Servizi finanziari conclusi a distanza: la nuova Direttiva

Servizi finanziari conclusi a distanza: la nuova Direttiva - Financial services concluded at a distance: the new Directive

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin, Francesco Della Scala

L’Unione europea ha adottato nuove norme volte ad aggiornare la disciplina sui servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della trasformazione digitale in corso ormai da diversi anni che ha comportato un crescente ricorso agli strumenti digitali da parte dei consumatori, anche per quanto riguarda la conclusione di servizi finanziari.

L’iniziativa di revisione dell’attuale Direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari risalente al 2002 (Direttiva 2002/65/CE) deriva dalla “Nuova Agenda dei Consumatori” pubblicata dalla Commissione europea nel novembre 2020, la quale, tra le azioni pianificate a beneficio dei consumatori europei da implementare entro il 2025, ha riconosciuto la necessità di aumentare la protezione dei consumatori che concludono, sempre più spesso, servizi finanziari online, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza.

A tal fine, a maggio 2022 la Commissione europea ha avviato i lavori di riforma della normativa in questione che si sono concretizzati attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 28 novembre 2023 della Direttiva (UE) 2023/2673 che modifica la Direttiva 2011/83/UE (Direttiva sui diritti dei consumatori) per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la Direttiva 2002/65/CE (Direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori).

Nello specifico, la nuova Direttiva (i) dispone l’abrogazione della Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e (ii) introduce le disposizioni per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza all’interno della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori mediante l’introduzione del nuovo Capo III bis “Norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza”.

L’abrogazione della normativa del 2002 – a decorrere dal 19 giugno 2026 – dipende, da un lato, dal fatto che progressivamente sono state introdotte nell’Unione legislazioni settoriali sui servizi finanziari che hanno comportato notevoli sovrapposizioni di norme e, dall’altro, dall’avvento della digitalizzazione che ha contribuito a sviluppi di mercato non previsti al momento dell’adozione della Direttiva in questione.

Attraverso l’introduzione del Capo III bis all’interno della Direttiva del 2011, invece, si è realizzata l’estensione dell’ambito di applicazione di tale Direttiva la quale, attualmente, riguarda i contratti conclusi a distanza con i consumatori escludendo però i servizi finanziari. In tal modo il legislatore europeo intende garantire la chiarezza e la certezza del diritto, riportando in tale nuovo Capo anche le norme della Direttiva 2002/65/CE ancora pertinenti e necessarie.

In particolare, le norme introdotte nel nuovo Capo riguardano il diritto all’informazione precontrattuale (comprese le spiegazioni adeguate sui contratti proposti) e il diritto di recesso, nonché l’equità online che deve essere garantita quando i contratti di servizi finanziari sono conclusi per via elettronica.

Su tale ultimo punto si richiama l’introduzione del diritto dei consumatori di chiedere l’intervento umano su siti che utilizzano strumenti di informazione interamente automatizzati, quali ad esempio, robo-advice (consulenza) e chat box (aiuto alla clientela), nonché le norme di protezione supplementare relativamente alle interfacce online volte ad evitare che i consumatori siano ingannati o “spinti” verso talune scelte piuttosto che altre.

Occorre sottolineare che taluni servizi finanziari ai consumatori sono disciplinati da specifici atti dell’Unione, che continuano ad applicarsi a detti servizi finanziari; pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto e assicurare che non si verifichino duplicazioni o sovrapposizioni di norme, nei “considerando” della nuova Direttiva viene chiarito che prevalgono le norme degli atti specifici dell’Unione relative agli specifici ambiti trattati dalla nuova Direttiva, salvo che sia diversamente disposto in tali atti.

Qualora, invece, gli atti dell’Unione che disciplinano specifici servizi finanziari non prevedano norme su determinate materie (ad esempio sul diritto di recesso), si dovranno applicare le disposizioni della presente Direttiva riguardanti quelle determinate materie non normate.

Gli Stati membri hanno 24 mesi di tempo per il recepimento della Direttiva; essi sono chiamati ad adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla Direttiva entro il 19 dicembre 2025 per poi applicarle entro il 19 giugno 2026.

Leggi la Direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE

Contatta Fabrizio Cascinelli – Partner, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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