Rassegna di aggiornamento su temi fiscali e legali rilevanti per il settore Energy e Utilities – Giugno 2026

rassegna energy e utilities

A cura di Maurizio Pavia, Francesco Pizzo, Piera Penna, Magda Serriello, Federica De Luca, Annalisa Di Ruzza

L’Agenzia delle Entrate esamina il ruolo del general contractor nell’ambito del c.d. Superbonus  

Con la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire quali spese siano effettivamente detraibili ai fini del Superbonus (art. 119 DL 34/2020) quando gli interventi edilizi sono realizzati tramite contratti di appalto e subappalto che coinvolgono un “general contractor”. Il chiarimento nasce da talune contestazioni emerse in sede di controllo, soprattutto nei casi in cui, in presenza di subappalti, il corrispettivo dell’appaltatore principale superava quello riconosciuto ai subappaltatori, venendo talvolta riqualificato come compenso per attività di mero coordinamento (e quindi non detraibile).  

L’Agenzia esordisce ricordando che la figura del “general contractor Superbonus” non è giuridicamente tipizzata nei rapporti tra privati e ribadendo un principio già espresso in passato (Agenzia delle Entrate, Circolari 30/2020 e 23/2022) secondo cui sono detraibili solo le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento edilizio agevolato e non i compensi per mera attività di coordinamento o gestione amministrativa, anche se svolti dal general contractor.  

Dopo aver ripercorso gli schemi contrattuali più frequentemente applicati, l’Agenzia delle Entrate distingue i seguenti scenari:   

  • “General contractor puro”, che svolge solo attività di coordinamento / intermediazione ed i cui compensi non sono detraibili;   
  • “General contractor appaltatore”, che assume l’esecuzione dei lavori (anche via subappalto), i cui corrispettivi sono detraibili, sempre che siano rispettate tutte le condizioni normative.  

In tale contesto, l’Agenzia sottolinea come il punto centrale non sia la qualifica formale del contratto, bensì il suo contenuto, la natura delle prestazioni e la documentazione che dimostri la diretta imputabilità delle spese all’intervento edilizio.  

Contributi pubblici rilevanti: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM  

Lo scorso 20 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM n. 84 del 26 marzo 2026 attuativo del nuovo adempimento previsto dalla Legge di Bilancio 2025 a carico degli organi di controllo di società ed enti che percepiscano contributi “di entità significativa” da parte dello Stato finalizzato alla verifica che l’utilizzo sia stato coerente con le finalità della misura e ad inviare annualmente una relazione al MEF con le risultanze.   

Il decreto si applica ai contributi percepiti dal 1° gennaio 2025  

Il DPCM definisce come contributi “di entità significativa”, ai fini della disciplina in esame, quelli erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da queste direttamente controllate in via maggioritaria (con esclusione delle società quotate ai sensi del d.lgs. 175/2016 e delle relative controllate), nonché da enti pubblici non economici soggetti alla vigilanza delle medesime amministrazioni centrali, che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:  

  • siano finalizzati alla realizzazione di obiettivi o progetti specifici di interesse pubblico;  
  • presentino un importo superiore a 1 milione di euro su base annua ovvero, qualora inferiori a tale soglia, risultino comunque almeno pari al 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.  

È inoltre previsto che la relazione dell’organo di controllo debba essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione dei contributi.  

Da definire infine, alla data odierna, la disciplina transitoria con riferimento ai contributi dell’anno 2025 (per il quale è spirato il termine ordinario previsto per la trasmissione della relazione) nonché il decreto MEF sulle modalità telematiche di trasmissione.   

Iperammortamento. Disponibile la bozza di decreto attuativo MEF-MIMIT

Lo scorso 4 maggio è stato approvato del decreto attuativo MIMIT‑MEF sull’iper-ammortamento 2026. Il decreto attua i commi 427‑436 della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), disciplinando le articolate modalità operative per fruire del nuovo iper-ammortamento a fronte degli investimenti effettuati dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.   

Rimandando alle nostre Newsletter di dettaglio in tema di incentivi, ci soffermiamo qui sui punti che toccano più da vicino l’ambito energetico.  

