A cura del team Corporate&Compliance
A far data dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2025, n. 207/2024, che ha introdotto alcune novità in materia di obblighi gravanti sugli amministratori di Società.
In particolare, è stato esteso l’obbligo – già precedentemente previsto dall’articolo 5 co. 1 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 per tutte le società – di dotazione di un domicilio digitale (PEC) “alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (i.e. 1° gennaio 2025) nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.”
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, quindi, un nuovo obbligo di dotazione di domicilio digitale per:
- gli amministratori di imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente al 1° gennaio;
- gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (i.e. Società di persone, Società di capitali).
Mentre risulta essere chiaro l’ambito di applicazione soggettivo della norma, meno chiaro è il regime temporale applicabile alle imprese costituite in forma societaria.
A tal proposito, sono state sollevate richieste di chiarimento al Ministero competente per meglio specificare se, anche per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (così come per le imprese individuali), l’obbligo valga per le sole società costituite dal 1° gennaio 2025 o se, invece, valga anche per quelle costituite in data antecedente.
In attesa di specificazioni da parte del Ministero competente, citiamo l’orientamento restrittivo del Registro delle Imprese di Milano, il quale ha pubblicato, sul suo sito istituzionale, la seguente nota:
“si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dal 1° gennaio 2025 relative a:
- l’iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
- l’iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.
La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione”.
A seguito di tale iniziale interpretazione, il Registro delle Imprese di Milano ha successivamente ritenuto comunque ammissibile che gli amministratori carenti di un indirizzo di posta elettronica certificata, potessero utilizzare quello della società amministrata come proprio domicilio digitale, coerentemente con la disposizione che prevede la possibilità per l’amministratore di collocare il proprio domicilio fisico presso la società amministrata.
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