A cura di Francesco Pizzo, Edoardo Baini e Federica Stranieri
Il 5 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 29 dicembre 2025, recante “Modalità di applicazione dell’accisa sul gas naturale” di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater, in attuazione dell’art. 26-quinquies del Testo Unico delle Accise.
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo introdotto dal d. lgs. n. 43/2025 e si prefigge come obiettivo quello di dare attuazione alla revisione del sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell’imposta.
Di seguito, si riportano le principali novità introdotte dal suddetto Decreto con riferimento alle autorizzazioni, ai versamenti, alle modalità operative per i casi d’uso fuori campo, per i casi d’uso promiscuo e all’utilizzo della PEC.
Autorizzazioni e cauzione preventiva
I soggetti obbligati devono denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente. Inoltre, devono prestare una cauzione pari al 15% dell’accisa annua stimata.
I soggetti obbligati dovranno adeguare l’importo della cauzione prestata in modo che la stessa non sia inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Comunicazioni mensili
A partire dal 1° aprile 2026, i venditori devono comunicare all’Ufficio di competenza, in forma esclusivamente telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas mensilmente fatturati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel mese precedente.
Versamenti e dichiarazioni
Viene istituito un meccanismo di versamento dell’accisa basato su rate di acconto mensili calcolate, per i venditori, sull’accisa dovuta per i quantitativi di gas naturale fatturati nel mese solare precedente e, per gli autoconsumatori, sui quantitativi di gas naturale consumati nel mese precedente.
La liquidazione avviene in forma telematica tramite una dichiarazione semestrale, da presentare entro il 30 settembre per il primo semestre (i.e., 1° gennaio – 30 giugno) ed entro il 31 marzo dell’anno successivo per il secondo semestre (i.e., 1° luglio – 31 dicembre).
Casi di esclusione dall’applicazione delle accise
Per i casi di esclusione dall’applicazione delle accise (e.g. usi metallurgici, mineralogici, etc.), la documentazione prodotta dal consumatore richiedente l’agevolazione deve essere trasmessa, entro 30 giorni, alla dogana di competenza da parte del venditore.
Uso promiscuo del gas naturale
Per i casi di uso promiscuo del gas naturale, il consumatore finale può richiedere al venditore l’applicazione di aliquote accisa afferenti ai differenti impieghi l’esenzione o l’esclusione dall’applicazione dell’accisa. A tale riguardo, il consumatore finale dovrà fornire al fornitore, in aggiunta alla c.d. autocertificazione, anche una relazione tecnica di un soggetto abilitato che confermi le percentuali di impiego del gas nei vari usi.
La documentazione prodotta dal consumatore richiedente l’agevolazione deve essere trasmessa, entro 30 giorni, alla dogana di competenza, da parte del venditore.
Utilizzo della PEC
Ad eccezione delle comunicazioni mensili e delle dichiarazioni semestrali, ogni atto da presentare all’Agenzia delle dogane ai fini del decreto sarà da trasmettere tramite PEC.
Infine, le disposizioni transitorie prevedono l’obbligo di adeguamento della cauzione a partire dal 1° aprile 2026 e la conferma del trattamento per gli usi non domestici (tracciati come usi industriali nei contratti in essere al 31 dicembre 2025) da richiedere al consumatore finale mediante autocertificazione.
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