relativamente ai servizi di gestione di portafogli e consulenza su base indipendente, come attualmente disposto).
Diversamente, nel caso del servizio di collocamento con o senza assunzione a fermo, la Proposta della Commissione distingueva la pertinente disciplina a seconda dello strumento finanziario oggetto del servizio, vietando l’ammissibilità di incentivi nel caso di collocamento di PRIPs. Ciò al fine, da un lato, di tutelare i clienti al dettaglio nel caso di collocamento degli strumenti finanziari in questione, nei quali l’impatto degli incentivi è maggiore, e, dall’altro lato, non gravare sull’accesso al mercato da parte di emittenti di azioni e obbligazioni.
Nella prestazione di tutti e tre i servizi di investimento “esecutivi” menzionati, si prevedeva il venir meno del divieto in caso di prestazione dei servizi in abbinamento alla consulenza in materia di investimenti.
2.2.1 La Proposta del Parlamento e la mediazione del Consiglio
La Proposta del Parlamento conferma l’inammissibilità degli incentivi nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli e consulenza su base indipendente [8].
Diversamente, accogliendo le istanze provenienti dagli operatori, non prevede il divieto con riferimento ai servizi “esecutivi” di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti e collocamento, sempre nel caso di prestazione senza l’abbinamento con il servizio di consulenza in materia di investimenti.
La Proposta del Consiglio, pur nel rispetto dell’approccio adottato nella Proposta del Parlamento, scompagina un po’ le carte nel tentativo di trovare una mediazione fra le due precedenti posizioni. All’art. 24 bis, par. 7, MiFID II, conferma l’ammissibilità degli incentivi nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti e collocamento, introducendo l’obbligo di adottare filtri operativi che consentano ai clienti di selezionare gli strumenti finanziari per i quali gli incentivi sono applicati: pertanto, gli incentivi restano ammessi, ma al cliente saranno evidenziati in modo più semplice e chiaro.
Per la valutazione dell’ammissibilità in questione sono previsti, dall’art. 24 bis, par. 2, MIFID II, quattro principi generali in base ai quali gli incentivi (i) non devono portare l’intermediario a preferire un prodotto o servizio rispetto ad altri, (ii) devono essere proporzionali al valore del prodotto e servizio fornito al cliente, (iii) non si devono differenziare tra infra ed extra-gruppo e (iv) devono comportare un beneficio tangibile per il cliente.
Infine, la Proposta del Consiglio introduce, all’art. 24 bis, par. 3, MIFID II, una sorta di nuovo test di ammissibilità con riferimento al principio del miglior interesse del cliente. Esso prevede la valutazione di diversi criteri fra cui viene riproposto il c.d. “quality enhancement test” già presente nell’ambito della normativa attuale e stralciato nelle precedenti due proposte, accompagnato da ulteriori criteri, fra cui, in sintesi, l’esistenza di meccanismi di recupero dell’incentivo in valore nominale, qualora gli interessi dei clienti siano stati danneggiati, e l’assenza di meccanismi di pagamento degli incentivi caratterizzati da soglie variabili o contingenti o da acceleratori di valore.
In conclusione, la Proposta del Consiglio si discosta dalle due precedenti e si sostanzia in un ritorno alle norme attualmente vigenti, riproponendo, all’interno di un test di ammissibilità più strutturato, il quality enhancement test, ma affiancando i nuovi requisiti di carattere quantitativo e qualitativo sopra menzionati.
2.3 La consulenza in materia di investimenti
Come anticipato, una delle finalità della RIS è il rafforzamento del principio di agire nel migliore interesse del cliente attraverso, in particolare, l’innalzamento del livello di qualità della consulenza fornita ai clienti al dettaglio anche al fine di legittimare il pagamento di incentivi.
Pertanto, la Proposta della Commissione prevedeva il nuovo par. 1-bis, art. 24, MiFID II, secondo cui la prestazione del servizio di consulenza sarebbe dovuta essere accompagnata dalla valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari (lett. a della norma in commento), dalla raccomandazione, tra gli strumenti finanziari adeguati e che presentano caratteristiche simili, di quelli più efficienti in termini di costi (successiva lett. b) e, infine, dalla raccomandazione di almeno uno strumento finanziario c.d. “plain vanilla” (ossia privo delle caratteristiche supplementari non funzionali al conseguimento degli obiettivi di investimento del cliente e che comportano costi aggiuntivi; alla successiva lett. c).
2.3.1. La Proposta del Parlamento e la mediazione del Consiglio
La Proposta del Parlamento riformula gli obblighi nella prestazione di consulenza di cui alle richiamate lett. a), b) e c) nei seguenti termini:
- informare il cliente in merito alla gamma di strumenti finanziari valutati e fornire consulenza in base alla valutazione di una idonea gamma strumenti finanziari che siano adeguati alle esigenze del cliente, riflettendo il modello aziendale di pertinenza; e
- raccomandare gli strumenti finanziari più efficienti tra quelli ritenuti adeguati al cliente che presentano caratteristiche simili, tenendo conto del loro rendimento, del livello di rischio, degli elementi qualitativi, dei costi e oneri opportunamente comunicati e, se si raccomanda un prodotto equivalente con costi più elevati, giustificare tale scelta su basi oggettive conservandone le registrazioni.
Pertanto, rispetto alla Proposta della Commissione, il Parlamento propone un’attenuazione che si sostanzia, innanzitutto, negli obblighi di informativa relativamente ad una gamma di prodotti che rispecchi il modello aziendale adottato e di considerare, per la fornitura delle raccomandazioni, anche fattori di tipo qualitativo, oltre a costi e oneri. Ulteriormente, il Parlamento propone l’eliminazione della successiva lett. c) e, quindi, dell’obbligo di raccomandare almeno un prodotto “plain vanilla”, con l’introduzione della nuova lett. c-bis) recante un generale obbligo di non anteporre l’interesse finanziario o di altro tipo dell’impresa di investimento all’interesse del cliente.
Infine, la Proposta del Parlamento precisa che i tre requisiti previsti alle lett. a), b) e c-bis) in questione si considerano automaticamente soddisfatti per le imprese di investimento già soggette, in base a disposizioni nazionali, al divieto di percepire incentivi. Tale presunzione non ha carattere assoluto, potendo essere superata nel caso in cui l’Autorità nazionale consideri che le nuove condizioni previste per il servizio di consulenza in materia di investimenti non siano rispettate.
Da ultimo, la Proposta del Consiglio, all’art. 24, nuovo par. 1-bis, MiFID II, tenta una mediazione fra le due precedenti posizioni enfatizzando la necessità di raccomandare il prodotto più efficiente sotto il profilo dei costi e definendo un assesment del rapporto costo/efficienza che tenga in considerazione anche altri fattori rilevanti per il cliente quali performance e rendimenti attesi. Per il resto conferma l’importanza della valutazione di una gamma di strumenti finanziari adeguati ed elimina il riferimento alla prevalenza dell’interesse del cliente su quelli dell’impresa di investimento, potendo tale regola già essere ricompresa nel più ampio principio del miglio interesse del cliente.
Sia la Proposta del Parlamento che quella del Consiglio, pur mediante l’adozione di approcci lievemente differenti, mirano a rafforzare il servizio di consulenza ponendo al primo posto il perseguimento del miglior interesse del cliente.
3. Il cliente professionale su richiesta
La RIS è altresì intervenuta sulla revisione dei criteri per la qualificazione della clientela professionale su richiesta, previsti dall’Allegato II, Sezione II.1., MiFID II, tema ormai da tempo oggetto di discussione sia in seno a Commissione ed ESMA che tra gli operatori di mercato. In particolare, sono discussi il possibile abbassamento della attuale soglia minima del portafoglio di 500.000 euro e la riformulazione del criterio della elevata frequenza delle operazioni, attualmente pari a 10 al trimestre nei quattro trimestri precedenti e difficile da soddisfare in alcuni ambiti come quello dell’investimento in fondi di investimento alternativi riservati.
La Proposta della Commissione aveva modificato i criteri esistenti prevedendo la riduzione della soglia del portafoglio minimo a 250.000 euro, precisando che l’esperienza del cliente potesse derivare anche dall’aver svolto nel mercato dei capitali attività per le quali è necessario acquistare e vendere strumenti finanziari e/o gestire un portafoglio; infine, aveva introdotto un nuovo criterio per valorizzare l’istruzione o formazione del cliente, tale da presupporre che egli fosse in grado di comprendere i servizi e le operazioni di investimento, nonché di valutarne adeguatamente i rischi.
La Proposta del Parlamento conferma la proposta della Commissione aggiungendo una modifica al criterio della frequenza delle operazioni, ritenendolo soddisfatto qualora il cliente abbia effettuato regolarmente operazioni di dimensioni significative sul mercato interessato e, quindi, eliminando la previsione espressa di un numero e frequenza minimi di operazioni, la cui puntuale quantificazione è rimessa a specifici RTS da elaborarsi a cura di ESMA.
La Proposta del Consiglio non prevede la delega ad ESMA in questione e ripropone la valutazione sul numero di operazioni, che definisce pari a 15 annue nell’arco dell’ultimo triennio. Infine, propone di accorpare il criterio dell’istruzione e formazione all’interno del già esistente criterio dell’esperienza professionale e aderisce alla riduzione della soglia di portafoglio di cui alla Proposta della Commissione.
4. Cenni su ulteriori novità in tema MiFID II
Per concludere con una sintetica panoramica sulle ulteriori novità introdotte dalla RIS, sulla consulenza indipendente la Proposta della Commissione prevedeva che laddove il servizio avesse avuto ad oggetto strumenti finanziari diversificati, non complessi ed efficienti in termini di costi, non vi sarebbe stata necessità di ottenere e valutare le informazioni relative a conoscenze e esperienza del cliente nonché alla composizione del relativo portafoglio. La Proposta del Parlamento non ha previsto la disposizione in questione che, tuttavia, è invece stata riproposta dal Consiglio, all’art. 25, nuovo par. 2, MiFID II; ciò a testimonianza della volontà di tentare di rafforzare il servizio di consulenza indipendente.