E’ da ricordare infatti che, accanto alle categorie di beni già nell’ambito delle precedenti edizioni dell’agevolazione, beneficiano della misura anche gli impianti destinati all’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (FER), meglio identificate nel decreto. Tali investimenti rientrano nell’ambito a condizione che siano funzionali ad una struttura produttiva dell’impresa e quindi non ad essere venduta sul mercato. A questo scopo il decreto contiene anche un limite al dimensionamento dell’impianto rapportato al fabbisogno energetico della struttura produttiva, la cui misurazione è disciplinata dal decreto medesimo. L’agevolazione è applicabile anche ai sistemi di accumulo sempre che siano strettamente funzionali all’autoconsumo ed alla capacità produttiva dell’impianto.   

Convertito il c.d. “Decreto Bollette”  

La legge n. 49 del 10 aprile 2026 ha convertito con modifiche il D.L. 21/2026. Rimane invariato l’impianto dell’incremento di due punti percentuali dell’IRAP. L’incremento si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo (2026 e 2027, per i soggetti “solari”), anticipando il proprio effetto già sul versamento dei prossimi acconti.  

Rimandando alla precedente newsletter per dettagli, riportiamo di seguito la tabella contenente i settori soggetti all’incremento.  

Fondi ripristino: la circolare Assonime commenta il decreto fiscale  

Nelle ultime settimane Assonime ha commentato le implicazioni della rilevazione dei fondi di smantellamento e ripristino riassumendole nella circolare n. 13, pubblicata il 28 aprile 2026. Più in particolare Assonime ha esaminato le disposizioni del DM 27 giugno 2025, volte a coordinare, ai fini fiscali, le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP con le innovazioni introdotte in ambito contabile dal documento OIC 34 in materia di ricavi e dagli emendamenti agli OIC 16 e OIC 31, pubblicati nel marzo 2024, relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino.  

Benché tale circolare non costituisca una fonte ufficiale di interpretazione, offre interessanti spunti di riflessione.  

In generale, dalla circolare emerge una valutazione complessivamente critica nei confronti del richiamato decreto. Le criticità vengono evidenziate sia sotto il profilo formale, in quanto il decreto ministeriale è stato emanato a ridosso della scadenza per il versamento delle imposte relative al periodo d’imposta 2024 – che, nella generalità dei casi, ha rappresentato il primo esercizio di applicazione delle nuove regole – sia sotto il profilo sostanziale, poiché il decreto realizza un recepimento solo parziale, ai fini fiscali, dei nuovi criteri di rappresentazione contabile. Tale scelta, secondo Assonime, si pone in controtendenza rispetto ai criteri direttivi della legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023) e determina, in diverse fattispecie, la necessità di una complessa gestione in doppio binario. Su alcuni aspetti l’associazione ha auspicato chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.  

Cogliamo l’occasione per segnalare un’altra recente novità sul tema dei fondi ripristino. Infatti, l’OIC ha recentemente emanato un documento in risposta ad alcune richieste di chiarimento sul principio contabile Oic 31. Il documento è di natura contabile ma costituisce un interessante spunto di riflessione per le possibili implicazioni fiscali.  

Il caso oggetto di analisi riguarda una società che gestisce stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti e che, in forza della normativa vigente, è tenuta, al termine della vita utile degli impianti, alla completa rimozione delle attrezzature, sia fuori terra sia interrate, nonché al ripristino dello stato originario del terreno.  

Il documento evidenzia la distinzione tra il trattamento contabile:   

  • del fondo di smantellamento e ripristino, che ai sensi dell’OIC 16 e dell’OIC 31 deve essere rilevato in contropartita dell’immobilizzazione materiale (o immateriale) nel momento in cui l’obbligazione sorge; e   
  • del fondo per recupero ambientale, da stanziarsi qualora l’operatività dell’impianto abbia provocato un danno ambientale e la società sia obbligata a porvi rimedio”.  

Tra le risposte fornite, di particolare interesse la n. 5 “rilevazioni di fondi non attendibilmente stimabili in esercizi precedenti” in quanto la “perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori”. In tale contesto, “Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare una stima attendibile del fondo smantellamento e/o ripristino, l’iscrizione iniziale di un fondo smantellamento e/o ripristino, non attendibilmente stimabile negli esercizi precedenti, è considerato un cambiamento di stima contabile”.   

Pronunce in tema di Participation Exemption delle società progetto in ambito di energie rinnovabili  

Richiamiamo in questa sezione di Energy Outlook una nostra newsletter recentemente pubblicata e disponibile al link.  

Come si riscontra nella risposta ad interpello, l’Agenzia richiamando la Circolare 7/E del 2013 conclude eccependo che nello specifico caso esaminato le società oggetto di cessione non fossero “dotate della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alla specificità dei settori economici di appartenenza” in quanto le attività rilevanti erano state svolte da altri soggetti e che pertanto non fosse verificato il requisito di “commercialità” rilevante ai fini dell’applicazione di Participation Exemption.  

Anche alla luce di questa interpretazione emerge la necessità di valutare caso per caso la sussistenza del requisito di commercialità.   

Diritto di superficie: non imponibile se il cedente si spoglia di ogni diritto reale  

Nella Risposta n. 51/2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la costituzione di un diritto di superficie su fondi agricoli, con contestuale cessione della nuda proprietà a terzi, non genera di per sé una plusvalenza imponibile ex art. 67 del TUIR, se il disponente non mantiene alcun diritto reale sull’immobile.   

La norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 1-bis, DL 84/2025) chiarisce che il corrispettivo costituisce reddito diverso (lett. h) solo se il cedente conserva un diritto reale; diversamente, si applica la disciplina delle plusvalenze (lett. b), non tassabili per immobili posseduti da oltre 5 anni.  

L’interpello affronta il corretto inquadramento fiscale, ai fini dell’art. 67 TUIR, di un’operazione complessa di pianificazione del passaggio generazionale avente ad oggetto fondi agricoli non edificabili. In particolare, l’istante prevede la contestuale costituzione di un diritto di superficie a favore di una società e la cessione della nuda proprietà degli stessi terreni al figlio. L’Agenzia richiama le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e la successiva norma di interpretazione autentica (DL n. 84/2025), chiarendo la distinzione tra redditi diversi e plusvalenze immobiliari. Viene precisato che il corrispettivo percepito integra una plusvalenza imponibile solo se il disponente si spoglia integralmente di ogni diritto reale sull’immobile. Nel caso esaminato, poiché l’istante non conserva alcun diritto reale e i terreni sono posseduti da oltre cinque anni, non si realizza alcuna plusvalenza tassabile ex art. 67, comma 1, lett. b) TUIR.   

Secondo la Cassazione non è dovuta la dichiarazione IMU per la variazione del valore di un’area edificabile

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13662/2026, ha stabilito che la variazione del valore di un’area edificabile non comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. Infatti:  

  • Il valore di mercato del terreno è infatti un dato già conoscibile dal Comune, tramite strumenti ordinari di monitoraggio del mercato immobiliare.  
  • Imporre un obbligo dichiarativo su un valore intrinsecamente variabile e non predeterminato risulterebbe eccessivo per il contribuente.  

Ne consegue che, in caso di contestazione, il Comune deve procedere con un accertamento per infedele versamento, non per omessa dichiarazione. Ciò incide anche sul regime sanzionatorio e sui termini di decadenza, che sono più brevi rispetto all’ipotesi di omissione dichiarativa.  

La decisione si inserisce in un orientamento già avviato dalla stessa Corte (v. ord. n. 11443/2023). L’obbligo di dichiarazione IMU resta limitato solo alle ipotesi tassativamente previste dalla legge. La mera oscillazione del valore venale non rientra tra queste.  

Cassazione: il Canone Unico Patrimoniale ha natura tributaria e sulle controversie decide il giudice tributario  

Con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che le controversie sul canone unico patrimoniale (CUP) rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.   

Il CUP, introdotto dalla legge n. 160/2019, ha sostituito vari prelievi locali (TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni). Poiché tali entrate avevano natura diversa, nel tempo si era sviluppato un forte contrasto sulla qualificazione del nuovo canone e, di conseguenza, sul giudice competente.  

La Corte afferma che:   

  • per qualificare un’entrata occorre guardare alla natura sostanziale del prelievo, non al nome attribuito dal legislatore;  
  • il CUP presenta i tratti tipici del tributo: imposizione autoritativa, presupposto oggettivo (occupazione del suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari) e assenza di un rapporto sinallagmatico;  
  • il fatto che il canone sia collegato a un provvedimento concessorio non lo trasforma in corrispettivo contrattuale.  

La sentenza sembra quindi superare il dualismo TOSAP–COSAP e ricostruisce il CUP come entrata unitaria di natura tributaria, in quanto “il CUP, pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a due distinti elementi costitutivi, è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi”. La Corte “enuncia il seguente principio di diritto: «Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria»”.  

Corollario di questo principio è che “il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario”  

DL 89/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali  

Con il DL 89/2026 (Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 maggio 2026, sono state rimodulate le aliquote accisa sulla benzina, sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, per il periodo 23 maggio – 6 giugno 2026:   

  • benzina a 622,90 €/mille litri,    
  • gasolio a 572,90 €/mille litri,  
  • GPL a 242,77 €/mille kg, 
  • gas naturale a zero €/mc. 

Carburanti: confermata l’applicazione dell’IVA con versamento anticipato all’immissione in consumo  

La risoluzione n. 1/D del 20 marzo 2026 dell’Agenzia delle Dogane ha confermato l’applicazione del regime di versamento anticipato dell’IVA per l’immissione in consumo di carburanti da deposito fiscale.   

In particolare, è stato chiarito che le evoluzioni normative intervenute in materia di accise non hanno modificato l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 937, della legge n. 205/2017. Di conseguenza, l’immissione in consumo di benzina e gasolio destinati all’autotrazione rimane subordinata al previo assolvimento dell’IVA da parte del soggetto per conto del quale il depositario autorizzato effettua l’operazione.   

Il versamento deve essere effettuato anticipatamente, senza possibilità di compensazione, con indicazione degli estremi nell’e-DAS, in coerenza con la finalità antievasiva della disciplina.   

La normativa continua a trovare applicazione con riferimento ai carburanti per motori soggetti ad accisa ordinaria e resta estesa anche alle aggiornate classificazioni doganali del gasolio, comprendendo sia il gasolio fossile sia l’HVO (gasolio paraffinico), indipendentemente dal livello di accisa applicato, purché destinati all’autotrazione.   

Pertanto, il documento di prassi risulta pienamente allineato al quadro normativo vigente, ma fornisce chiarimenti utili a delimitarne con maggiore precisione l’ambito applicativo.  

Contributi pubblici e IVA: la Cassazione chiarisce i limiti dell’imponibilità legata al prezzo  

La sentenza n. 6969 del 23 marzo 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema del trattamento IVA dei contributi pubblici, recependo i principi della giurisprudenza dell’Unione europea, in particolare della causa C‑615/23.   

Il caso riguardava contributi erogati da enti locali a una società per interventi infrastrutturali: mentre la società li considerava fuori campo IVA, l’Agenzia delle Entrate li qualificava come integrazione del corrispettivo e quindi imponibili.   

La Cassazione ha chiarito che, ai fini IVA, è determinante verificare la funzione del contributo e il suo rapporto con il prezzo del servizio. In particolare, un contributo è imponibile solo se presenta un nesso diretto con il corrispettivo, cioè se consente al prestatore di praticare prezzi più bassi agli utenti.   

Tuttavia, non è sufficiente che il contributo incida genericamente sul prezzo: l’imponibilità è esclusa quando manca un collegamento specifico, ad esempio nei casi in cui il servizio è rivolto a una collettività indistinta e non è possibile collegare il contributo ai singoli utenti.   

La Corte, in linea con la giurisprudenza UE, individua inoltre tre requisiti per qualificare una sovvenzione come parte del corrispettivo: destinazione a uno specifico servizio, riduzione proporzionale del prezzo e determinabilità dell’importo.   

