La nuova “autofattura denuncia” – primi chiarimenti sul tipo documento TD29

TD29: primi chiarimenti sull’autofattura denuncia - TD29: first clarifications on new self-invoice report

A cura di Andrea Werner Beilin, Francesco Mariani, Giulia Fantinato

La versione 1.9 delle Specifiche Tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata data 31 gennaio 2025 ed in vigore dal 1° aprile 2025, ha introdotto il Tipo Documento “TD29”, che deve essere utilizzato dal cessionario/committente per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (la c.d. “autofattura denuncia”), secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997.

Con riferimento all’autofattura denuncia, è utile ripercorrere le recenti modifiche normative che hanno coinvolto la fattispecie, al fine di comprendere le innovazioni apportate dal Tipo Documento “TD29”.

Disciplina vigente sino al 31 agosto 2024

La normativa, vigente sino al 31 agosto 2024, commina una “sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250” per il cessionario/committente soggetto passivo che acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore. Quanto premesso, sempreché il cessionario/committente non regolarizzi l’operazione, emettendo autofattura denuncia e versando l’IVA dovuta (i) entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, nel caso in cui non abbia ricevuto fattura; (ii) entro i trenta giorni successivi alla registrazione della fattura irregolare.

Pertanto, al cessionario/committente veniva richiesto, al fine di evitare sanzioni sostanziali, di:

  • versare l’IVA eventualmente dovuta;
  • emettere autofattura denuncia mediante Sistema di Interscambio (c.d. “SdI”);
  • registrare tale fattura nel registro degli acquisti.

Disciplina vigente dal 1° settembre 2024

Il d.lgs. n. 87/2024 ha modificato la disciplina di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, il quale attualmente prevede che “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile”.

Pertanto, considerata la nuova normativa, il cessionario/committente dovrà solamente comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, senza dover versare anche l’IVA, come, invece, previsto nella precedente formulazione della norma.

Per completezza, l’Agenzia delle Entrate, nell’edizione di Telefisco del 5 febbraio 2025, ha chiarito che per l’individuazione del corretto regime sanzionatorio bisogna fare riferimento alla data in cui il cedente/prestatore avrebbe dovuto emettere fattura, ai sensi dell’art. 6, d.P.R. n. 633/1972.

In conclusione:

  • fino al 31 agosto 2024, in caso di autofattura denuncia, il cessionario/committente aveva l’obbligo di versare l’IVA e poteva esercitare il diritto alla detrazione;
  • dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente ha il mero obbligo normativo di comunicare l’irregolarità ma non di versare l’IVA, pertanto, non potrà esercitare il diritto alla detrazione.

Il nuovo tipo documento TD29

A partire dal 1° aprile 2025, il cessionario o committente deve utilizzare uno specifico strumento per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore. Questo strumento è la comunicazione in formato .XML con tipo documento TD29, che deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data di emissione della fattura irregolare da parte del fornitore/prestatore.

Sul punto, considerata l’abrogazione dell’art. 6, comma 9, d.lgs. n. 471/1997, le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che il documento TD29 rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.

Da un punto di vista compilativo, il documento emesso con codice “TD29” deve riportare:

  • Nel blocco <CedentePrestatore>, i dati dell’effettivo cedente/prestatore che ha emesso la fattura originale o non ha emesso alcun documento;
  • nel blocco <CessionarioCommittente>, i dati del cessionario/committente che comunica l’omissione o l’irregolarità;
  • nel campo <CodiceDestinatario>, il codice convenzionale di 7 zeri (i.e. “0000000”), senza valorizzare il campo <PECDestinatario>
  • nel campo <Data> della sezione <DatiGenerali> la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.
  • Nel corpo del documento, l’indicazione dell’imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente che effettua la comunicazione. Si ricorda che, in caso di non imponibilità o esenzione IVA, deve essere indicato anche il relativo codice natura;
  • nel campo <DatiFattureCollegate>, l’indicazione della fattura di riferimento, solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;
  • nel campo <Numero> si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SdI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Infine, la comunicazione Tipo Documento “TD20”, utilizzata precedentemente (anche) per l’autofattura denuncia, è ancora oggi utilizzabile in caso di omessa o irregolare fatturazione per operazioni soggette a inversione contabile (ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471/97) e nei casi di cui all’art. 46, comma 5, d.l. n. 331/1993, ove il cessionario/committente di un acquisto intracomunitario non abbia ricevuto fattura regolare entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.

 Fino al 31 agosto 2024Dal 1° settembre 2024
Sanzione100% dell’IVA (minimo 250 euro)70% dell’IVA (minimo 250 euro)
Modalità di regolarizzazioneEmissione dell’”autofattura denuncia” tramite SdI (TD20);registrazione nel registro acquisti (comma 9);versamento dell’IVA.Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (dal 1° aprile con tipo documento TD29)
TerminiOmessa fatturazione: entro il 30° giorno successivo se non ha ricevuto fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione Fatturazione irregolare: entro il 30° giorno successivo alla registrazione della fattura irregolareOmessa fatturazione: entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa   Fatturazione irregolare: entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura irregolare

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