Rimborsabili IVA e interessi indebitamente versati in sede di ravvedimento operoso

Rimborsabili IVA e interessi indebitamente versati in sede di ravvedimento operoso

A cura di Davide Accorsi, Pier Francesco Berardinelli

Per mezzo della recente sentenza n. 3346 del 14 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione di rilevante interesse pratico concernente il rapporto tra ravvedimento operoso e diritto al rimborso degli importi versati dal contribuente. In particolare, la Corte ha riconosciuto la possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA e degli interessi indebitamente corrisposti, mentre ha ritenuto preclusa la restituzione delle sanzioni.

La vicenda trae origine da un’istanza di rimborso IVA, inizialmente accolta e liquidata dall’Amministrazione Finanziaria. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate comunicava tuttavia al contribuente l’asserita insussistenza dei presupposti per il rimborso già effettuato.

In ragione di tale comunicazione e in ottica prudenziale, il contribuente restituiva la somma percepita a titolo di rimborso, versando IVA, interessi e sanzioni ridotte mediante l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997. Il contribuente presentava quindi una nuova istanza di rimborso delle somme versate in sede di ravvedimento, sulla quale si formava il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano accoglievano le ragioni del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso di tutti gli importi versati.

Nel proprio percorso argomentativo, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che non è sufficiente il solo pagamento della sanzione in misura ridotta ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso. È infatti necessario che tale versamento sia eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché degli interessi moratori, in applicazione dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997. 

Con riferimento alle sanzioni, la Corte ha confermato che il relativo versamento in sede di ravvedimento operoso costituisce causa ostativa al rimborso. Infatti, ad opinione della Corte, la scelta del contribuente di avvalersi del ravvedimento costituisce dichiarazione di volontà, implica il riconoscimento della violazione e preclude la possibilità di richiedere la restituzione della sanzione. L’eventuale istanza di rimborso è dunque inammissibile, non essendo invocabili la mancanza di colpevolezza ex art. 5 D.Lgs. 472/1997 ovvero le obiettive condizioni di incertezza di cui all’art. 10 L. n. 212/2000. L’unica eccezione ammessa riguarda le ipotesi di errori formali essenziali e riconoscibili ai sensi dell’art. 1428 cod. civ..

Diversamente, il rimborso delle somme corrisposte a titolo di imposta e di interessi è pienamente ammissibile. Infatti, secondo la Corte, il versamento dell’IVA costituisce una mera dichiarazione di scienza, come tale modificabile. Inoltre, il pagamento dell’imposta non può essere considerato spontaneo – in quanto esso costituisce condizione necessaria per il perfezionamento del ravvedimento stesso – e non configura un’ipotesi di acquiescenza alla pretesa impositiva. Ne consegue che il ravvedimento operoso, riguardando esclusivamente le sanzioni, non può costituire causa ostativa al rimborso dell’IVA e degli interessi indebitamente versati.

In sintesi, il principio affermato dalla Corte di Cassazione può essere così riassunto:

  • sanzioni: una volta perfezionato il ravvedimento operoso, le sanzioni versate in misura ridotta non sono restituibili al contribuente;
  • IVA ed interessi: il rimborso dell’imposta e degli interessi indebitamente versati in sede di ravvedimento è invece ammissibile.

Tale conclusione assume particolare rilievo pratico per i contribuenti che, pur avendo aderito in via prudenziale alla procedura di ravvedimento operoso, intendano successivamente contestare la fondatezza della pretesa tributaria, riservandosi la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta e degli interessi versati.

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