Appare chiaro quindi che la pronuncia escluda automatismi e richiede una valutazione caso per caso: i contributi rilevano ai fini IVA solo se esiste un collegamento diretto e concreto con il prezzo applicato agli utenti  

In conclusione, ai fini di completezza, si riportano di seguito i link a precedenti nostre newsletter di approfondimento sul tema: 

Rassegna fiscale per Energy e Utilities – aggiornamenti rilevanti, novembre 2024 

Rassegna di aggiornamento su temi fiscali rilevanti per il settore Energy e Utilities, ottobre 2023

Trasporto e smaltimento dei rifiuti: definito il regime IVA tra aliquota ridotta e ordinaria  

La risposta a consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025, fornendo chiarimenti sul trattamento IVA delle prestazioni relative alla gestione dei rifiuti.   

Il punto centrale riguarda la qualificazione del trasporto di rifiuti come operazione autonoma, ai sensi della normativa speciale di settore, con conseguente esclusione dell’applicazione del principio di accessorietà di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972.   

In tale contesto, la normativa ha escluso dall’aliquota ridotta del 10% le prestazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia, relative sia ai rifiuti urbani sia a quelli speciali, assoggettandole dal 1° gennaio 2025 all’aliquota ordinaria del 22%.   

Rientrano invece nell’ambito dell’aliquota ridotta le attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, nonché i servizi di gestione degli impianti di fognatura e depurazione.   

Alla luce di tale assetto, l’Agenzia conferma che il trasporto continua a beneficiare dell’aliquota IVA del 10% anche quando è funzionalmente collegato a operazioni di smaltimento soggette a regime ordinario.   

Sotto il profilo sistematico, l’impostazione adottata valorizza l’autonomia delle singole prestazioni, in coerenza con i principi IVA e con l’esigenza di certezza nell’individuazione dell’aliquota applicabile.  

Sul piano operativo, ciò implica la necessità di distinguere correttamente le prestazioni in fattura, separando:  

  • il trasporto dei rifiuti (aliquota 10%);  
  • le operazioni di conferimento in discarica o incenerimento senza recupero energetico (aliquota 22%).   

In definitiva, il chiarimento contribuisce a definire con maggiore precisione il perimetro applicativo delle aliquote IVA nel settore, evitando interpretazioni estensive del principio di accessorietà.  

Novità su facility biometano e PNRR 

Il quadro incentivante per lo sviluppo del biometano si rinnova nel 2026 con importanti aggiornamenti normativi e operativi che da un lato garantiscono un periodo di incentivazione più lungo rispetto a quello attuale (posticipando i termini per la realizzazione degli impianti che hanno accesso agli incentivi) e dall’altro rivoluzionano il sistema di accesso e gestione dei contributi. 

Facility Biometano: il nuovo programma da €2,2 miliardi 

Con l’entrata in vigore dell’art. 27 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, la c.d. Facility Biometano introduce un programma di sovvenzione finanziaria gestito dal GSE, che subentra al Ministero dell’Ambiente nei rapporti con i beneficiari. Questo strumento garantisce un supporto concreto agli investimenti per nuovi impianti di biometano e riconversioni di impianti di biogas in impianti di biometano offrendo la possibilità di continuare a beneficiare dei contributi previsti (i.e., contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili e tariffa incentivante per un periodo di 15 anni) ad impianti realizzati entro il 30 giugno 2028 (laddove il previgente sistema prevedeva il completamento degli impianti entro il 30 giugno 2026 per l’accesso ai contribuiti PNNR). 

Meccanismi operativi rigorosi 

Il GSE, in base a quanto previsto dalle regole applicative emanate dal GSE il 27 marzo 2023, applica un sistema a tre fasi per l’erogazione degli incentivi: sottoscrizione dell’atto di concessione entro il 30 giugno 2026, sottoscrizione dell’atto d’obbligo e nota di accettazione. Sono rafforzati i controlli su cumulabilità, antimafia e conflitti di interesse, con conseguente decadenza in caso di irregolarità. 

Le regole operative introducono inoltre (i) l’obbligo di avviare i lavori entro 3 mesi dal perfezionamento dell’atto di concessione. In caso contrario, il beneficiario decade dal diritto agli incentivi, salvo prestazione a favore del GSE di una cauzione pari al 5% del costo dell’investimento a garanzia della realizzazione dell’investimento, entro il medesimo termine e (ii) la conclusione dei lavori e la messa in esercizio entro 24 mesi dalla firma dell’atto di concessione. 

