A cura di Luca Lavazza, Alessia Lippi, Luca Maroni, Christian Carbone
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025 (“Provvedimento”) ha dato attuazione all’integrazione ed interazione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri con il processo di pagamento elettronico, introdotte dalla Legge n. 207/2024 (“Legge di Bilancio 2025”).
L’art. 2, comma 3, d.Lgs. n. 127/2015 (così come modificato dall’art. 1, commi 74-77, Legge di Bilancio 2025) ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2026, di “collegamento” tra gli strumenti mediante i quali sono memorizzati e trasmessi telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri (Registratori Telematici, Server RT, soluzioni software per i corrispettivi, procedura web dell’Agenzia delle Entrate per i corrispettivi, nel prosieguo “RT”) e gli strumenti di pagamento elettronico (siano essi POS fisici o “virtuali”, nel prosieguo “POS”), messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento agli esercenti che effettuano attività di commercio al minuto ed attività assimilate (di cui all’art. 22, d.P.R. n. 633/1972, nel prosieguo “Esercenti”), previa sottoscrizione di un “contratto di convenzionamento” tra le parti (i.e., il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e l’Esercente per l’accettazione ed il trattamento delle operazioni di pagamento elettroniche con carte, o altri strumenti di pagamento tracciabili, che si traducono in un trasferimento di fondi all’Esercente quale corrispettivo della cessione di beni/prestazione di servizi).
Con il Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni operative per effettuare il “collegamento” tra RT e POS che, a seguito di confronti con le associazioni di categoria, non sarà un collegamento fisico tra i dispositivi, ma avverrà esclusivamente mediante l’utilizzo di una funzionalità ad hoc,che sarà messa a disposizione degli Esercenti nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (nel prosieguo “Servizio web”).
Come riportato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025 a corredo del Provvedimento, il Servizio web dovrebbe essere reso disponibile nei primi giorni del mese di marzo; seguirà una comunicazione informativa sui canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate in tal senso.
Con specifico riferimento agli Esercenti che adottano esclusivamente la procedura web dell’Agenzia delle Entrate per certificare i dati dei corrispettivi giornalieri, il “collegamento” tra RT e POS potrà avvenire direttamente mediante detta procedura.
Premesso quanto sopra, con riferimento al “collegamento” tra RT e POS per le altre casistiche (Registratori Telematici, Server RT, soluzioni software per i corrispettivi), gli Esercenti, direttamente, o tramite intermediari debitamente delegati, dovranno:
- accedere all’area riservata sul portale Fatture e Corrispettivi e selezionare l’apposito Servizio web che verrà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- utilizzare il Servizio web per abbinare il “dato identificativo univoco” dell’RT (numero di matricola dell’RT, già censito ed attivato, composto da undici caratteri alfanumerici) al “dato identificativo univoco” del POS di cui l’Esercente risulta titolare, indicando, altresì, l’indirizzo dell’unità locale nella quale sono utilizzati i dispositivi.
Per agevolare l’abbinamento, il Servizio web renderà evidente all’Esercente l’elenco dei POS di cui risulta titolare e preventivamente comunicato dai prestatori di servizi di pagamento all’Agenzia delle Entrate (mediante le apposite comunicazioni periodiche relative ai “dati identificativi” degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli Esercenti e all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con detti strumenti).
Sebbene l’obbligo decorra dal 1° gennaio 2026, il Provvedimento prevede una fase di attuazione graduale.
In particolare, per i POS già nella disponibilità degli Esercenti e per i quali, nel mese di gennaio 2026, risulti in essere un “contratto di convenzionamento”, il “collegamento” dovrà essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di messa a disposizione del Servizio web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
A regime, ovvero per i POS il cui “contratto di convenzionamento” venga stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il “collegamento” dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS da parte dell’Esercente e, comunque, entro l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese.
Entro i termini sopra riportati dovranno, inoltre, essere comunicate eventuali variazioni al “collegamento” tra RT e POS (e.g., sostituzione del POS, disattivazione di un POS, sostituzione dell’RT, ecc.).
A titolo esemplificativo, qualora venga attivato un POS il 1° febbraio 2026, il “collegamento” tra RT e POS dovrà essere effettuato tramite il Servizio web a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile 2026.
In caso di variazioni al “collegamento” avvenute in data 1° maggio 2026, queste dovranno essere comunicate tramite il Servizio web a partire dal 6 luglio ed entro il 31 luglio 2026.
Con il Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha avuto, inoltre, modo di ribadire i termini e le modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, che avvengono contestualmente alla certificazione delle operazioni di vendita o di prestazione, riportando nel documento commerciale/sottostante tracciato .XML sia la modalità di pagamento adottata (nel caso in oggetto, pagamento elettronico, di cui al 4.2.3 <PagatoElettronico> del tracciato “Tipi Dati Corrispettivi” attualmente in vigore), sia il relativo importo.
Sotto il profilo sanzionatorio si evidenzia, infine, che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’estensione delle sanzioni già previste per le violazioni in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – incluse quelle “accessorie” – anche ai casi di omesso/infedele invio dei dati dei pagamenti elettronici e/o di mancato rispetto dell’obbligo di collegamento tra RT e POS. In particolare:
- la sanzione amministrativa di cui all’art. 11, comma 2-quinquies, d.Lgs. n. 471/1997 (euro 100 per ciascuna trasmissione di dati, senza possibilità di applicazione del c.d. “cumulo giuridico” di cui art. 12 del d.Lgs. n. 472/1997, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, nell’assunzione che la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo) si applica anche alle violazioni degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici;
- la sanzione amministrativa di cui all’art. 11, comma 5, d.Lgs. n. 471/1997 (da euro 1.000 ad euro 4.000) e la sanzione “accessoria” di cui all’art. 12, comma 3, d.Lgs. n. 471/1997 (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi) si applicano anche alle ipotesi di mancato “collegamento” tra RT e POS.
Tutto ciò premesso, in considerazione degli obblighi di “collegamento” tra RT e POS a carico degli Esercenti (nonché del relativo regime sanzionatorio sopra descritto in caso di inadempienza), è opportuna la collaborazione tra Esercenti e prestatori di servizi di pagamento. In particolare, qualora i prestatori di servizi di pagamento non abbiano adempiuto alle apposite comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate, è auspicabile che questi comunichino tempestivamente agli Esercenti i “dati identificativi univoci” dei POS messi a loro disposizione, così da consentire loro di adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi in oggetto.
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