Con riferimento alla diversificazione del portafoglio dell’investitore nell’ambito della valutazione di adeguatezza, se nella Proposta della Commissione e del Parlamento si richiede di valutare l’adeguatezza sulla base di tutti i portafogli del cliente, la Proposta del Consiglio all’art. 25, par. 2, MiFID II, riduce la valutazione su informazioni così estese solo se il cliente sia disposto a fornirle.
Un altro aspetto che la RIS intende disciplinare in modo dettagliato è relativo alle comunicazioni di marketing, al fine di aumentare la trasparenza e adattarle all’era digitale. La Proposta della Commissione è incentrata sulla disciplina delle modalità di realizzazione e diffusione delle stesse e sul riparto di responsabilità tra produttori e distributori in relazione all’uso delle stesse.
La Proposta del Parlamento prevede [9], sulla scia di un recente intervento di ESMA [10], una disciplina degli influencer finanziari che, avvalendosi della propria notorietà presso il pubblico, comunicano mediante mezzi elettronici contenuti volti a promuovere, direttamente o indirettamente, prodotti o contratti finanziari. In particolare, si prevede la definizione mediante contratto scritto dei rapporti tra influencer finanziarioeintermediario, obbligando quest’ultimo a vigilare sull’operato del primo.
La Proposta del Consiglio conferma sostanzialmente la Proposta della Commissione enon invece l’intera disciplina degli influencer finanziari contenuta nella Proposta del Parlamento.
Infine, la RIS propone di introdurre norme di vigilanza rafforzate per l’attività cross-border, la promozione dell’educazione finanziaria (oggetto di rafforzamento nella Proposta del Parlamento, ma presentate nella Proposta del Consiglio nella versione iniziale) e l’innalzamento dei requisiti professionali dei soggetti direttamente coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento.
5. Recepimento e revisione
La Proposta del Consiglio estende a 30 mesi, rispetto ai 12 previsti dalla Proposta del Parlamento, il periodo di tempo che gli Stati membri avranno a disposizione per l’adozione e pubblicazione delle disposizioni volte a conformarsi alla Direttiva Omnibus a partire dalla data di entrata in vigore della stessa; inoltre, tali disposizioni dovranno trovare applicazione dopo 36 mesi decorrenti sempre dalla data di entrata in vigore della Direttiva Omnibus (non più, quindi, come era previsto nella Proposta del Parlamento, dopo 18 mesi dall’adozione decorrenti dall’adozione degli atti delegati).
Con riferimento alla clausola di revisione, si propone la valutazione – dopo 5 anni dall’applicazione della Direttiva Omnibus – dell’efficacia estesa a una serie ampia di temi, fra cui product governance, conflitti di interessi, incentivi e migliore interesse del cliente.
[1] Relazione alla Proposta della Commissione, pag. 4, disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:79b29b91-fae0-11ed-a05c-1aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF.
[2] Como noto, la definizione di PRIPs compone, insieme agli IBIPs la categoria dei PRIIP. Nella presente sede, ove si analizzano le novità in materia di disciplina dei mercati finanziari assumono rilievo esclusivamente i primi.
[3] In tale ambito diversi documenti di EIOPA hanno richiamato la tematica in questione a partire dall’anno 2020.
[4] Cfr. Proposta del Parlamento, nuovo art. 69 bis, MiFID II.
[5] Cfr. Proposta del Consiglio, nuovo art. 16-bis, parr. 1 e 4, MiFID II. La previsione dei due alternativi e separati sistemi di valutazione del value for money è stata oggetto di critica, fra gli altri, da parte di EFAMA per cui la creazione di diversi sistemi potrebbe ingenerare incertezze per gli operatori e determinare un aumento dei costi (cfr. Comunicato stampa EFAMA del 12 giugno 2024, disponibile al link: https://www.efama.org/newsroom/press-releases).
[6] Cfr. Proposta del Consiglio, ancora art. 16-bis, parr. 9 e 9-bis, MiFID II.
[7] In particolare, forti preoccupazioni sono state mosse dalla Germania, tanto che con una lettera inviata alla Commissione nel dicembre 2022 l’allora Ministro delle Finanze tedesco aveva espresso serie preoccupazioni sull’impatto derivante dall’introduzione di un divieto generalizzato di incentivi.
[8] Cfr. Proposta del Parlamento, rispettivamente nuovo art. 24 bis, par. 1 e art. 24, par. 7, lett. b), MiFID II.
[9] Cfr. nella Proposta del Parlamento, la nuova definizione di cui all’art. 4, par. 1, punto 68 bis), MiFID II, e la disciplina di cui al par. 4 bis del nuovo art. 24 quater, MiFID II.
[10] Cfr. Comunicazione ESMA “Social media sentiment: Influence on EU equity prices” del 3 aprile 2024, disponibile al link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-04/ESMA50-524821-3157_Risk_Article_Social_Media_sentiment_influence_on_EU_equity_prices.pdf
