A cura di Giovanni Marra, Andrea Brignoli, Annamaria Coppotelli e Alessandro Sinopoli
Con l’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati nella seduta del 30 dicembre 2025, successivamente al via libera del Senato del 23 dicembre, è stata adottata la legge di Bilancio 2026, promulgata nella medesima giornata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale come legge n. 199 del 30 dicembre 2025, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Il provvedimento include un articolato pacchetto di misure agevolative a favore del sistema produttivo, che ha subito numerose modifiche e integrazioni nel corso dell’iter parlamentare, incidendo in modo significativo sull’impianto originariamente delineato nel disegno di legge governativo.
Tra gli interventi di maggiore rilievo introdotti dalla legge di Bilancio 2026 figurano, in particolare, il rafforzamento degli strumenti di sostegno agli investimenti in beni strumentali e ai processi di innovazione tecnologica e digitale, il rifinanziamento e la rimodulazione di taluni crediti d’imposta territoriali e settoriali, nonché l’introduzione di misure specificamente dedicate ad alcuni comparti produttivi strategici.
Incentivi fiscali
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)
Uno degli interventi più rilevanti della legge di Bilancio 2026 nel campo delle agevolazioni fiscali riguarda l’introduzione di una nuova maggiorazione del costo fiscalmente rilevante degli investimenti in beni strumentali (cd. nuovo iper-ammortamento), destinata a sostituire il sistema dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il costo di acquisizione dei beni, rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato secondo un meccanismo di aliquote progressive per scaglioni di investimento. In particolare, la maggiorazione è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti eccedenti 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, a condizione che i beni agevolati siano prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo.
La maggiorazione è riconosciuta in relazione agli investimenti aventi ad oggetto:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi negli allegati IV e V alla legge di Bilancio, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di accumulo dell’energia prodotta. Con riferimento all’energia solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti dotati di moduli fotovoltaici ad alta efficienza, come individuati dalla normativa vigente.
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è escluso per le imprese in stato di liquidazione, sottoposte a procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. In ogni caso, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi.
L’accesso al beneficio è subordinato alla trasmissione telematica di apposite comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma informatica gestita dal Gestore dei servizi energetici (GSE), secondo modalità che saranno definite da un decreto attuativo del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
La maggiorazione è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto e che le diverse misure non insistano sulle medesime quote di investimento. Restano espressamente esclusi dall’ambito applicativo gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta beni materiali 4.0 previsto dalla legge di Bilancio 2025.
Nuove risorse per il credito d’imposta beni materiali 4.0 (comma 770)
Accanto alla nuova disciplina dell’iperammortamento, la legge di Bilancio 2026 prevede lo stanziamento di ulteriori risorse a favore del credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0. Il Fondo da ripartire ha una dotazione complessiva pari a 1,3 miliardi di euro per l’anno 2026, finalizzato all’incremento delle misure di sostegno agli investimenti produttivi.
Le risorse possono essere destinate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’aumento dei limiti di spesa del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 446, della legge n. 207/2024. Il credito così riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, mediante presentazione del modello F24 nel corso dell’anno 2026.
L’intervento non introduce una nuova agevolazione, ma si configura come un rafforzamento finanziario di una misura già esistente, volto a garantire la copertura finanziaria per le richieste di credito d’imposta maturate in relazione agli investimenti effettuati nel periodo 2025.
Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura (commi 454-459)
Un’ulteriore novità di rilievo è rappresentata dall’introduzione di un credito d’imposta specificamente dedicato alle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, finalizzato a sostenere il processo di innovazione tecnologica anche nei comparti della produzione primaria.
Alle imprese attive nei predetti settori che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, ricompresi negli allegati IV e V alla legge di Bilancio, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del costo, nel limite massimo di 1 milione di euro di investimenti agevolabili.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028, nei limiti di spesa complessivi fissati in 2,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, senza applicazione dei limiti generali annuali alla compensazione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, il costo rilevante è quello sostenuto dal soggetto locatore.
La misura non è applicabile agli investimenti che beneficiano:
- del nuovo iper-ammortamento;
- del credito d’imposta ZES agricoltura e pesca;
- del credito d’imposta beni materiali 4.0 previsto dalla legge di Bilancio 2025.
