A cura di Marzio Scaglioni e Andrei Iulian Pollari
Il 22 marzo 2024 Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (di seguito “le Parti”) hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo (CCNL) Commercio, per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi Confcommercio, scaduto il 31/07/ 2019. Tale rinnovo risulta particolarmente importante in quanto riguarda oltre 2 milioni di lavoratori.
Tra le principali novità contenute all’interno del suddetto accordo, vi è quella relativa al riconoscimento ai dipendenti di un aumento della retribuzione dei minimi tabellari. Più di dettaglio l’importo sarà pari a 240,00 € (con riferimento ai lavoratori inquadrati al 4 livello) che verrà erogato in diverse tranches. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa con i relativi importi riparametrati per tutti i livelli contrattuali.
| Livello | 01/04/23 | 01/04/24 | 01/03/25 | 01/11/25 | 01/11/26 | 01/02/27 | Tot. |
| Quadro | €52,09 | €121,54 | €52,09 | €60,77 | €60,77 | €69,44 | €416,67 |
| I | €46,92 | €109,48 | €46,92 | €54,74 | €54,74 | €62,55 | €375,34 |
| II | €40,59 | €94,70 | €40,59 | €47,35 | €47,35 | €54,11 | €324,67 |
| III | €34,69 | €80,94 | €34,69 | €40,47 | €40,47 | €46,25 | €277,50 |
| IV | €30,00 | €70,00 | €30,00 | €35,00 | €35,00 | €40,00 | €240,00 |
| V | €27,10 | €63,24 | €27,10 | €31,62 | €31,62 | €36,14 | €216,83 |
| VI | €24,33 | €56,78 | €24,33 | €28,39 | €28,39 | €32,45 | €194,66 |
| VII | €20,83 | €48,61 | €20,83 | €24,31 | €24,31 | €27,78 | €166,66 |
| Operatori di vendita | |||||||
| I Categoria | €28,32 | €66,08 | €28,32 | €33,04 | €33,04 | €37,76 | €226,55 |
| II Categoria | €23,78 | €55,48 | €23,78 | €27,74 | €27,74 | €31,70 | €190,20 |
In merito all’assorbimento di tali importi, l’accordo ha specificato che ove gli stessi non siano di merito o non derivino da scatti di anzianità possono essere assorbibili in caso di specifico accordo sindacale o in caso di aumenti erogati dalle aziende concessi a titolo di acconto o anticipazione di futuri aumenti contrattuali (Afac). Resta ferma, comunque, la necessità di verificare i singoli accordi individuali che possono prevedere condizioni di miglior favore.
Viene modificata la procedura prevista per il rinnovo del CCNL. Sul punto le Parti stabiliscono che, in assenza di un rinnovo di accordo dopo 6 mesi (prima erano 3 mesi) dalla scadenza del CCNL, verrà corrisposta ai lavoratori un’indennità detta di “vacanza contrattuale” per 14 mensilità. Tal elemento provvisorio della retribuzione è comunque assorbibile fino a concorrenza esclusivamente dalle somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali successivi alla data del 31 marzo 2027.
Inoltre, le Parti hanno sottoscritto che a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo contrattuale (i.e. 22 marzo 2024) verrà riconosciuto un importo a titolo di “una tantum” a copertura del periodo di carenza contrattuale. Più nel dettaglio, tale importo sarà pari a 350,00 € (con riferimento ai lavoratori inquadrati al IV livello) e verrà erogato in due tranches: la prima nel mese di luglio 2024, e la seconda nel mese di luglio 2025.
Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa degli importi che verranno erogati nei suddetti mesi a seconda del livello di appartenenza dei lavoratori.
| Livello | Luglio 2024 | Luglio 2025 |
| Quadro | €303,81 | €303,81 |
| I | €273,67 | €273,67 |
| II | €236,73 | €236,73 |
| III | €202,34 | €202,34 |
| IV | €175,00 | €175,00 |
| V | €158,11 | €158,11 |
| VI | €141,95 | €141,95 |
| VII | €121,53 | €121,53 |
| Operatori di vendita | ||
| I Categoria | 165,20 | €165,20 |
| II Categoria | 138,69 | €138,69 |
Con riferimento a tali importi, le Parti hanno concordato che non concorreranno al computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.
In tema di assorbibilità degli importi una tantum le Parti – nell’ambito dell’accordo in parola – hanno specificato che eventuali somme corrisposte a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerate come anticipazioni anche di importi erogati “una tantum” garantito dall’accordo del 22 marzo u.s. Cionondimeno, è opportuno segnalare che la clausola di assorbibilità anche dell’una tantum, sia da verificarsi non solo in sede collettiva bensì in sede individuale, in relazione agli accordi stipulati con i singoli lavoratori, che potranno prevedere condizioni di miglior favore.
Le parti sono intervenute anche in merito all’Assistenza sanitaria integrativa, disciplinata dall’art. 104 – Fondo EST: verrà incrementato, a decorrere dal 1° aprile 2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo, di € 3,00 mensile a carico del datore di lavoro.
Per quanto concerne la cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.”, a decorrere dal 1° gennaio 2025 verrà incrementato il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa, di € 20,00 a carico del datore di lavoro per i Quadri. Ulteriori € 20,00 saranno conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Un’ ulteriore novità introdotta dal nuovo contratto collettivo è relativa al tempo determinato. Più precisamente, con il nuovo art. 71-bis, le parti, individuano nove (9) nuove causali per la stipulazione (o il rinnovo) di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi. In aggiunta a questa prima soluzione contrattuale, si rinvia alla contrattazione di secondo livello per l’individuazione di ulteriori causali nonché per concordare percorsi di stabilizzazione, opportunità di incremento dell’orario dei lavoratori a tempo parziale, individuazione di eventi a livello territoriale che giustificano il ricorso al tempo determinato.
Inoltre, per quanto afferisce all’utilizzo dei contratti a tempo determinato in località turistiche, le parti specificano che a livello territoriale – oltre alle causali – dovranno essere individuate anche le attività e i relativi periodi che giustificano la necessità delle assunzioni a tempo determinato legate alla stagionalità.
In merito ai contratti part time, è stato stabilito che, ai fini dell’apposizione della clausola di elasticità del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’indennità da riconoscere al lavoratore aumenta da € 120,00 a € 155,00 annui non cumulabili, da corrispondere in quote mensili.
In merito al congedo parentale, il rinnovo contrattuale ha introdotto delle novità. Difatti, è prevista la riduzione del preavviso (scritto) richiesto per l’accesso al congedo parentale da 15 a 5 giorni.
Nel caso dei congedi per le donne vittime di violenza di genere, la nuova contrattazione collettiva al nuovo art. 16 bis, riconosce a questa categoria di lavoratrici un’estensione del congedo ad hoc ex art. 24, d.lgs. 80/2015 con ulteriori 90 giorni retribuiti al 100%. Si afferma, per estensione, che il congedo è fruibile sia su base oraria che giornaliera, ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio, nonché ai fini della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del TFR.
Alle lavoratrici vittime di violenza di genere viene data inoltre la facoltà di usufruire delle seguenti possibilità: la conversione temporanea del rapporto di lavoro da full a part time, l’esonero dai turni disagiati per l’anno successivo al termine del percorso di protezione, la richiesta di trasferimento presso altra sede lavorativa.
In materia di pari opportunità, si segnala che la preposta Commissione, ai sensi del nuovo art. 6 del medesimo CCNL, viene incaricata dell’ulteriore compito di diffondere e promuovere iniziative volte a ridurre l’eventuale divario di genere, come ad esempio la certificazione di parità.
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