A cura di Francesca Isgrò, Claudio Costantino e Andrea Raffiti
L’imminente apertura al mercato della quasi totalità delle concessioni idroelettriche esistenti sul territorio nazionale ha sollevato notevoli preoccupazioni per gli operatori del settore energetico in relazione alla volontà da parte degli enti regionali di ottemperare agli obblighi previsti dalla L. 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. Legge sulla concorrenza 2021) avviando le procedure per la riassegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kilowatt.
L’iniziativa recentemente adottata dalla Regione Abruzzo per l’assegnazione in concessione pluriennale di 3 “grandi derivazioni ad uso idroelettrico” ha, infatti, attirato l’attenzione di alcune delle più importanti società del settore che hanno impugnato la procedura innanzi al T.A.R., eccependo l’esistenza di potenziali profili di illegittimità della gara per il contrasto di talune previsioni della L. R. n. 9/2022 con la normativa nazionale in materia di concessioni idroelettriche, nonché per una serie di criticità relative ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica (in primis l’attribuzione di un punteggio premiale in favore dei c.d. “autoproduttori” di cui all’art. 13, comma 1-bis della L.R. 9/2022).
A loro dire, costituirebbero un potenziale ostacolo all’apertura al mercato delle medesime concessioni, favorendo – di contro – la posizione dei concessionari “uscenti” e, in particolare, di quelli in grado di utilizzare, per uso proprio, l’energia “autoprodotta” in misura non inferiore al 70% annuo (cfr. art. 2, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79).
Le pressioni derivanti dalle impugnative hanno indotto la Stazione Appaltante, in un primo momento, a differire all’8 aprile 2024 il termine ultimo per la presentazione delle offerte (e dunque successivamente all’udienza di trattazione fissata dal T.A.R. al 27 marzo 2024) e, da ultimo, a sospendere i termini della procedura sino alla completa soluzione – ad opera del Consiglio Regionale – dei rilievi sollevati dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente proprio in merito ai criteri di valutazione previsti dalla legge regionale in favore degli autoproduttori (cfr. Determinazione 29 febbraio 2024, n. 44).
La vicenda appare senz’altro sintomatica della crescente attenzione riservata dalle istituzioni e dagli operatori del settore al tema del riaffidamento delle concessioni idroelettriche che andranno in scadenza entro il 2029: difatti, se da un lato le Regioni sono chiamate ad una svolta epocale nella gestione di uno dei più importanti e strategici asset energetici, dall’altro i principali operatori del settore – nazionali ed internazionali – intendono massimizzare l’occasione di business che si prospetta, il tutto però in quadro caratterizzato da profonde incertezze normative che rischiano di pregiudicare lo sviluppo economico ed energetico dello Stato.
È ben noto, infatti, che il settore idroelettrico nazionale sia tutt’oggi oggetto di un percorso travagliato, caratterizzato da numerose modifiche normative finalizzate a disciplinare i principi e le modalità per l’affidamento delle relative concessioni, alla ricerca di un equilibrio tra le spinte europeiste che impongono la concorrenzialità del mercato e l’esigenza di assicurare tutela agli interessi nazionali.
Ecco perché i timori legati agli esiti delle procedure di gara (oltre a quella già menzionata della Regione Abruzzo, si segnalano anche le procedure di riassegnazione avviate o in corso di avvio dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Friuli), in uno alle sollecitazioni pervenute dai più importanti operatori del settore energetico, hanno indotto il Legislatore ad ipotizzare interventi normativi correttivi nell’estremo tentativo di “salvaguardare” una risorsa energetica strategica, senza tuttavia disattendere gli impegni già assunti con l’Europa anche rispetto all’attuazione del PNRR (si veda, in proposito, la milestone PNRR (M1C2-6) che, impegnando lo Stato italiano all’approvazione della Legge sulla concorrenza 2021, ha richiesto l’apertura al mercato delle concessioni esistenti sul territorio nazionale quale condizione per l’erogazione dei relativi contributi europei).
In questo contesto merita anzitutto menzione il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “Decreto Ucraina”), conv. in L. 20 maggio 2022, n. 51, con cui è stato disposto un ampliamento del perimetro applicativo della c.d. “golden power”, prevedendo l’inserimento delle grandi derivazioni idroelettriche tra i beni e rapporti di rilevanza strategica il cui affidamento, anche in concessione, è soggetto al c.d. obbligo di notifica. Ciò, in quanto è evidente il rischio che gli investitori stranieri possano acquisire il controllo di numerose risorse energetiche nazionali e da qui l’esigenza di sottoporre a forme di “controllo” anche le procedure di affidamento in concessione delle menzionate risorse idriche.
Nella medesima direzione si segnala anche il tentativo – poi tramontato – di introdurre una specifica disposizione in seno al c.d. Decreto Energia che avrebbe consentito alle Regioni e alle Province autonome titolari di grandi derivazioni di riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente le concessioni idroelettriche.