È invece ammesso il cumulo con altre agevolazioni, nel rispetto del limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Ai fini dei controlli, i beneficiari sono tenuti a conservare idonea documentazione contabile e una certificazione rilasciata da un revisore legale, con possibilità di incrementare il credito d’imposta – entro il limite di 5.000 euro – a copertura dei costi di certificazione per le imprese non obbligate alla revisione legale.
Crediti di imposta ZES e ZLS (commi 438-452)
Un’ulteriore importante novità della Legge di Bilancio 2026 riguarda la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno per gli anni 2026, 2027 e 2028, fissando il limite complessivo di spesa in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027, e 750 milioni di euro per il 2028.
Continuano ad accedere al credito d’imposta le imprese, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dal regime contabile adottato, già operative ovvero di nuovo insediamento nella ZES unica — comprensiva anche dei territori agevolati delle Regioni Marche e Umbria — che effettuano investimenti ammissibili ai sensi della normativa di riferimento.
Rimane in ogni caso confermata l’esclusione dei soggetti operanti in settori espressamente individuati dalla disciplina agevolativa, nonché delle imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria o coatta, ovvero sottoposte a procedure di scioglimento.
Gli investimenti agevolabili devono essere riconducibili ad un progetto di investimento iniziale che riguardi:
- l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, destinati a unità produttive esistenti o di nuova istituzione ubicate nel perimetro della ZES unica;
- l’acquisto di terreni nonché la realizzazione, l’acquisizione o l’ampliamento di immobili aventi carattere strumentale e funzionale alla realizzazione dell’investimento agevolato.
Resta fermo che il costo complessivo riferibile a terreni e immobili non può in alcun caso superare il 50% dell’ammontare complessivo dell’investimento agevolabile.
A partire dal 2026, per accedere al credito d’imposta, è prevista una procedura analoga a quella già adottata per le agevolazioni 2024 e 2025, articolata in due fasi: la presentazione di una comunicazione “originaria” da inviare dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno e di una comunicazione “integrativa” attestante gli investimenti effettivamente sostenuti, da trasmettere all’Agenzia entro il 17 gennaio dell’anno successivo.
Per il triennio 2026-2028, l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente utilizzabile sarà determinato applicando una percentuale annualmente definita dall’Agenzia delle Entrate, calcolata come rapporto tra il limite di spesa complessivo e l’ammontare complessivo delle istanze presentate dalle imprese. Qualora le richieste eccedano le risorse disponibili, il credito spettante sarà rideterminato proporzionalmente alle domande presentate.
Infine, la nuova normativa stabilisce che le imprese che hanno correttamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa per gli investimenti 2025, beneficeranno di un credito d’imposta addizionale pari al 14,6189% dell’ammontare del credito già riconosciuto con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 570046 del 12 dicembre 2025, il quale aveva fissato al 60,3811% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile. Di conseguenza, le imprese potranno beneficiare di un credito d’imposta complessivo pari al 75% dell’ammontare richiesto.
È tuttavia stabilito che la somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito già spettante non possa superare l’ammontare indicato nella comunicazione integrativa 2025 e che l’ulteriore credito d’imposta spetti a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0.
Una proroga analoga è prevista, ai sensi dell’art. 1, commi 444-447, della L. 199/2025, anche per il credito d’imposta relativo agli investimenti nelle ZLS, di cui all’art. 13, comma 1, del DL 60/2024 convertito. In questo caso, l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, restando confermata la procedura prevista per l’accesso al beneficio.
Credito ZES agricoltura e pesca (commi 462-466)
E’ stata disposta la proroga per l’anno 2026 anche del credito d’imposta per gli investimenti nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, riferito alla ZES Unica. L’agevolazione si configura quale misura di sostegno fiscale in favore delle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nei territori ricompresi nella ZES del Mezzogiorno.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 (termine di riferimento per le spese ammissibili). Ai fini dell’accesso al credito d’imposta per l’anno 2026, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 30 maggio 2026, una comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle spese ammissibili;
- nel periodo compreso tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2026, una comunicazione integrativa attestante gli investimenti effettivamente sostenuti.
La Legge di Bilancio, inoltre, ha previsto l’incremento delle aliquote del credito d’imposta spettante per gli investimenti nel settore agricolo. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 58,7839% in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e forestali e nella misura del 58,6102% in favore delle grandi imprese agricole, secondo la classificazione dimensionale vigente.
