Decreto FER-X: in arrivo nuovi sistemi di incentivazione a sostegno della produzione di energia rinnovabile

Decreto FER X: in arrivo nuovi sistemi di incentivazione a sostegno della produzione di energia rinnovabile

A cura dell’Energy Team

In coerenza con quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021 in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (il “D.Lgs 199/2021”) il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE”) ha recentemente aperto le interlocuzioni con la Commissione UE nell’ottica di introdurre nuove misure finalizzate a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Il riferimento è al c.d. Decreto FER X di cui è iniziata a circolare da qualche settimana una prima bozza redatta dal MASE e che si pone l’obiettivo di dare avvio ad una nuova campagna di incentivazione statale delle fonti energetiche rinnovabili con novità di non marginale rilievo rispetto alle precedenti misure messe in campo dal legislatore, tra cui il DM del 4 luglio 2019 (il c.d. DM FER 1).

In tale contesto, la presente Newsletter è mirata a fornire un sintetico e schematico riepilogo dei tratti essenziali del nuovo meccanismo incentivante allo studio del MASE unitamente ad alcune preliminari considerazioni sulle sue potenziali declinazioni pratiche.

Ambito oggettivo e temporale di applicazione

I meccanismi incentivanti delineati dal Decreto FER X sono dedicati alle seguenti 4 tipologie impiantistiche: (a) impianti solari fotovoltaici; (b) impianti eolici; (c) impianti idroelettrici; (d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Tali impianti possono accedere agli incentivi indipendentemente dalla loro potenza; questi, infatti, possono essere sia di piccola taglia (i.e. con potenza ≤ 1 MW) sia di grande taglia (i.e. con potenza > 1 MW).

La potenza dei progetti incide, tuttavia, sulle modalità di accesso ai meccanismi di sostegno: mentre gli impianti di piccola taglia possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti (e quindi in modo semplificato), diversamente, i progetti di grande taglia devono prendere parte a procedure competitive indette dal GSE.

In merito, sulla base di quanto prescritto dall’attuale bozza del Decreto FER X, devono essere indette almeno due procedure all’anno.

Per gli impianti di piccola taglia è previsto un contingente di potenza finanziata pari a 5 GW mentre per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW il contingente a disposizione è pari a complessivi 62,15 GW di cui 45 GW per gli impianti fotovoltaici, 16,5 GW per gli impianti eolici, 0,63 GW per gli impianti idroelettrici e 0,02 GW per i gas residuati dai processi di depurazione.

Le misure dettate dal Decreto FER X trovano applicazione sino al 31 dicembre 2028, ovvero per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW fino alla data in cui è raggiunto il contingente di potenza finanziata che, come detto, è pari a 5 GW.

Le tariffe incentivanti

Come anticipato le tariffe incentivanti sono assegnate tramite accesso diretto (per gli impianti di piccola taglia) e mediante procedure competitive (per i progetti di grande taglia).

Come per il precedente DM FER 1 l’importo delle tariffe varia a seconda della tipologia impiantistica per la quale si chiede l’accesso al meccanismo incentivante.

  Fonte rinnovabileVita utile convenzionale degli impianti (anni)Costo di investimento (€/kW)Prezzo di esercizio proposto €/MW
Fotovoltaica2090085
Eolica201.30080
Idroelettrica204.800110
Gas residuati dai processi di depurazione207.000100

Il Decreto FER X prevede altresì dei fattori correttivi alquanto significativi per gli impianti fotovoltaici e, segnatamente:

  • un premio extra di 35 €/MW per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di eternit o amianto; e
  • un premio extra di 10 €/MW per gli impianti realizzati su coperture di potenza fino a 1 MW.

Tali premi extra sono tra loro cumulabili.

Le modalità di pagamento delle tariffe

Il pagamento delle tariffe avviene secondo le seguenti modalità:

  • per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva;
  • per gli impianti di potenza superiore a 200 kW l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato (c.d. contratto per differenza a due vie), e:
    • ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
    • nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.

Requisiti di accesso

Ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti regolate dal Decreto FER X, per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW deve essere garantito il rispetto dei seguenti requisiti:

  • possesso del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto[1];
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche a rispettare il principio DNSH;
  • possesso della dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.

