A cura di Vitalba Passarelli, Gian Maria Minnella e Alessandro Sinopoli
La legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025) ha reintrodotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni strumentali nuovi, misura già nota come “iper-ammortamento” nella sua prima formulazione (2017-2019). L’agevolazione va a sostituire i crediti d’imposta 4.0 e 5.0, segnando un cambio di approccio nella politica fiscale di sostegno agli investimenti.
Il progressivo completamento del quadro normativo e attuativo ha contribuito a definire con maggiore precisione diversi aspetti della nuova agevolazione, soprattutto con riferimento ai requisiti di accesso, agli adempimenti richiesti e al funzionamento del meccanismo di fruizione del beneficio, facendo emergere al contempo alcune questioni interpretative e applicative di particolare interesse operativo.
Si segnala per completezza che, ad oggi, il Decreto MIMIT del 7 maggio 2026, che ha definito le modalità attuative della misura, non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Struttura e funzionamento dell’agevolazione
Il meccanismo opera attraverso un incremento del costo fiscalmente rilevante ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, secondo un sistema di aliquote progressive per scaglioni di investimento, con effetti esclusivamente ai fini IRES, tramite una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello Redditi.
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore di attività o dalle modalità di determinazione del reddito) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a condizione che risultino rispettate le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sono invece esclusi: i lavoratori autonomi e i professionisti; i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con regimi di imposta sostitutiva; le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali); le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Ambito temporale e novità sull’origine geografica dei beni
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell’individuazione del momento di rilevanza fiscale, si applicano le ordinarie regole di competenza fiscale (articolo 109, TUIR): per i beni 4.0 rileva, ad esempio, la data di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, il momento di trasferimento della proprietà. Per i beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, assume, invece, rilevanza la data di fine lavori.
Una delle modifiche più rilevanti introdotte in fase di post-approvazione riguarda proprio il requisito di origine geografica dei beni. Il testo originario della legge di Bilancio 2026 limitava il beneficio ai soli beni prodotti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). L’art. 7 del D.L. 38/2026 convertito ha eliminato tale vincolo con effetto retroattivo (con l’esclusione degli impianti fotovoltaici): ne consegue che l’agevolazione è ora riconosciuta indipendentemente dal Paese di produzione del bene, senza restrizioni geografiche di origine. La modifica ha un impatto pratico rilevante per le imprese che si approvvigionano da fornitori extra-UE, in particolare nel settore dei macchinari e dei sistemi di automazione.
Beni agevolabili
L’agevolazione si applica alle seguenti categorie di beni:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi negli Allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (in sintesi, rispettivamente: beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi per la qualità e la sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina in logica 4.0, beni per l’elaborazione e trasmissione di dati; software, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione digitale), purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento agli impianti fotovoltaici, restano ferme – anche a seguito delle modifiche del D.L. 38/2026 convertito – le specifiche tecniche richieste ed il vincolo di produzione all’interno degli Stati membri UE. Sono agevolabili esclusivamente moduli fotovoltaici con celle entrambe prodotte nell’UE con efficienza a livello di cella pari ad almeno il 23,5%, ovvero moduli prodotti nell’UE costituiti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o da celle tandem con efficienza di cella pari ad almeno il 24%.
Per completezza, si rileva che in base al Decreto MIMIT del 7 maggio 2026, risulterebbero esclusi dall’agevolazione i cd. “software-as-a-service”.
Misura del beneficio
La maggiorazione opera per scaglioni su base annuale, con riferimento a ciascun periodo d’imposta (2026, 2027, 2028) e non sull’intero triennio considerato cumulativamente, come chiarito dalla Relazione tecnica al D.L. 38/2026 e già in linea con l’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate per il credito d’imposta 4.0 (circ. n. 14 del 17 maggio 2022):
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti eccedenti 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Gli investimenti che eccedono la soglia di 20 milioni di euro non beneficiano di alcuna maggiorazione.
A titolo esemplificativo, per un bene materiale 4.0 acquistato nel 2026 al costo di 2,5 milioni di euro (primo scaglione), l’iperammortamento genera un tax saving IRES aggiuntivo complessivo di circa 1,08 milioni di euro, spalmato lungo il periodo di ammortamento fiscale.
Procedura di accesso
L’accesso all’agevolazione non è automatico ed è subordinato alla trasmissione telematica di apposite comunicazioni tramite la piattaforma informatica del GSE (accessibile con SPID o CIE), secondo un iter più articolato rispetto al previgente credito d’imposta 4.0:
- Comunicazione preventiva: da inviare per ogni struttura produttiva coinvolta, indicando i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti per i beni 4.0, nonché la data prevista di completamento ed interconnessione; la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché la data prevista di entrata in funzione; i dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. In assenza, ad oggi, di indicazioni specifiche del Decreto MIMIT, dovrebbe essere ammesso l’invio anche dopo l’effettuazione dell’ordine di acquisto.