Le suddette aliquote trovano applicazione automatica, in funzione della ripartizione delle risorse disponibili, senza necessità di presentazione di istanze o comunicazioni aggiuntive rispetto a quelle previste per l’accesso ordinario al credito d’imposta, fermo restando il rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
Credito d’imposta design e ideazione estetica (commi 925-926)
La legge di Bilancio ha esteso la fruizione per l’anno 2026 del credito d’imposta relativo alle attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202 della lege di Bilancio 2020. La misura del credito è il 10% della relativa base di calcolo, determinata al netto di eventuali altre sovvenzioni o contributi, a qualunque titolo ricevuti, riferiti alle medesime spese ammissibili.
Il beneficio è comunque riconosciuto entro il limite massimo annuale di 2 milioni di euro, da ragguagliare ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, e nel limite complessivo di spesa, a livello nazionale, di 60 milioni di euro per l’anno 2026.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa, l’impresa è inoltre tenuta a trasmettere per via telematica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un’apposita comunicazione contenente l’ammontare delle spese sostenute ed il corrispondente credito d’imposta maturato.
Il credito d’imposta relativo al 2026 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. A differenza di quanto previsto per gli anni precedenti, il credito non è più ripartito in tre quote annuali, ma è fruibile in un’unica quota annuale, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. L’utilizzo è in ogni caso subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile da parte del revisore.
Credito d’imposta 5.0 per imprese energivore (commi 962-965)
E’ previsto il riconoscimento alle imprese energivore di un credito d’imposta, basato sulla misura “Transizione 5.0” prevista dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024. L’agevolazione è riconosciuta alle imprese che risultano incluse, per l’anno 2025, nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica ovvero nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, ed aventi ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa, inclusi negli Allegati A e B alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 (beni materiali e immateriali “Industria 4.0”).
In linea generale, risultano pertanto applicabili le aliquote previste per il precedente credito d’imposta “Transizione 5.0”; resta fermo che il decreto attuativo dovrà individuare le percentuali massime di credito concedibile, anche in funzione del rispetto dei limiti di spesa complessivi.
Il limite massimo di spesa è stato complessivamente fissato a 10 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi agevolabili.
In aggiunta a quanto sopra, la Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto articolato di interventi volto a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare attenzione agli investimenti in innovazione, sostenibilità e sviluppo industriale. Le misure si caratterizzano per un rafforzamento degli strumenti agevolativi già esistenti e per l’introduzione di nuove linee di supporto dedicate a settori strategici, tra cui quello turistico.
Contributi
Rifinanziamento della Nuova Sabatini (comma 468)
La Legge di Bilancio 2026 ha disposto il rifinanziamento della misura Nuova Sabatini, in coerenza con la prosecuzione degli interventi a sostegno degli investimenti da parte delle micro, piccole e medie imprese. A tal fine, sono previsti stanziamenti pari a 200 milioni di euro per l’anno 2026 e a 450 milioni di euro per l’anno 2027.
Rifinanziamento dei Contratti di Sviluppo (comma 471)
Con la Legge di Bilancio 2026 sono stati previsti nuovi stanziamenti a sostegno di progetti di investimento di rilevanza strategica per il Paese. In particolare, sono assegnati 250 milioni di euro per il 2027, 50 milioni di euro per il 2028 e ulteriori 250 milioni di euro per il 2029.
Agevolazioni finanziarie per lo sviluppo dell’offerta turistica (comma 469 in sostituzione al comma 502 art. 1 della Legge di Bilancio 2025)
La Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo sistema di incentivi destinato a promuovere la trasformazione del settore turistico, con particolare attenzione alla destagionalizzazione dei flussi, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, allo sviluppo di filiere turistiche integrate e agli investimenti conformi ai criteri ESG e al turismo sostenibile. Le modalità attuative di questo sistema saranno definite tramite decreto del Ministero del Turismo, in collaborazione con il MEF e le Regioni.
Contributi a fondo perduto per la filiera turistica (comma 470)
In riferimento al settore turistico, la Legge di Bilancio 2026 prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, finalizzati a sostenere gli investimenti privati nel comparto. I contributi contemplati potranno includere anche forme di fondo perduto. I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti mediante decreto ministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Let’s Talk
Per qualsiasi approfondimento:
