Previdenza complementare: introduzione dell’adesione automatica e nuove regole sul TFR dal 1° luglio 2026 

A cura di Marzio Scaglioni, Leila Rguibi, Silvia Capobianco

A partire dal 1° luglio 2026 entra in vigore una rilevante novità in materia di previdenza complementare e di adesione automatica alla stessa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: la riforma modifica in modo significativo le modalità di destinazione del TFR e di partecipazione ai fondi pensione per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Il nuovo meccanismo prevede che, al momento dell’assunzione, il lavoratore di prima occupazione abbia 60 giorni di tempo per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR.

In assenza di una decisione entro tale termine, scatta automaticamente l’iscrizione alla previdenza complementare e ciò comporta il versamento alla previdenza complementare del TFR maturando, nonché del contributo del datore di lavoro e di quello del lavoratore nella misura minima prevista dalla contrattazione collettiva. È prevista un’eccezione per i lavoratori la cui Retribuzione Annua Lorda (RAL) risulti inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale: tali lavoratori, infatti, possono scegliere di non versare la quota di contributi a proprio carico, facendo venir meno anche l’obbligo in capo al datore di lavoro.

La riforma si applica ai lavoratori dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, con alcune esclusioni (tra cui il settore pubblico e il lavoro domestico) e con regole differenziate tra lavoratori di prima assunzione e lavoratori con rapporti di lavoro precedenti. In particolare, per questi ultimi, il funzionamento dell’adesione automatica dipende anche da eventuali scelte già effettuate in passato in materia di previdenza complementare.

Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia per chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato prima del 1° luglio 2026) occorre distinguere tra (i) soggetti che dichiarano di avere un’adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR, e (ii) coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già aderito ad una forma pensionistica complementare, a questi si applica il meccanismo di scelta entro i 60 giorni, trascorsi i quali scatta l’adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto.

Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non aver aderito in passato ad un fondo pensione alimentato con TFR totale o parziale, non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS.

Per quanto riguarda la destinazione del TFR, in caso di mancata scelta il conferimento avviene verso il fondo pensione collettivo individuato dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In assenza di un fondo di riferimento, viene utilizzato il fondo residuale (oggi individuato nel Fondo Cometa).

Un ulteriore elemento di novità riguarda la decorrenza: nel caso di mancata scelta nei primi 60 giorni, i relativi versamenti decorrono fin dalla data di assunzione.

Dal punto di vista operativo, assume un ruolo centrale il datore di lavoro, che è tenuto a fornire al lavoratore un’informativa completa al momento dell’assunzione, a raccogliere e tracciare la scelta effettuata (o la mancata scelta) e ad attivare tempestivamente i versamenti in caso di adesione automatica.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nel proprio Portale sulla Previdenza Complementare una versione provvisoria del Modulo per la scelta di destinazione del TFR (MODULO TFR3_draft) e il Mefop (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione) ha elaborato un facsimile di informativa (“informativa-aziendale ai lavoratori neossunti”).

I contributi confluiti nei fondi pensione, infine, saranno destinati a linee di investimento caratterizzate da differenti profili di rischio e di rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente, con il superamento del tradizionale comparto garantito come opzione automatica. Resta comunque la possibilità per il lavoratore di modificare successivamente le proprie scelte di investimento.

La riforma si inserisce nel quadro delle misure volte a rafforzare la diffusione della previdenza complementare in Italia, anche se la piena operatività richiederà l’emanazione di ulteriori disposizioni attuative, in particolare da parte della COVIP e con riferimento alla nuova modulistica TFR.

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