A cura di Davide Accorsi e Pier Francesco Berardinelli
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente chiarito che l’acquisto di biglietti aerei e la successiva rivendita verso consumatori finali rientrino nel regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (c.d. “TOMS”), anche quando la cessione non sia accompagnata da servizi aggiuntivi diversi da quelli di informazione e consulenza offerti dall’agenzia di viaggio (causa C-763/23, Dragoram Tour, ord. 25 giugno 2024).
Il “TOMS” (acronimo di Tour Operators’ Margin Scheme) è un regime IVA speciale disciplinato, sul piano unionale, dagli artt. da 306 a 310 Direttiva n. 2006/112/CE ed implementato nel nostro ordinamento dall’art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972.
Ai sensi di tali norme e al ricorrere di specifici requisiti, le agenzie di viaggio possono calcolare la base imponibile IVA delle operazioni attive sottraendo al corrispettivo ricevuto i costi sostenuti, al lordo dell’IVA (c.d. metodo “base da base”). Conseguentemente, l’IVA sugli acquisti non è detraibile.
Nel caso di specie, un’agenzia di viaggio residente in Romania acquistava biglietti relativi a voli interni all’Unione Europea da alcune compagnie aeree, rivendendoli con un mark up a consumatori finali. L’applicazione del TOMS a tale flusso da parte dell’agenzia è stata oggetto di una contestazione delle autorità fiscali rumene.
Chiamata a definire il perimetro di applicazione del regime speciale, la Corte di Giustizia ha affermato che la sola messa a disposizione, da parte di un’agenzia di viaggi, di servizi di trasporto passeggeri acquistati da terzi soggetti passivi rientra nell’ambito di applicazione del TOMS indipendentemente dal fatto che tale prestazione non sia accompagnata da servizi aggiuntivi o che l’agenzia fornisca anche servizi di informazione e consulenza alla propria clientela.
L’ordinanza in esame appare in continuità con alcune precedenti pronunce della Corte di Giustizia.
In particolare, i giudici europei avevano già aperto alla possibilità di applicare il TOMS a servizi forniti singolarmente (cfr. causa C-553/17, Alpenchalets Resorts, sent. 18 febbraio 2019; causa C-108/22, C. sp. z o.o., sent. 29 giugno 2023) e avevano evidenziato la rilevanza, ai fini dell’applicabilità del regime speciale, dei servizi di informazione e consulenza forniti dalle agenzie (cfr. causa C-163/91, Van Ginkel Waddinxveen, sent. 12 novembre 1992; causa C-220/11, Star Coaches, ord. 1 marzo 2012).
I principi espressi dalla Corte di Giustizia sembrano tuttavia non essere del tutto allineati alla disciplina italiana.
Infatti, seppur non espressamente previsto a livello europeo, il legislatore nazionale ha limitato l’applicabilità del regime speciale alle sole cessioni di “pacchetti turistici”, definiti fiscalmente dall’art. 1 D.M. n. 340/1999 come la combinazione di almeno due tra (a) trasporto, (b) alloggio e (c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico, purché la durata dei servizi sia superiore alle ventiquattro ore ovvero si estenda per almeno una notte.
Inoltre, per mezzo della Circolare n. 328/E/1997, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il TOMS “non è applicabile alle ipotesi in cui l’attività espletata dall’agenzia si riduca ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l’esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni”.
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in materia di IVA, il regime speciale stabilito per le agenzie di viaggio dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-ter non trova applicazione qualora l’agenzia […] fornisca singoli servizi turistici, svincolati dall’organizzazione del viaggio” (sent. 4776 dell’11 marzo 2016).
Le agenzie di viaggio operanti nel territorio italiano dovranno dunque continuare a valutare attentamente l’applicabilità del TOMS ai servizi offerti in Italia, anche in considerazione delle discrasie tra il quadro giuridico unionale e quello nazionale.
Per completezza, si segnala che il comma 5-bis dell’art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972 estende l’applicabilità del regime speciale ai singoli servizi turistici (non costituenti “pacchetti turistici”), a condizione che questi ultimi siano acquisiti nella disponibilità dell’agenzia anteriormente ad una specifica richiesta del cliente (e.g., contratti di allotment).
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