A cura del team International Tax Services
In sintesi
Con l’articolo 1, comma 21 della Legge n.207 del 30 dicembre 2024 (“Legge di Bilancio 2025”), a partire dal 1° gennaio 2025 viene rimossa la soglia dei 5,5 milioni di ricavi da servizi digitali e, pertanto, gli esercenti attività di impresa (residenti e non residenti in Italia) con ricavi (anche consolidati) ovunque realizzati superiori a 750 Milioni di euro sono tenuti al versamento in Italia dell’imposta sui servizi digitali (“ISD”) pari al 3% dei corrispettivi percepiti, per qualsiasi ammontare, per la fornitura di servizi digitali (veicolazione di pubblicità mirata, intermediazione di beni e servizi (es: marketplace), social network e trasmissione dati) resi a utenti tramite interfacce digitali (siti web, app etc.).
Inoltre, mentre prima il versamento della ISD dovuta per l’anno solare di riferimento era posticipato e unificato al 16 maggio dell’anno solare successivo, con la Legge di Bilancio 2025 viene introdotto un versamento a titolo di acconto entro il 30 novembre per un importo del 30% della ISD dovuta per l’anno solare precedente a quello di riferimento ed il saldo entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di riferimento. Rimane invece invariato il termine del 30 giugno dell’anno solare successivo per la presentazione della Dichiarazione ISD.
Nel 2025 quindi una doppia scadenza per il versamento della ISD (i) per l’anno solare 2024, il 16 maggio ed (ii) per l’anno solare 2025, l’acconto entro il 30 novembre 2025 del 30 per cento della ISD dovuta per l’anno solare 2024 (il saldo è invece previsto entro il 16 maggio 2026).
L’eliminazione della soglia dei ricavi digitali di 5,5 milioni di euro chiaramente amplia in modo considerevole la platea dei soggetti con ricavi digitali (es., social media, marketplace, intermediazione tramite siti web di beni o servizi di parti terze, cessione di dati, veicolazione di pubblicità mirata tramite siti web etc.) che potrebbero essere assoggettati alla ISD. A tal riguardo, i soggetti che negli anni passati non hanno posto attenzione alla disciplina in oggetto in quanto l’ammontare dei ricavi da servizi digitali imponibili risultava essere sotto la soglia, sono oggi chiamati a valutare con attenzione la loro operatività ed eventuale assoggettamento all’ISD.
I dettagli
La disciplina ISD in sintesi
La ISD è disciplinata dall’art. 1 co. 35 ss. della Legge n. 145/2018 (“Legge di Bilancio 2019”), le cui disposizioni attuative e chiarimenti sono contenuti, rispettivamente, nel provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13185 e nella circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2021 ed è ispirata alla proposta di direttiva COM (2018)/148.
L’ISD si applica a partire dal 2020 con l’aliquota del 3 per cento per colpire i ricavi da servizi digitali che i soggetti passivi derivano tramite interfacce digitali (qualsiasi sito-web, applicazione, etc..) da utenti italiani, ossia la monetizzazione del contributo che questi ultimi apportano alla creazione del valore del soggetto passivo, fornitore del servizio digitale.
I soggetti passivi
Sono soggetti passivi dell’ISD le società nonché gli enti e le persone fisiche, siano essi residenti o non residenti nel territorio dello Stato – ed in tal ultimo caso, indipendentemente dalla sussistenza di una stabile organizzazione italiana, esercenti attività commerciale e che individualmente o a livello di gruppo realizzano un ammontare di ricavi non inferiore a euro 750 milioni. A partire dal 1° gennaio 2025 è invece stata eliminata l’ulteriore soglia dei 5,5 milioni di euro relativi ai ricavi afferenti specificatamente ai servizi digitali.
Come chiarito anche dall’amministrazione finanziaria, ai fini della determinazione della soglia dei 750 milioni di euro occorre considerare:
- tutti i ricavi ovunque realizzati e di qualsiasi natura (sono quindi compresi i ricavi ritratti da attività ovunque svolte e privi di connotazione digitale);
- nel caso di un “gruppo”, tutti i ricavi realizzati entità comprese nel perimetro di consolidamento (integralmente o con il metodo del pro-rata, con esclusione delle entità consolidate con il metodo del patrimonio netto), a prescindere dalla natura dell’attività svolta;
- i componenti positivi indicati nel conto economico del bilancio consolidato (o individuale in assenza di quest’ultimo) chiuso nell’anno precedente (es: 2024) rispetto a quello oggetto di tassazione (es: 2025), secondo il principio di competenza e redatto secondo corretti i principi contabili (IAS/IFRS o altro sistema nazionale di informativa nazionale che produca risultati equivalenti e comparabili a quelli conseguiti con l’adozione degli IFRS e tra cui si annoverano i General Accepted Accounting Principle – “GAAP” di Australia, Canada, Hong Kong (China), Giappone, Nuova Zelanda, Cina, India, Korea, Singapore e Stati Uniti).
