A cura di Andrea Werner Beilin, Francesco Mariani e Nicola Manglaviti
In data 10 dicembre 2025 è stato pubblicato il Provvedimento n. 560356/2025 (nel seguito anche “il Provvedimento”) nel quale sono state definite le modalità attuative delle nuove disposizioni applicabili ai soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia IVA transfrontaliero.
Prima di analizzare il contenuto del Provvedimento, è utile ripercorrere i principali aspetti di tale regime, recentemente chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/E/2025 (di seguito “la Circolare”).
Il regime di franchigia IVA transfrontaliero – definizione unionale e principali requisiti
La Direttiva (UE) 2020/285 ha introdotto il regime di franchigia IVA per le piccole imprese. Si tratta di un sistema speciale che, in base all’art. 284, par. 1 della Direttiva n. 2006/112/CE (nel seguito “la Direttiva”), gli Stati Membri possono adottare ed in base al quale, le piccole imprese:
- non addebitano l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;
- non detraggono l’IVA versata a monte; e
- fruiscono di semplificazioni sugli adempimenti IVA.
Come previsto dall’art. 284 della Direttiva, la possibilità di usufruire del regime è subordinata al rispetto del limite di 85.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale) di volume di affari annuo. Inoltre, nel suddetto limite, gli Stati membri hanno la libertà di fissare soglie differenti per ciascun settore di attività coinvolto in base a criteri oggettivi.
Dal 1° gennaio 2025, il regime di franchigia IVA può operare sia in ambito domestico che in ambito transfrontaliero; il par. 2 dell’art. 284 prevede, infatti, che gli Stati membri, introducendo il regime in questione, concedono la medesima esenzione anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Membro. Anche in questo caso il beneficio è assoggettato al rispetto di determinate condizioni quali:
- Il volume d’affari annuo nell’Unione Europea del soggetto passivo interessato non deve superare i 100.000 euro;
- Il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti.
Il regime di franchigia IVA transfrontaliero in Italia
La Direttiva (UE) 2020/285 è stata recepita dal d.lgs. n. 180 del 13 novembre 2024 che ha introdotto il regime in questione con il nuovo Titolo V, contenuto nel D.P.R. 633/1972 (nel seguito anche “Decreto IVA”).
Come definito dall’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera a), Decreto IVA, il regime di franchigia è quel “regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta”.
A tal fine, l’Italia può rivestire sia il ruolo di Stato di esenzione (i.e. lo Stato scelto da soggetti stabiliti nell’Unione europea per effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime di esenzione) che di Stato di stabilimento (i.e. lo Stato a cui i soggetti passivi stabiliti devono chiedere l’autorizzazione per l’accesso al regime di franchigia IVA transfrontaliero). Sul punto occorre precisare che sotto il profilo soggettivo:
- nel caso l’Italia rivesta il ruolo di Stato di esenzione, come chiarito dalla Circolare, per garantire uniformità di trattamento rispetto ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l’Italia concede l’applicazione del regime di franchigia IVA transfrontaliero alle stesse condizioni applicabili ai soggetti che applicano il c.d. “regime forfettario” di cui alla legge di stabilità 2015. Di conseguenza, sono ammesse al regime esclusivamente le persone fisiche, soggetti passivi d’imposta, che rispettano determinati requisiti;
- nel caso, invece, l’Italia rivesta il ruolo di Stato di stabilimento, laddove consentito dalla disciplina di ciascuno Stato Membro, possono optare per l’applicazione del regime citato anche i soggetti passivi che in Italia non applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015, o per opzione (avendo deciso di operare in regime ordinario) ovvero in quanto soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui tale ultimo regime è precluso.
Con riferimento al volume di affari e gli altri aspetti del regime, l’impianto normativo nazionale è allineato a quello europeo. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 70-terdecies e seguenti, i soggetti passivi che aderiscono al regime di franchigia IVA transfrontaliero:
- devono rispettare il duplice requisito relativo al volume d’affari annuo: non deve essere superata sia la soglia di 100.000 euro di volume d’affari complessivo nell’Unione europea che le specifiche soglie di volume d’affari fissate da ciascuno Stato membro di esenzione per le operazioni ivi effettuate. Per l’Italia, la soglia è fissata nel limite di 85.000 euro annui;
- non esercitano la rivalsa dell’IVA, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dell’Unione europea; e
- non hanno diritto alla detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi afferenti alle operazioni attive in franchigia.
Gli aspetti operativi – ammissione al regime e adempimenti
L’accesso al regime di franchigia IVA transfrontaliero dei soggetti passivi stabiliti in Italia è subordinato all’invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate (in cui sono comunicati, tra gli altri, i volumi di affari negli Stati in cui si intende fruire del regime), che deve valutare l’istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.
In particolare, con il Provvedimento n. 560356/2025, pubblicato il 10 dicembre 2025, ed emanato ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 5, Decreto IVA, vengono stabiliti i controlli che effettua l’Amministrazione finanziaria sui soggetti passivi nazionali che aderiscono al regime speciale in altri paesi dell’Unione Europea, come stabilito dall’articolo 70-octiesdecies, d.P.R. 633/1972.
Nel dettaglio, l’Amministrazione Finanziaria verifica la corrispondenza tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dalle seguenti fonti:
- fatture elettroniche emesse verso soggetti passivi stabiliti in Italia e verso pubbliche amministrazioni trasmesse al Sistema di interscambio (“SdI”);
- operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti e comunicate all’Agenzia ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del d.lgs. 125 del 5 agosto 2015 (c.d. “esterometro”);
- corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi elettronicamente al SdI;
- dichiarazioni annuali IVA;
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche (“LIPE”).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate effettua delle verifiche sul volume di affari comunicato dal contribuente sia nello Stato Membro di stabilimento che in quelli di esenzione.
Se i suddetti controlli sono superati, al contribuente viene attribuito il suffisso EX che, unitamente al suo numero di partita IVA, identifica i soggetti ammessi al regime di franchigia IVA transfrontaliero. L’assegnazione presuppone che l’Agenzia abbia ricevuto risposta positiva dallo Stato membro in cui è domandata l’esenzione ovvero non abbia ricevuto un riscontro entro 35 giorni dalla comunicazione preventiva.
Una volta ammesso al regime, il sistema dichiarativo dei soggetti in regime di franchigia IVA transfrontaliero presenta delle analogie rispetto a quanto previsto per lo One Stop Shop (“OSS”) di cui agli articoli 74-sexies e seguenti del decreto IVA. In particolare, ai sensi dell’art. 70-unvicies, d.P.R. 633/1972, il contribuente dovrà comunicare trimestralmente all’Agenzia, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre:
- il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato;
- il valore totale in euro delle cessioni e prestazioni effettuate durante il trimestre in ciascun altro Stato membro;
- se non sono state effettuate operazioni di cui ai punti precedenti, l’assenza di operazioni di tali tipologie.
In ultimo il Provvedimento esplicita che, qualora l’Agenzia delle Entrate riceva notizia di mancata presentazione della comunicazione trimestrale per due periodi consecutivi da parte dello Stato UE di residenza dei soggetti esteri che si avvalgono del regime di franchigia in Italia, informerà tale Stato ed il soggetto coinvolto dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia e presentare la relativa dichiarazione annuale.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita:
