A cura di Marzio Scaglioni e Antonio Giardina
Dopo anni di attesa, entra finalmente e pienamente in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale stipulato tra Italia e Giappone che permette l’intensificazione non solo degli scambi commerciali, ma anche dei know how tra i due paesi. Oltre ciò, il principale beneficio di tale intesa sarà quello di esentare i lavoratori distaccati da e per il Giappone dagli obblighi contributivi nel paese ove si svolge l’attività lavorativa – di fatto – interrompendo il doppio prelievo previdenziale sin qui applicato riducendo il costo del lavoro del personale distaccato.
Tale Accordo – valido per un periodo di tempo indeterminato – fu firmato a Roma nel febbraio del 2009 e ratificato dall’Italia nel giugno 2015, tuttavia, solamente il 16 Gennaio u.s. con un comunicato stampa, il Ministero del Lavoro ha annunciato l’operatività di tale accordo a far data dal 1° aprile 2024.
Con l’occasione, l’INPS ha provveduto ad emanare le istruzioni operative sulla gestione di tale accordo con la circolare n. 52/2024. L’Istituto, nell’ambito di tale circolare, ha affrontato diversi temi andando a coprire da un lato le diverse categorie di lavoratori coinvolti alla luce del nostro ordinamento, e dall’altro, definendo alcune casistiche in termini amministrativi. Di seguito una sintesi dei punti più rilevanti contenuti all’interno del documento emanato dall’INPS.
Campo di applicazione
In via preliminare l’INPS richiamando l’art. 2 dell’Accordo e l’art. 2 dell’Accordo amministrativo, ha specificato che lo stesso – in ambito italiano – si applica ai sistemi pensionistici che includono (i) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, (ii) le gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi, (iii) la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, (iv) le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. L’Istituto ha anche specificato che l’Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica, analogamente a quanto previsto nell’Accordo con lo Stato di Israele e nell’Accordo con la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale.
Successivamente l’INPS, ha anche precisato che i destinatari di tale Accordo saranno tutte le persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché alle altre persone (familiari e superstiti) titolari di diritti derivati a prescindere dalla loro cittadinanza. Infine, le persone residenti sul territorio di uno Stato contraente hanno diritto allo stesso trattamento dei cittadini di tale Stato.
Principio di Territorialità e Legislazione applicabile
La circolare, nonché l’Accordo in esame, richiamano il principio generale della territorialità, secondo il quale la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente è esclusivamente soggetta alla legislazione dello Stato in cui viene svolta tale attività. Ciononostante, l’Accordo ha previsto delle deroghe per le seguenti categorie di lavoratori:
- Lavoratori Subordinati
- Lavoratori Autonomi
- Lavoratori occupati a bordo delle navi
- Dipendenti pubblici e assimilati
Invero, gli individui appartenenti alle categorie di cui sopra che svolgano attività lavorativa presso uno dei due Stati contraenti, continueranno ad essere soggetti alla legislazione sociale del paese di origine per un periodo massimo di 5 anni. Tale periodo è ulteriormente prorogabile per ulteriori 5 anni a condizione di ricevere una autorizzazione da parte delle autorità competenti.
L’Istituto di previdenza sociale italiano ha ulteriormente precisato che le disposizioni in materia di legislazione applicabile riguardano esclusivamente le assicurazioni obbligatorie previste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti. In aggiunta, è stato anche specificato che l’Accordo prevede alcune clausole volte a evitare la doppia copertura contributiva relativamente all’assicurazione contro la disoccupazione. Invero, alla luce di tali clausole il lavoratore, assicurato contro il rischio di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato contraente, che viene distaccato nel territorio dell’altro Stato contraente, rimane assoggettato unicamente alla legislazione del primo Stato contraente per tutta la durata del distacco e dell’eventuale proroga.
Pertanto, nel caso di un lavoratore assicurato in Italia contro il rischio di disoccupazione, che viene distaccato in Giappone, per tutta la durata del distacco è esonerato, nei confronti della legislazione giapponese, dall’obbligo contributivo per la copertura assicurativa di tale rischio. Analogamente, il lavoratore già assicurato in Giappone contro il rischio di disoccupazione, se distaccato in Italia, è esonerato nei confronti della legislazione italiana, dall’obbligo del versamento del contributo dovuto per il predetto rischio.
Certificati utilizzabili ai fini degli adempimenti amministrativi
L’INPS in allegato alla propria circolare ha anche emanato un apposito modello – “IT/JPN 101” – che deve essere debitamente compilato ed inviato agli uffici INPS territorialmente competenti nonché anche all’Operation Office giapponese.
In caso di proroga, la richiesta volta al mantenimento della legislazione italiana deve essere presentata al Ministero del Lavoro, in qualità di autorità competente per l’Italia. Alla domanda di proroga del distacco deve essere allegato il modello “IT/JPN 101” originariamente rilasciato dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS per il primo periodo di distacco (non superiore a 5 anni).
Regime Transitorio
L’INPS ha anche fornito importanti chiarimenti in merito al regime transitorio per i lavoratori giapponesi distaccati da un datore di lavoro giapponese e occupati in Italia alla data di entrata in vigore dell’Accordo. Più nel dettaglio, i lavoratori provenienti dal Giappone che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, lavorino in Italia per un datore di lavoro giapponese e che vogliano avvalersi delle norme sul distacco al fine di essere esentati dall’applicazione della legislazione italiana, è necessario che presentino apposita domanda alla competente autorità giapponese per ottenere il rilascio del certificato di copertura contributiva “JPN/IT 101”.
L’accesso al beneficio contributivo, pertanto, potrà essere concesso dal 1° aprile 2024, data di entrata in vigore dell’Accordo, solo se la domanda di distacco viene presentata entro il periodo transitorio, concordato dagli Stati contraenti, di 6 mesi (i.e. 1° ottobre 2024) più un ulteriore mese (i.e. 1° novembre 2024) dalla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo; viceversa per le domande di distacco presentate all’autorità giapponese dopo tale termine l’esonero viene riconosciuto dalla data di presentazione della domanda. In ogni caso l’esenzione dall’applicazione della legislazione italiana può riguardare soltanto i periodi di lavoro che si collocano temporalmente a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Disposizioni finali
L’INPS conclude la propria circolare specificando che nella fattispecie in cui una persona il cui distacco o prestazione di lavoro autonomo – che viene svolto presso l’altro Stato contraente – siano iniziati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, il periodo di tale distacco o lavoro autonomo viene considerato iniziato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.
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