A tal proposito la Circolare 3/202, chiarisce che qualora in base alla corretta applicazione dei principi contabili i componenti positivi vengano rappresentati in bilancio al netto dei costi, i ricavi rilevanti vanno considerati “al netto”. Si pensi ad esempio ai soggetti che svolgono funzioni di intermediazione che, in base a IFRS15 o OIC34, rappresentano i ricavi in bilancio, rectius la commissione, al netto dei relativi costi;
- anche i proventi derivanti dalla gestione straordinaria e le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimoniali;
- per le banche e per gli altri enti creditizi e finanziari, il valore del margine di intermediazione esposto in conto economico, incrementato della voce “interessi passivi e oneri assimilati” e “commissioni passive”.
Non rilevano invece i pagamenti considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagatore da altre entità appartenenti al “gruppo”.
I servizi digitali rilevanti
I soggetti passivi rientrano nel campo di applicazione della ISD se prestano uno o più dei seguenti servizi digitali:
- veicolazione (intermediazione e/o hosting) su una qualsiasi interfaccia digitale (es: sito web, piattaforme, apps etc.) di pubblicità mirata ad utenti;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (es: tutti i marketplace di beni e servizi nonché i social network);
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Alcuni servizi digitali vengono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione della ISD per espressa previsione normativa (es. fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale, fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni o servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario, etc.).Vengono inoltre esclusi dalla base imponibile ISD i servizi digitali resi dal soggetto passivo infragruppo (a determinate condizioni).
Conseguentemente, è opportuno identificare e analizzare i flussi di ricavo presenti nei modelli operativi dei soggetti passivi che prestano servizi digitali rilevanti, per intercettare eventuali ricavi che possono essere esclusi dalla base imponibile ISD (ad esempio in quanto afferenti a servizi esclusi dalla ISD, a servizi ancillari a quelli esclusi e/o poiché resi infragruppo), anche tenuto conto della necessità di evitare effetti di doppia o plurima imposizione (i c.d. effetti a cascata nei quali data la molteplicità degli attori coinvolti nella fornitura del servizio digitale, il medesimo ricavo digitale è assoggetto poi in capo a più di un soggetti passivi).
Il periodo di imposta rilevante e le scadenze
Il periodo d’imposta dell’imposta sui servizi digitali è l’anno solare.
In base all’ art. 1 co. 42 della Legge di Bilancio 2019 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2025), i soggetti passivi devono versare:
- entro il 30 novembre dell’anno solare di riferimento, un acconto pari al 30% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente;
- entro il 16 maggio dell’anno solare successivo, il saldo dell’imposta dovuta per l’anno solare di riferimento
Inoltre, in base all’art. 1 co. 42 della Legge di Bilancio 2019 i soggetti passivi ISD sono tenuti alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello di riferimento.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione della ISD si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto. Per cui si applicano le sanzioni previste in materia di IVA nel caso in cui la dichiarazione ISD sia tardiva o venga omessa (con applicazione in tale ultimo caso, oltre che delle sanzioni amministrative anche delle sanzioni penali).
Designazione per gli adempimenti connessi alla ISD
Al fine di ottemperare agli adempimenti di identificazione (per i soggetti non residenti), di versamento, dichiarativi della ISD e per la presentazione dell’istanza di rimborso, i soggetti passivi di imposta residenti o non residenti appartenenti ad un gruppo possono designare un’altra entità, su base opzionale e non secondo un principio di “all in- all-out “(non è infatti richiesto che tutte le imprese del gruppo optino per la designazione o siano a loro volta tutti soggetto passivi ISD).
Natura dell’ISD, Convenzioni contro le doppie imposizioni e deducibilità dell’ISD
Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare 3/2021 la ISD ha natura di imposta indiretta, con la conseguenza che non rientra nell’ambito applicativo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni; tuttavia, la ISD può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto passivo ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 99 del TUIR, nell’esercizio in cui avviene il relativo pagamento.
Let’s Talk
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