L’occasione per un ulteriore intervento di riforma sul tema si è ripresentata in sede di discussione del D.D.L. di conversione del D.L. 30 dicembre 2023, n. 251 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), successivamente convertito in L. 23 febbraio 2024, n. 18, nel corso della quale era stato proposto un emendamento per la proroga delle gare per l’affidamento delle concessioni idroelettriche, poi però non approvato dalla Commissione “Affari, Costituzione e Bilancio” anche in conseguenza della questione di fiducia apposta dal Governo che ha determinato lo “stralcio” di tutte le proposte di modifica del testo legislativo.
Da ultimo, secondo indiscrezioni risulterebbe in lavorazione un decreto legge sugli asset strategici nazionali che ipotizzerebbe, ancora una volta, un’estensione temporale delle concessioni idroelettriche di prossima scadenza, unitamente alla possibilità per gli attuali gestori di ottenere il rinnovo della concessione attraverso un meccanismo di rinegoziazione delle condizioni sugli investimenti e sui canoni da riconoscere alle Regioni.
Come le precedenti proposte di riforma, anche quest’ultima, attualmente oggetto di discussione, farebbe leva sulle considerazioni espresse dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR) nella Relazione sulla sicurezza energetica nazionale del 2022 che, riconoscendo la centralità dell’idroelettrico come fonte di energia rinnovabile necessaria per la sicurezza e resilienza del sistema elettrico nazionale, ha evidenziato come:
“l’attuale disciplina legislativa italiana nel settore dell’idroelettrico mette a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l’autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere (anche extra UE, […]), con un conseguente indebolimento della posizione competitiva del sistema industriale italiano”. Ma v’è di più, secondo il COPASIR, “ad oggi non esiste omogeneità in ambito UE tra le discipline idroelettriche dei vari Stati membri, soprattutto in relazione alle procedure di affidamento o rinnovo delle concessioni. L’l’Italia è l’unico Paese ad aver avviato un processo di riassegnazione delle concessioni attraverso procedure competitive aperte in assenza di reciprocità con gli altri Stati. In molti Paesi europei, i diritti di utilizzo della risorsa idrica non prevedono scadenze o vengono rinnovati al concessionario uscente, senza alcuna procedura competitiva, determinando una situazione di maggior protezione e rafforzamento dei player nazionali e/o statali”.
Si tratta, com’è evidente, di considerazioni di carattere generale che possono condizionare fortemente le scelte legislative sul tema dello sfruttamento energetico delle risorse idriche, indirizzando il Legislatore verso politiche “protezionistiche” che rischiano però di scontrarsi con il quadro normativo europeo sulla concorrenzialità del mercato.
È dunque evidente come il mercato idroelettrico nazionale rappresenti senza dubbio un’importante risorsa per lo sviluppo economico ed energetico del Paese, sia per il forte impatto di sostenibilità ambientale che tale fonte di energia rinnovabile porta naturalmente con sé, sia per le ricadute positive che esso produce sul sistema industriale e, non di meno, sulla collettività degli utenti.
Lo sfruttamento energetico delle fonti idriche rappresenta, oggi, circa il 20% della produzione totale di energia elettrica nazionale e oltre il 40% della generazione di energia rinnovabile (cfr. Relazione COPASIR), così collocandosi tra gli asset strategici per il conseguimento di una progressiva autonomia energetica dello Stato, oltre che fattore decisivo nell’ambito delle politiche di decarbonizzazione sposate con il Piano nazionale integrato “Energia Clima 2030”.
È indubbio, pertanto, che lo sviluppo del settore debba essere accompagnato da politiche di sostegno volte a valorizzare la funzione e il ruolo che tale fonte di energia gioca a livello nazionale e territoriale. A tal fine, si rende anzitutto necessario definire in maniera chiara e univoca il quadro normativo entro cui gli operatori economici e le amministrazioni sono chiamate ad agire, poichè la mancanza di una disciplina organica ed omogenea rappresenta attualmente il primo fattore che ostacola gli investimenti e pregiudica, di conseguenza, lo sviluppo di politiche energetiche sostenibili.
L’auspicio è quello di un intervento riformista che assicuri una regolazione uniforme degli aspetti della materia, ponendo al contempo attenzione ad alcuni aspetti fondamentali per lo sviluppo del settore, quali:
- lo studio di misure e azioni concrete per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica e decarbonizzazione;
- l’adozione di strategie per lo sviluppo economico ed industriale dei territori, unitamente alla salvaguardia dell’ambiente;
- la valorizzazione della concorrenzialità del mercato come incentivo agli investimenti privati per l’ammodernamento, il potenziamento e l’estensione degli impianti;
- la generazione di effetti positivi diretti e indiretti in favore della filiera delle imprese, dell’occupazione e dei consumatori;
- l’assunzione di misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico quale strumento per l’attuazione della progressiva autonomia energetica dello Stato.
Resta inteso che il raggiungimento di questi obiettivi non potrà prescindere dall’instaurazione di un confronto collaborativo tra gli organi di governo nazionale e territoriale, i partner, gli stakeholders e le istituzioni europee, quali attori del medesimo processo decisionale.
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