A cura di Marzio Scaglioni, Leila Rguibi e Antonio Giardina
In data 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E ha fornito gli attesi chiarimenti riguardanti l’art. 40 del DL 48/2023 (il cd. Decreto Lavoro) il quale prevede l’innalzamento della soglia di esenzione – fino a €3.000 – per i fringe benefit concessi dal datore di lavoro ai dipendenti con figli fiscalmente a carico ex art. 12, co. 2 del TUIR.
In prima analisi, la circolare puntualizza che solo a coloro che hanno figli fiscalmente a carico è estesa la possibilità di far rientrare nel paniere dei fringe benefit anche i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas con la conseguenza che resta fermo il regime ordinario per coloro che non rientrano nella condizione di cui sopra. Per dovere di completezza si ricorda che il regime ordinario prevede una soglia di esenzione pari a €258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati in favore del lavoratore e che non sono inclusi i rimborsi per le spese derivanti dal pagamento delle utenze di cui sopra.
Successivamente, l’Agenzia ricorda che in caso di superamento del limite pari a €3.000, verrà tassato e soggetto a contributi l’intero valore dei fringe benefit concessi e non solamente la porzione eccedente la soglia di cui sopra, come già avviene in applicazione del regime ordinario. In aggiunta, tale regime di esenzione si applica anche nella fattispecie in cui il lavoratore – in forza di un premio di risultato ad egli erogato – decida di convertire lo stesso in welfare, e pertanto, di beneficiare di beni e servizi messi a disposizione dal proprio datore di lavoro.
L’Agenzia si è occupata anche di affrontare il tema dei beneficiari di tale regime di esenzione e delle connesse condizioni di fruibilità. Più in dettaglio, è stato chiarito che l’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Tale agevolazione spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale. Il regime agevolativo in parola è esteso ad entrambi i coniugi anche nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo più elevato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c).
L’Agenzia ricorda, inoltre, che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023. Nel caso in cui vengano meno le condizioni per essere considerati figli fiscalmente a carico, il lavoratore dovrà avvisare il proprio datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
Dal punto di vista operativo l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il lavoratore – ai fini della fruizione del regime di esenzione di cui sopra – dovrà fornire un’autodichiarazione al proprio datore di lavoro in cui egli attesta di avere diritto a tale beneficio e indicando, allo stesso tempo, il codice fiscale dei figli a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione in commento non è applicabile.
Al riguardo, non essendo prevista per norma una forma specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. Sul punto, infine, l’Agenzia chiarisce che è possibile firmare anche digitalmente tale dichiarazione e ricorda, altresì che è necessario conservare tale documentazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Ai fini del riconoscimento di tale beneficio, sarà inoltre, necessario, da parte della Società, procedere in maniera preventiva con una informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Tuttavia, l’Agenzia ritiene che sia possibile procedere all’erogazione del beneficio anche in assenza di tale informativa a condizione che la stessa sia resa entro la chiusura del periodo d’imposta 2023.
La circolare, infine, affronta il tema della compatibilità di tale regime di esenzione con la disciplina del cd. bonus carburante previsto dall’art. 1, co. 1 del DL 5/2023; sul punto è confermata la cumulabilità tra i due istituti, invero la soglia di €200 per i buoni carburante concessi ai dipendenti è da considerarsi aggiuntiva rispetto a quella pari a €3.000 (la quale può includere ulteriori buoni carburante) e pertanto, in presenza di buoni carburante, si avrà una soglia complessiva pari a €3.200.
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