Si rileva infine che – al fine dell’invio delle comunicazioni preventive – la piattaforma GSE è operativa dal 12 giugno 2026.
- Comunicazione di conferma: da trasmettere entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo del GSE, con indicazione della data e dell’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto (20% del costo del singolo bene, diversamente dal previgente regime in cui la soglia era calcolata sul costo complessivo dell’investimento). Per il leasing finanziario, l’obbligo si considera assolto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine d’acquisto da parte della società concedente.
- Comunicazione di completamento: da trasmettere, al più tardi, entro il 15 novembre 2028, al completamento degli investimenti e dopo l’interconnessione dei beni. Deve essere corredata dalla perizia tecnica asseverata (volta a comprovare le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione) e dalla certificazione contabile del revisore legale (finalizzata ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili). Diversamente dal regime credito d’imposta 4.0, non è ammessa l’autocertificazione sostitutiva della perizia tecnica per beni di valore inferiore a 300.000 euro: la perizia tecnica asseverata è sempre necessaria, indipendentemente dall’ammontare dell’investimento.
- Comunicazioni di monitoraggio: richieste dalla prima comunicazione preventiva fino al termine di fruizione dell’agevolazione, con finalità di monitoraggio della spesa pubblica. Entro il 20 gennaio di ogni anno va trasmessa una comunicazione periodica con i dati sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30 giugno deve essere inviata una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote di incentivo fiscale imputate in ciascun esercizio.
Il mancato invio delle comunicazioni preventive, di conferma e di completamento nei termini e con le modalità previste comporta la perdita del diritto al beneficio. In linea generale, si rileva anche che ciascuna comunicazione (di conferma e di completamento) non potrà avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto alla comunicazione preventiva; tale aspetto implica la necessità di una attenta analisi, oltre che del timing, della tipologia e dei volumi di investimento.
Effetti fiscali e profili gestionali
Il diritto alla variazione in diminuzione IRES per il 2026 è subordinato al verificarsi congiunto dell’invio con esito positivo della comunicazione di completamento al GSE (pertanto ivi inclusa l’effettuazione dell’interconnessione dei beni e la finalizzazione della documentazione obbligatoria a corredo della stessa) e dell’entrata in funzione dei beni agevolabili, entrambi entro il 31 dicembre 2026.
La variazione produce, a seconda della situazione reddituale dell’impresa, una riduzione del reddito imponibile IRES ovvero un incremento della perdita fiscale riportabile (articolo 84, TUIR). Si segnalano, inoltre, ulteriori possibilità di ottimizzazione fiscale in caso di adesione al consolidato fiscale IRES.
Sul fronte degli acconti IRES per il periodo d’imposta 2026, la determinazione deve essere effettuata senza tenere conto della misura agevolativa: il beneficio viene pertanto integralmente rinviato al momento del pagamento del saldo IRES (giugno 2027).
Con riferimento alla gestione operativa, si segnala l’opportunità di implementare nell’ERP aziendale un alert dedicato per intercettare tempestivamente eventuali dismissioni o trasferimenti di beni 4.0 durante il periodo di fruizione: la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione all’estero comporta in linea generale la cessazione del regime agevolativo, salvo sostituzione con un bene di caratteristiche analoghe o superiori nel medesimo periodo d’imposta.
Si segnala che, infine, l’art. 7 del D.L. 38/2026 convertito ha previsto che l’iperammortamento venga inserito tra le voci deducibili dal reddito oggetto della proposta di concordato preventivo biennale.
Cumulabilità
L’iper-ammortamento è cumulabile con altre misure agevolative nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, nel rispetto di due condizioni: il cumulo non deve eccedere il costo complessivamente sostenuto e le diverse misure non possono insistere sulle medesime quote di investimento. Ai fini del calcolo della maggiorazione, la base agevolabile è assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti.
È invece espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta 4.0 (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 per gli investimenti «prenotati» entro il 31 dicembre 2025). Sembrano invece compatibili con il nuovo regime, pur in attesa di opportuni chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate: l’annullamento della prenotazione effettuata ai fini del credito d’imposta 4.0 per esaurimento delle risorse; gli investimenti avviati nei precedenti regimi ma non completati entro il 31 dicembre 2025; gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 ma non realizzati entro il 30 giugno 2026.
L’iper-ammortamento è escluso dalla disciplina degli aiuti di Stato in quanto misura di carattere generale, priva del requisito della selettività richiesto dall’art. 107, TFUE: ne conseguono l’assenza di obblighi di notifica alla Commissione europea e l’inapplicabilità dei limiti di intensità tipici delle agevolazioni selettive.
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