Divieto di doppio finanziamento e massima trasparenza 

È confermato il divieto di cumulabilità con altri fondi UE: tutte le spese devono essere rendicontate con documenti tracciabili (CUP, CIG, riferimenti al Next Generation EU) per garantire conformità e prevenire irregolarità nel rispetto delle regole PNRR. 

Per gli operatori e gli investitori nel biometano, la Facility rappresenta una svolta normativa strategica: tempi certi, garanzie definite e controlli stringenti. 

Decreto Bollette: un nuovo procedimento di connessione alla rete – open season e procedure trasparenti  

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 18 aprile 2024 n. 90, il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (c.d. “Decreto Bollette” o “DL 21/2026”) è divenuto legge.  

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Bollette, MASE e ARERA definiranno i criteri per la valutazione tecnica ed economica della capacità di rete, ed entro 180 giorni, ARERA stabilirà le condizioni tecniche, economiche e modalità procedurali per la connessione degli impianti, integrando o modificando il Testo Integrato della Connessioni Attive (“TICA”). 

Le principali innovazioni: trasparenza, efficienza e governance integrata 

Il DL Bollette prevede: 

  • la pubblicazione preventiva e trimestrale della capacità disponibile:  
  • il coordinamento con i gestori locali: 
  • un aggiornamento costante delle informazioni. 

Il modello “Open Season”: procedure trasparenti per l’assegnazione della capacità di rete 

Viene istituito il meccanismo dell’open season, ovvero un periodo durante il quale tutti gli operatori possono presentare richieste di connessione in modo coordinato con Terna e i gestori locali.  

Tramite la procedura dell’open season, la cui frequenza dovrà essere regolamentata dal provvedimento che sarà emanato dall’ARERA,  

  • si raccolgono le domande di connessione su punti definiti; 
  • l’assegnazione della capacità seguirà criteri trasparenti e standardizzati; 
  • TERNA potrà rilasciare soluzioni tecniche minime generali (“STMG”) anche per punti di connessione eccedenti la capacità massima teorica di rete disponibile 

Anche i gestori delle reti di distribuzione potranno applicare procedure analoghe, con un’importante specificità: su reti di bassa tensione, sarà possibile connettere impianti di minori dimensioni anche in anticipo rispetto all’adeguamento delle reti di alta tensione, accelerando così l’ingresso in esercizio e la diffusione della generazione distribuita. 

La connessione definitiva potrà essere riconosciuta solo ai progetti muniti di titolo abilitativo/autorizzazione unica e si prevedono meccanismi di decadenza in caso di mancato ottenimento dei titoli abilitativi/autorizzatori.   

Gestione transitoria e salvaguardie: equilibrio tra innovazione e continuità 

L’entrata nel pieno del nuovo sistema sarà accompagnata da una fase transitoria in cui il rilascio di soluzioni di connessione potrà avvenire anche oltre la capacità nominale. 

Al momento dell’adozione dei provvedimenti attuativi da parte di ARERA, scatterà un meccanismo di decadenza automatica delle connessioni per progetti non autorizzati o non supportate da titoli abilitativi, sebbene gli operatori potranno partecipare alle procedure open season 

Il ritorno del nucleare in Italia: stato dell’evoluzione normativa 

A oltre trent’anni dall’uscita dal nucleare a seguito del referendum del 1987 (rafforzata da quello del 2011), l’Italia è oggi al centro di un processo di reintroduzione regolata dell’energia nucleare nel mix energetico nazionale. Il percorso avviato dal Governo non mira a un’immediata riattivazione di impianti, ma alla costruzione di un framework normativo organico, coerente con: gli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2050; le esigenze di sicurezza energetica e stabilità dei costi per sistema produttivo e famiglie. 

Il principale strumento legislativo è il Disegno di legge A.C. 2669 (“Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile” o “DDL”), presentato il 17 ottobre 2025. 

Il DDL rappresenta un atto di “programmazione normativa” e non di autorizzazione immediata di impianti. Alla data di aggiornamento (fine maggio 2026), l’iter si trova in una fase avanzata ma non conclusa. Il provvedimento è all’esame della Camera. In termini di tecnica legislativa, ciò segna il passaggio dalla fase istruttoria a quella decisionale plenaria. 

