Indicazioni operative INL per rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970

A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi e Marco Bove

Con nota n. 2572 del 14 aprile 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in relazione al rilascio di provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.

L’INL ha anzitutto ribadito che l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU. L’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore. La procedura autorizzatoria tramite istanza all’Ispettorato territorialmente competente risulta, invece, solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati.

In assenza di un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo non è possibile procedere all’installazione, non essendo sufficiente l’eventuale consenso, seppur informato, espresso dai singoli lavoratori. In tal caso si sarebbe infatti in presenza di un’installazione illegittima e sanzionabile.

L’Ispettorato ha poi precisato che: (i) le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza del medesimo Ispettorato territorialmente competente possono presentare una sola istanza di autorizzazione e (ii) le imprese ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INL chiarisce poi che l’art. 4 della L. n. 300/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori. In particolare, secondo quanto precisato dall’Ispettorato, un’impresa senza dipendenti che abbia tuttavia in programma di assumerne può presentare l’istanza indicando il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività.

La Nota INL fa successivamente chiarezza sulle modalità di utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione dei dipendenti, largamente diffusi negli ultimi anni. In questo senso l’INL, facendo proprie le conclusioni del Garante della Privacy in merito all’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione, chiarisce che è possibile l’installazione di sistemi che (i) escludano il monitoraggio continuo del lavoratore, (ii) consentano la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite, (iii) consentano, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro, (iv) effettuino, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali, (v) prevedano la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

Infine, l’INL chiarisce che le tutele poste dall’art. 4 della L. 300/1970 si applicano anche alle prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero organizzate (anche qualora organizzate mediante piattaforme anche digitali) ed ai lavoratori autonomi.

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