A cura di Davide Accorsi e Federica Valastro
A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione delle modalità operative della garanzia che i soggetti non residenti nell’UE devono prestare per effettuare operazioni intraunionali1, con un nuovo provvedimento prot. n. 186368/2025, l’Agenzia delle Entrate, ha definito le modalità operative per i rappresentanti fiscali ex art. 17(3) del d.P.R. 633/19722.
Dal 17 aprile 2025, i soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale sono tenuti a presentare sia una dichiarazione di attestazione dei requisiti di onorabilità (art. 8, co. 1, lett. a), b), c) e d) del Decreto Ministeriale n. 164/1999) sia una garanzia proporzionata al numero dei soggetti rappresentati.
Entrambi i documenti devono essere forniti dai rappresentanti fiscali al momento di presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale degli stessi .
In merito alla dichiarazione di attestazione dei requisiti soggetti è stato chiarito che, nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. In caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.
Con riferimento alla garanzia, è stato specificato che essa deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a decorrere dalla consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, per un importo variabile – in base al numero di soggetti rappresentati – da 30.000 euro a 2.000.000 euro.
La garanzia può essere prestata in una delle seguenti forme:
- Cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato: dovrà riportare le informazioni contenute nel “fac-simile garanzia titoli di Stato“, allegato al Provvedimento.
- Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria: dovrà riportare le informazioni contenute nel “fac-simile polizza fideiussoria“, anch’esso allegato al Provvedimento.
Una volta presentata la garanzia, l’Agenzia delle Entrate competente verifica se la stessa soddisfa i requisiti normativi e comunica l’esito a colui che l’ha presentata. Solo dopo l’esito positivo, il soggetto è autorizzato a operare come rappresentante fiscale. Nel caso in cui il rappresentante è tenuto a presentare una nuova garanzia per la fascia superiore, lo stesso potrà richiedere la liberazione della precedente garanzia.
Coloro che alla data del 17 aprile già operano quali rappresentati fiscali, sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante i requisiti soggettivi e la garanzia entro il 16 giugno 2025. In caso di inadempimento, l’Agenzia delle entrate avvierà la procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati3 .
Con un apposito avviso sul sito internet, l’Agenzia comunicherà la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi e hanno prestato l’eventuale garanzia dovuta. Ai rappresentanti che, invece, non adempiono i nuovi obblighi di garanzia, si ricorda che è applicabile una sanzione amministrativa che va da euro 3.000 a euro 50.000, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico.
1 Commentato con la nostra precedente newsalert del 16 aprile 2025. Vedi l’articolo completo
2 Procedure operative per i rappresentanti fiscali. Vedi l’articolo completo
3 l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale, tramite PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio dei soggetti rappresentati. Da quella data, il rappresentante ha sessanta giorni per fornire la documentazione necessaria per mantenere il ruolo di rappresentante fiscale. Se entro questo termine la documentazione non viene fornita, le partite IVA saranno cessate d’ufficio.
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