In aggiunta, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici:

  • quest’ultimi devono essere di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
  • i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dal D.Lgs n. 49/2014;
  • per gli impianti i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse.

Considerazioni preliminari

Se, da un lato, la bozza di Decreto FER X presenta una struttura per molti tratti analoga a quella del DM FER 1, dall’altro lato, vi sono alcuni elementi di novità su cui appare opportuno porre l’accento considerati i loro potenziali impatti sul mercato.

Il riferimento è, in particolare, ai seguenti profili disciplinati dalla bozza del Decreto:

  • aggiornamento periodico delle tariffe sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT per tenere conto: (i) dell’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data in cui si tiene la procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto, con una indicizzazione del 100% sul prezzo di aggiudicazione; (ii) dell’inflazione registrata nell’arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell’impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di O&M valutata in percentuale in funzione della tecnologia;
  • è garantito il pagamento delle tariffe sulla base dell’energia elettrica producibile dall’impianto in luogo della produzione netta immessa nei casi di impianti soggetti a fermate al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o da cause di forza maggiore nonché nell’ipotesi di prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima;
  • al fine di garantire la disponibilità nei diversi periodi futuri di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con l’esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico al minor costo per il consumatore finale Terna ed il GSE devono formulare: (i) proposte di progressione temporale dei contingenti messi a disposizione nei successivi 5 anni, articolata per tecnologia; (ii) proposte di coefficienti da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio presentate per ciascuna zona di mercato ai fini della definizione della graduatoria.

I contingenti e i coefficienti sono determinati da Terna e dal GSE tenendo conto di elementi quali l’evoluzione attesa della domanda di energia elettrica, la ripartizione tra le regioni dell’obiettivo nazionale di sviluppo delle fonti rinnovabili (cfr. art. 20, co. 2, D.Lgs 199/2021), i profili di produzione attesi per le differenti tecnologie di generazione e le richieste di autorizzazione.

Tali passaggi decisionali possono essere particolarmente significativi per le future decisioni di investimento degli operatori poiché possono incidere sulla localizzazione geografica degli impianti e sulle tecnologie incentivate.

Sul punto alcune associazioni di categoria e, in particolare, Italia Solare, hanno manifestato l’esigenza di integrare i parametri da tenere in considerazione per le definizione dei contingenti e dei coefficienti includendo altresì le autorizzazioni già rilasciate; ciò in quanto le autorizzazioni rilasciate nelle Regioni del Nord sono riferite ad impianti mediamente di potenza più contenuta rispetto agli impianti autorizzati nelle regioni del centro e del sud, il che comporta maggiori costi unitari di investimento che, in aggiunta alla minore insolazione determinano un più elevato costo dell’energia prodotta. Per tali ragioni Italia Solare suggerisce si introdurre coefficienti che stimolino un maggior insediamento di impianti anche nelle regioni del Nord Italia[2].

I suddetti profili si inseriscono inoltre nel solco delle recenti modifiche introdotte dall’articolo 4-ter, comma 2, del D.L. 181/2023 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 11/2024) e che consentono l’accesso agli meccanismi di sostegno regolati dal D.Lgs 199/2021, ivi incluse, dunque, le tariffe incentivanti previste dal Decreto FER X, anche agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole indipendentemente dalla loro potenza.

Il Decreto FER potrebbe dunque rappresentare un driver di non marginale rilievo per orientare le future scelte di investimento dei player di settore dando luogo, a distanza di alcuni anni, ad una rinnovata attenzione per i ricavi regolamentati quale potenziale alternativa al mercato dei PPA.

Ad oggi appare in ogni caso prematuro assumere una posizione definitiva sul tema considerato anche che il Decreto FER rappresenta ancora una bozza preliminare e, in quanto tale, deve intendersi soggetta a potenziali modifiche ed integrazioni anche alla luce delle considerazioni che saranno espresse dalla Commissione Europea ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato e/o dei pareri dell’ARERA e della Conferenza Unificata.


[1] Su richiesta del produttore, in luogo del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto (cfr. Articolo 3, Paragrafo 3 della bozza di Decreto FER X).

[2] Si veda la nota trasmessa da Italia Solare al MASE in data 19 marzo 2024.

Per avere maggiori informazioni

Contatta Tommaso Tomaiuolo – Partner, PwC TLS

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