L’approvazione della legge delega è prevista entro l’estate 2026 e ad essa seguirà l’adozione dei decreti legislativi attuativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore. 

I decreti attuativi dovranno disciplinare: programmazione nazionale (Programma per il nucleare sostenibile); localizzazione, autorizzazione e esercizio degli impianti; gestione del combustibile e dei rifiuti radioattivi; decommissioning degli impianti esistenti; ricerca e sviluppo (inclusa la fusione nucleare) e assetto delle competenze istituzionali e autorità di sicurezza. 

Il disegno normativo evidenzia un orientamento specifico verso Small Modular Reactors (SMR), tecnologie nucleari avanzate (AMR), ricerca sulla fusione in linea con la tassonomia europea e la strategia industriale UE, la valorizzazione della filiera industriale nazionale ed europea e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare impianti nucleari. 

Il DDL A.C. 2669, nella sua configurazione attuale, non disciplina direttamente le modalità di realizzazione e gestione degli impianti nucleari, rinviando tali profili ai decreti legislativi attuativi. Tuttavia, alla luce di: natura capital intensive degli impianti nucleari; orizzonte temporale lungo (costruzione ed esercizio); necessità di allocazione efficiente dei rischi, è altamente probabile che il legislatore delegato ricorra a modelli di partenariato pubblico-privato (PPP) e/o concessioni di lavori e servizi. 

Extraprofitti energetici: il contenzioso resta aperto e torna davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea 

Con le ordinanze nn. 3550 e 3552 del 6 maggio 2026, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul contenzioso relativo al meccanismo di contenimento dei ricavi introdotto dall’art. 15-bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (“D.L. n. 4/2022”), respingendo le istanze del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) volte a ottenere la revoca dei rinvii pregiudiziali già disposti e confermando la permanenza delle condizioni per la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”). 

La disciplina degli extraprofitti energetici si inserisce nel quadro delle misure emergenziali adottate nel 2022 per fronteggiare la crisi energetica e si fonda sull’introduzione di un tetto ai ricavi applicabile a determinate categorie di produttori, con conseguente recupero da parte del GSE delle somme eccedenti. Sin dalla sua introduzione, il meccanismo è stato oggetto di un ampio contenzioso, incentrato, tra l’altro, sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione europea, sul rispetto dei principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento e sulle modalità di determinazione dei ricavi assoggettati al prelievo. 

Il quadro si è evoluto con l’adozione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio dell’Unione Europea del 6 ottobre 2022 (“Regolamento (UE) 2022/1854”), che ha introdotto un modello armonizzato di intervento sugli extraprofitti energetici, e con il progressivo trasferimento del contenzioso sul piano europeo tramite il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. 

In tale contesto si collocano le ordinanze del Consiglio di Stato, adottate successivamente alle sentenze della CGUE nei casi Electrabel (C-633/23) e Secab (C-423/23), che secondo il GSE avrebbero già chiarito i principali profili di compatibilità europea della disciplina nazionale. Il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso tale conclusione, rilevando che le questioni sottoposte alla Corte non coincidono con quelle già esaminate e conservano una propria autonomia ai fini della decisione. 

Secondo il Collegio, le pronunce europee hanno fornito indicazioni rilevanti, ma non risolvono in modo completo tutte le criticità connesse alla specifica configurazione del sistema italiano. Permane dunque la necessità di una nuova valutazione della CGUE, anche in relazione al rapporto tra la disciplina nazionale e il successivo intervento armonizzatore dell’Unione, nonché al periodo anteriore all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2022/1854. 

Le ordinanze confermano quindi che i rinvii pregiudiziali già disposti proseguiranno il loro iter e che la Corte di Giustizia sarà nuovamente chiamata a pronunciarsi su questioni suscettibili di incidere in modo significativo sulla tenuta del sistema nazionale degli extraprofitti energetici e sulla stabilità del quadro regolatorio. 

In conclusione, le decisioni del Consiglio di Stato non anticipano un giudizio definitivo sulla compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione, ma confermano che il contenzioso resta aperto e che le pronunce europee finora intervenute non sono ritenute sufficienti a dissipare i dubbi interpretativi. 

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