A cura di Claudio Valz, Luca la Pietra, Guglielmo Ginevra
Con una recente sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara ha stabilito che le ritenute applicate sui dividendi di fonte italiana distribuiti ad una società statunitense, nella misura in cui eccedono l’aliquota ridotta dell’1,2% sono contrarie al principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e devono essere rimborsate di conseguenza.
La sentenza, tra le prime in materia con specifico riferimento alle società Extra-UE, è di rilievo per tutte le società statunitensi – oltre che per tutte le altre società extra-UE residenti in paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia – le quali hanno subito ritenute sui dividendi nella misura piena del 26% ovvero in misura ridotta sulla base dei trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni.
I fatti di causa
La causa tra origine da un’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate da una società di diritto statunitense avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle ritenute subite in misura eccedente all’1,2% in relazione ai dividendi percepiti nell’anno 2018 da una società detenuta per il 35%.
Si precisa che la società istante aveva già beneficiato della riduzione di aliquota del 5% sulla ritenuta ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. a), della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli Stati Uniti importo sul quale la stessa aveva corrisposto le imposte dovute ai sensi della normativa fiscale statunitense senza poter scomputare la ritenuta alla fonte subita.
La richiesta di rimborso delle ritenute subite è stata quindi fondata esclusivamente sul diritto dell’Unione europea, in particolare sulla violazione del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 TFUE nella misura in cui la normativa italiana prevede che i dividendi percepiti da una società residente distribuiti da altra società parimenti residente sono esenti da tassazione per il 95% dell’ammontare del dividendo percepito, con imposizione effettiva pari al 1,2% mentre nel caso di distribuzione di dividendi in favore di socio extra-UE esso è assoggettato ad una ritenuta alla fonte con aliquota pari al 26% (ovvero la ritenuta ridotta applicabile ai sensi dei trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni), così discriminando la società statunitense rispetto alle società italiane.
In assenza di riscontri da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso presentata, la società statunitense ha presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto presso la competente Commissione Tributaria di primo grado la quale ha emesso la sentenza in commento.
La sentenza emessa in favore della società statunitense
Nella sentenza in commento, i giudici, riconoscendo l’applicabilità al caso in esame dei principi già espressi in materia dalla Corte di Cassazione che ha sanzionato il differente ma ugualmente discriminatorio regime di tassazione dei dividendi corrisposti a fondi d’investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, hanno sancito che il principio di non discriminazione di cui all’art. 63 TFUE trova applicazione – come sancito dalla stessa disposizione comunitaria – anche nei confronti dei contribuenti residenti in paesi terzi, come gli Stati Uniti d’America.
I giudici segnalano in tale contesto che la normativa italiana scrutinata – a seguito di censura da parte della Corte di Giustizia – era già stata modificata introducendo a favore delle società residenti nell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (“SEE”) l’applicazione della ritenuta sui dividendi nella misura ridotta del 1,2% al fine di garantire il medesimo trattamento tributario applicato alle società italiane.
Sulla base delle sopradette premesse, i giudici hanno quindi riconosciuto che la società statunitense avesse diritto al medesimo trattamento tributario riconosciuto alle società UE e SEE ordinando quindi il rimborso della ritenuta per un ammontare pari alla differenza tra la ritenuta subita sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e Stati Uniti e l’aliquota del 1,2% che sarebbe stata applicata nella circostanza in cui la società fosse stata residente in UE e SEE.
Azioni da considerare
La sentenza, tra le prime in materia con specifico riferimento alle società Extra-UE, è di interesse per tutte le società statunitensi – oltre che per tutte le altre società extra-UE residenti in paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia – che hanno subito ritenute sui dividendi nella misura piena del 26% ovvero in misura ridotta sulla base dei trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni.
Il principio espresso dalla sentenza è conforme alla giurisprudenza comunitaria in materia nonché agli ultimi arresti della Cassazione in materia.
Premesso tutto quanto sopra, pertanto, sia le società statunitensi sia le società extra-UE residenti in altri paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia dovrebbero considerare l’opportunità di presentare istanze di rimborso per i periodi non ancora prescritti (dividendi pagati da marzo 2021 in poi) al fine di salvaguardare il loro diritto al rimborso della ritenuta discriminatoria subita e nei casi in cui siano già state presentate le istanze di rimborso valutare l’opportunità di iniziare un contenzioso per richiedere all’autorità giurisdizionale il riconoscimento dello stesso.
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