Obbligo di PEC per gli amministratori delle società

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A cura del team Corporate&Compliance

Come già comunicato con precedente newsletter, a far data dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2025, n. 207/2024, che ha introdotto alcune novità in materia di obblighi gravanti sugli amministratori di società.

In particolare, è stato introdotto un nuovo obbligo di dotazione di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente al 1° gennaio 2025 e per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (i.e. società di persone, società di capitali).

All’alba dell’emanazione della disposizione normativa sono sorti alcuni problemi interpretativi, la cui soluzione è stata rimessa al Ministero competente, chiamato a fornire chiarimenti in vista di una corretta ed efficace applicazione delle nuove disposizioni normative.

Si lamentava, infatti, la poca chiarezza in merito a:

  • regime temporale: l’obbligo si estende anche per soggetti già amministratori di società costituite prima dell’entrata in vigore della legge?
  • Indirizzo PEC: può l’amministratore obbligato indicare, quale proprio domicilio digitale, l’indirizzo PEC della società o è obbligato a indicarne uno personale?

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è pronunciato in data 12 marzo 2025 fornendo alcune prime indicazioni operative nell’ambito di una comunicazione trasmessa alle Camere di Commercio per il tramite di Unioncamere e pubblicata sul sito dello stesso Ministero.

Quanto al primo quesito, il Ministero ha confermato che l’obbligo di comunicazione si estende anche agli amministratori di società costituite prima del 1° gennaio 2025, concedendo agli obbligati un termine per adempiere entro il 30 giugno 2025.

Quanto, invece, al quesito se possa l’amministratore indicare l’indirizzo PEC della società o se sia obbligato a indicarne uno personale, il Ministero, pur riconoscendo che in un’ottica di semplificazione sarebbe preferibile optare per la prima soluzione, ha valorizzato la ratio della norma per abbracciare la soluzione opposta.

Secondo quanto chiarito dal Ministero, la ratio dell’obbligo di comunicazione è, infatti, quella di garantire trasparenza verso l’esterno sull’identità degli amministratori e di rendere conoscibile a terzi un canale di comunicazione con essi, tramite un indirizzo PEC proprio ed esclusivo.

Pertanto, qualora medio tempore gli amministratori avessero già comunicato la stessa PEC della società avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare un proprio domicilio digitale.

Il MISE aggiunge poi che, nel caso in cui un soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di più imprese potrà, alternativamente, usare lo stesso indirizzo PEC per tutte o dotarsi di un indirizzo PEC diverso per ogni società.

Da ultimo, e quanto alle conseguenze della violazione dell’obbligo di comunicazione, si rileva che l’omissione dell’indicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore è causa di sospensione del procedimento (ad esempio, pratiche relative all’iscrizione di una società in Camera di Commercio ovvero all’atto di nomina o di rinnovo di un amministratore) e la Camera di Commercio dovrà concedere un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, salvo rigetto della domanda.

Chiude la nota, il Ministero, dando un monito alle Camere di Commercio di dar seguito alle indicazioni fornite chiedendo a Unioncamere di trasmettere successivi aggiornamenti relativamente all’applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni in oggetto.

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