A cura di Claudio Valz, Guglielmo Ginevra, Dimitri Cadorin
Con la sentenza nella causa C-601/23 del 19 dicembre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha dichiarato l’incompatibilità con la libera circolazione dei capitali, ex art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (di seguito, “TFUE”), della normativa spagnola che prevede l’assoggettamento a ritenuta dei dividendi corrisposti a società estere non residenti che si trovano in una situazione di perdita fiscale.
La sentenza è di rilievo per tutte le società sia UE sia extra-UE che subiscono ritenute fiscali alla fonte su dividendi (ma il medesimo principio è applicabile, mutatis mutandis, anche per interessi e royalties) che si trovano in una situazione di perdita fiscale nel proprio paese di residenza e conferma le conclusioni già espresse dai giudici comunitari nel caso C-575/17 del 22 novembre 2018 in Sofina con la quale è stata sanzionata la similare previgente normativa francese e nei casi C-115, 118, 119, 299/16 (i c.d. “Casi Danesi”) in materia di ritenute sugli interessi.
I fatti di causa
La causa in oggetto riguarda una società residente nel Regno Unito che ha ricevuto nel 2017 dividendi da una società residente in Spagna e ivi assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte con aliquota ridotta pari al 10% sulla base della Convenzione bilaterale Regno Unito-Spagna.
Nel periodo d’imposta in cui la società di diritto britannico percepiva i dividendi di fonte spagnola, la stessa aveva registrato una perdita fiscale e, per tale ragione, impossibilitata a scomputare l’importo prelevato a titolo di ritenuta dalle imposte dovute in Regno Unito, richiedeva alle Autorità amministrative spagnole il rimborso della ritenuta subita ritenendola in contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali ex art. 63 del TFUE in quanto discriminatoria.
Infatti, mentre la medesima tipologia di ritenuta subita in Spagna nei confronti di una società ivi residente è considerata un mero acconto da far valere sulla locale imposta societaria, ovvero rimborsabile nel caso in cui la stessa sia in una situazione di perdita fiscale, per le società non residenti la ritenuta è concepita come un’imposta definitiva, senza meccanismo di rimborso in caso di perdite subite da tale società.
A seguito dei rifiuti da parte dell’Autorità amministrativa spagnola prima e del competente tribunale spagnolo poi, la società presentava quindi ricorso alla competente Corte superiore di giustizia spagnola , la quale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione alla CGUE.
La sentenza della CGUE
Con la sentenza in commento, i giudici comunitari hanno stabilito che la differenza di trattamento riscontrata nella normativa spagnola in esame a danno delle società non residenti che subiscono ritenute sui dividendi pur trovandosi in una situazione di perdita fiscale costituisce una illegittima restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63 del TFUE.
Nello specifico, la CGUE – rigettando le potenziali giustificazioni avanzate ai sensi dell’art. 65 TFUE dallo Stato spagnolo – ha stabilito che il regime fiscale applicabile all’imposizione dei dividendi in Spagna tra società residenti e non residenti, nella misura in cui – in un’identica situazione di perdita fiscale – comporta un effettivo prelievo soltanto in capo alle società non residenti, determina in favore delle società residenti un vantaggio c.d. di tesoreria (o finanziario), se non un’esenzione definitiva in caso di cessazione delle attività prima che sia nuovamente raggiunto un risultato positivo.
Tale disparità di trattamento fiscale dei dividendi esclusivamente in funzione del luogo di residenza delle società è tale da dissuadere le società non residenti dall’effettuare investimenti in società stabilite in Spagna costituendo, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.
Azioni da considerare
Benché la questione in oggetto attenga esclusivamente a ritenute alla fonte su flussi di dividendi, il principio sottostante confermato dalla CGUE in questa sentenza è applicabile a qualsiasi ritenuta operata su flussi finanziari ed economici, quali ad esempio interessi o royalties. Più specificatamente, la sentenza in commento è di interesse per:
- società italiane che subiscono all’estero una ritenuta alla fonte pur trovandosi in Italia in una situazione di perdita fiscale (previa analogia della normativa estera con la normativa contestata dalla Corte di Giustizia);
- società non residenti che subiscono in Italia una ritenuta alla fonte pur trovandosi nel proprio Paese di residenza in una situazione di perdita fiscale.
Con particolare riferimento al secondo punto, infatti, la normativa fiscale italiana in materia risulta parimenti discriminatoria nella misura in cui le società non residenti – a differenza delle società stabilite in Italia – sono assoggettate a tassazione definitiva su tali flussi (al di fuori delle esenzioni normativamente previste) anche se si trovano nel proprio Paese di residenza in una situazione di perdita fiscale.
Ciò considerato, tali soggetti dovrebbero considerare l’opportunità di presentare istanze di rimborso per i periodi non ancora prescritti e nei casi in cui siano già state presentate le istanze di rimborso valutare l’opportunità di iniziare un contenzioso per richiedere all’autorità giurisdizionale il riconoscimento dello stesso.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare
