Legge di Bilancio 2026 – Le novità in ambito IVA, dogane e accise

Legge di Bilancio 2026: IVA, dogane e accise.

A cura di Alessia Zanatto, Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano, Anna Rossodivita, Marta Marrapodi, Federica Nozza, Federica Stranieri

La legge n. 199/2025, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (di seguito, “Legge di Bilancio”), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025. Nel presente documento analizziamo brevemente le novità di maggior rilievo introdotte in materia di IVA, dogane e accise.

Commi 82-101 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione)

I commi 82-101 sono relativi alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quinquies”) per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti, tra l’altro, per quanto qui di interesse, dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 54-bis e 54-ter, d.P.R. n. 633/1972 (i.e. attività di liquidazione automatica e di controllo formale).

I suddetti debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere, invece, le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973 e quelle maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 112/1999.

Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2026 in un’unica soluzione. È prevista la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare. In caso di pagamento rateale, sono dovuti interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore, esclusivamente con modalità telematiche, manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere con la definizione in oggetto tramite apposita dichiarazione, resa entro il 30 aprile 2026. Nel dettaglio, le FAQ del 20 gennaio 2026, publicate, sul proprio sito internet, dall’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che sono previste due modalità alternative per presentare la domanda: (i) accedendo alla propria area riservata, ovvero (ii) compilando l’apposito form presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ed allegando la prevista documentazione richiesta.

Comma 111 (Liquidazione Iva in caso di omessa dichiarazione)

Il comma 111, lett. a), ha introdotto l’art. 54-bis.1 all’interno del d.P.R. n. 633/1972, rubricato “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”.

Secondo il primo comma del suddetto art. 54-bis.1, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’Agenzia delle Entrate, entro il termine di cui all’art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 (i.e. entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), potrà procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Ai fini di quanto sopra, si considerano omesse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni, come previsto dall’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998. Inoltre, l’art. 54-bis.1, comma 1, prevede che si considera omessa anche la dichiarazione (presentata nei suddetti termini) ma senza la compilazione dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.

Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati.

Il secondo comma dell’art. 54-bis.1 stabilisce che, quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente, che, nei successivi 60 giorni, potrà segnalare dati o elementi non considerati o erroneamente valutati, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e sanzioni, definite al comma 3 del suddetto articolo. In caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi sono direttamente iscritte nei ruoli a titolo definitivo ai sensi dell’art. 14, d.P.R. n. 602/1973. Se dagli elementi forniti dal contribuente si giunge ad una diversa imposta dovuta, il nuovo esito della liquidazione gli viene comunicato, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni in cui è possibile presentare osservazioni ovvero versare quanto richiesto.

Non è consentita la compensazione orizzontale ex art. 17, d.lgs. n. 241/1997 per il pagamento delle somme dovute. Inoltre, è ulteriormente chiarito che, in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31, d.l. n. 78/2010 (che disciplina la preclusione all’autocompensazione di crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti derivanti da ruoli definitivi).

Il comma 3 dell’art. 54-bis.1 sancisce che, nel caso in cui emerga un’imposta da versare, si applicherà la sanzione prevista per omessa presentazione della dichiarazione IVA, ex art. 5 comma 1, d.lgs. n. 471/1997[1], determinata in base dall’imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del suddetto articolo (i.e. 60 giorni dall’avvenuta comunicazione), la sanzione è ridotta ad un terzo.

Il successivo comma 4 dell’art. 54-bis.1 prevede che l’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione in oggetto non consenta di applicare le previsioni di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 471/1997[2].

Infine, il comma 5 dell’art. 54-bis.1 stabilisce che le modalità di comunicazione delle risultanze delle liquidazioni ed i dati utilizzabili per espletarle saranno oggetto di un apposito provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le lettere b) e c) del comma 111 hanno previsto l’introduzione di disposizioni di coordinamento, adattando, di conseguenza, il contenuto delle disposizioni sanzionatorie di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 471/1997[3] ed all’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 173/2024[4].

Commi 119-124 (Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Il comma 119, lett. a) interviene sulla disciplina dell’accisa sui tabacchi lavorati, prevedendo, dal 2026 al 2028, un aumento progressivo dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. L’onere fiscale minimo per le sigarette è stabilito in relazione ad un importo specifico fisso per unità di prodotto.

Con riferimento ai termini per il pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e sull’imposta di consumo per i prodotti succedanei da prodotti da fumo, le lettere b) ed e) modificano l’articolo 39-decies, comma 3, TUA, stabilendo che dovranno essere pagate entro:

  • Il 16 del mese successivo per i tabacchi immessi in consumo nel mese precedente;
  • Il 20 agosto per le immissioni effettuate nel mese di luglio;
  • Il 27 dicembre per le immissioni realizzate nei primi quindici giorni di dicembre. 

Le lettere c) e d) rideterminano i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. 

Con la lettera f) vengono modificate le aliquote delle accise sui tabacchi lavorati (i.e. sigarette, sigaretti, tabacco trinciato).

Il comma 119, lett. g) detta una nuova disciplina per le c.d. nicotine pouches, prevedendo che le spedizioni fra depositi autorizzati debbano essere comunicate trimestralmente all’Agenzia delle dogane, nonché il loro divieto di vendita a distanza anche transfrontaliera.

Infine, la lettera h) conferisce al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare una determinazione contenente le modalità di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo.

I commi 120-123 stabiliscono ulteriori disposizioni sulle nicotine pouches. Tali prodotti devono presentare sugli imballaggi esterni le informazioni sugli ingredienti, il quantitativo di nicotina contenuto negli involucri, le avvertenze d’uso e l’avvertenza sanitaria. La loro vendita è vietata ai minori ed è condizionata all’utilizzo di sistemi di chiusura a prova di bambino e manomissione. I prodotti non conformi possono essere regolarmente smaltiti.

Infine, il comma 124 prevede che le disposizioni sui termini di pagamento di cui alle lettere b), e), f), si applicano per i prodotti immessi in consumo dal 1° gennaio 2026.

Comma 125 (Differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax)

Il comma 125 differisce l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax) dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

Commi 126-128 (Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)

I commi 126-128 istituiscono un “contributo alla copertura di spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi”, quantificato in 2 euro per spedizione. 

Il contributo viene riscosso direttamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’atto dell’importazione definitiva e si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro che provengono da Paesi terzi extra-UE. 

È dovuto dal dichiarante o dalla persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana e si applica ad ogni tipologia di transazione commerciale, anche quelle inviate tra privati, pur non avendo carattere commerciale.

Comma 129 (Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante)

Il comma 129 stabilisce che le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante siano allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Sono esclusi dall’aumento dell’accisa i carburanti utilizzati per scopi agricoli, per i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti.

Commi 138-139 (Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento)

​​​​Il comma 138 modifica l’art. 13, comma 2, lettera d), d.P.R. n. 633/1972, prevedendo che,ai fini della determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutative, si debba fare riferimento a tutti i costi sostenuti dal cedente o prestatore riferibili alla cessione o alla prestazione di servizi, e non più al valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati. Inoltre, il comma 139 stabilisce che la suddetta modifica trova applicazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate ai fini IVA dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio (i.e. 1° gennaio 2026) e che sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore[5].

Comma 859 (Diminuzione dell’accisa sulla birra)

Il comma 859 diminuisce l’accisa sulla birra a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato per gli anni 2026-2027, mentre per gli anni 2028 e successivi a 2,99 euro. 

Commi 934-936 (Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea)

I commi 934-936 modificano la disciplina del c.d. “tax free shopping”, cioè lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dell’Unione Europea. In particolare, la Legge di Bilancio ha modificato:

(i) l’art. 4‑bis, d.l. n. 193/2016, al quale è aggiunto il nuovo comma 2-bis, ai fini di prevedere che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, vengano stabilite le modalità per semplificare le procedure di risposta alle richieste di rimborso dell’IVA, contestualmente all’uscita dal territorio doganale. In particolare, è previsto che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario;

(ii) l’art. 38-quater, d.P.R. n. 633/1972[6], prevedendo che il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana (e che certifica l’uscita dei beni dall’UE) passi da 4 mesi a 6 mesi dall’ effettuazione dell’operazione.


[1] Ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 471/1997: “1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la sanzione di cui al primo periodo è commisurata all’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del quarantacinque per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al periodo precedente è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del venticinque per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100”.

[2] Ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 471/1997, “Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’ articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo”.

[3] In cui è aggiunto il seguente periodo: “In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1”.

[4] In cui è aggiunto il seguente periodo: “In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1”.

[5] Tra le proposte emendative in sede di conversione in legge del d.l. n. 200/2025 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) si fa riferimento anche ad un potenziale differimento al 1° luglio 2026 ai fini dell’applicazione della suddetta nuova disposizione ovvero ad una abrogazione della stessa. Tuttavia, l’esito di tali emendamenti non è certo.

[6] Ai sensi dell’art. 38-quater, d.P.R. n. 633/1972: “1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il sesto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il sesto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25”.

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