A cura dell’Energy team
La Torre di sostegno delle centrali eoliche esclusa dalla rendita catastale
In recepimento dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28 del 16 ottobre 2023, chiarisce che “si considerano superate le indicazioni contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto. Conseguentemente, per le centrali eoliche in esame, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto. Restano ferme le ulteriori indicazioni contenute nei richiamati documenti di prassi”.
Nella medesima circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazione agli uffici locali affinché si valutino le controversie pendenti e si chieda la cessazione della materia del contendere.
Regolamento Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sulle importazioni da paesi non EU
Lo scorso 17.8.2023 la Commissione UE ha adottato il testo del Regolamento di esecuzione relativo al Regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956, pubblicato il 16.5.2023), con cui ha dettagliato i nuovi obblighi dichiarativi che dovranno essere adempiuti dagli importatori di taluni beni – tra i quali l’energia elettrica e l’idrogeno – nell’ambito di applicazione del “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).
Il Regolamento di esecuzione in commento (n. 2023/1773), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 15.9.2023, elenca numerose incombenze a cui gli importatori dovranno fare fronte progressivamente, a iniziare dall’invio della relazione trimestrale CBAM, alla fine di gennaio 2024, con riferimento alle importazioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2023.
“Decreto Proroghe” anticipata dal 31.12 al 16.11 la scadenza per l’utilizzo dei crediti energia e gas relativi ai primi due trimestri
Il decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023, c.d. Decreto Proroghe”, contiene all’art. 7 “Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale” (legge n. 197/2022, art. 1, cc da 2 a 5).
Il decreto anticipa il termine, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, per la fruizione del contributo straordinario per le imprese produttrici per l’anno 2023, sia se il credito di imposta sia fruito direttamente, sia che sia oggetto di cessione.
Crediti d’imposta imprese ”non gasivore” senza divieto di compensazione
L’Agenzia delle Entrate, ha risposto ad un interpello (n. 439, del 28 settembre 2023) in tema di crediti d’imposta imprese ”non gasivore” (cfr. art. 6 c. 4 DL 115/2022 , art. 1 c. 4 DL 144/2022, l’art. 1 DL176/2022 e art. 1 c. 5 L. 197/2022).
L’Ufficio chiarisce che i crediti d’imposta per imprese “non gasivore”, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di “credito derivante da imposta erariale” e pertanto per questi crediti non opererebbe il divieto di compensazione in presenza di debito iscritto a ruolo in via definitiva).
Con riferimento ai crediti d’imposta per imprese “non gasivore” non troverebbe quindi applicazione l’art. 31 DL 78/2010, che disciplina la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, sancendo che “la compensazione dei crediti di cui all’art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
Pubblicato il c.d. “Decreto energia”
Lo scorso venerdì 29 settembre è stato pubblicato il D.L. n. 131 (cd “Decreto Energia”), contenente misure urgenti in materia di energia.
Tra le varie misure fiscali contenute nel decreto, segnaliamo che fino al 31 dicembre 2023 viene prorogata la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati, l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale, la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in relazione alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
L’Agenzia interviene in merito all’aliquota iva sul gas industriale
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad istanza di interpello n. 402 del 27 luglio, ha fornito chiarimenti circa il regime IVA applicabile alla somministrazione di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, vale a dire gli usi esclusi dall’ambito di applicazione delle accise ai sensi dell’articolo 21, comma 13, TUA.
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha osservato che il gas impiegato in tali ambiti non può beneficiare del regime temporaneo al 5%, introdotto dall’art. 2 co.1 del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. ”Decreto Energia”), convertito con modificazioni dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, attualmente previsto per il gas per usi civili e industriali, in quanto i predetti usi sono da considerarsi del tutto autonomi.
A fronte di siffatta impostazione, pertanto, si deduce che il regime IVA del gas utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici dovrà essere determinato sulla base del regime ordinario (i.e. aliquota IVA al 10% o al 22% a seconda delle condizioni verificate in capo all’acquirente).
Nota delle dogane sulla comunicazione mensile per i distributori del gas
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Determinazione direttoriale n. 539209/RU del 5 settembre 2023 relativa alle modifiche apportate alladeterminazione direttoriale n.476906/RU del 22 dicembre 2020 che ha definito i tempi e le modalità di presentazione dei dati relativi al prodotto trasportato da parte dei soggetti che svolgono l’attività di vettoriamento del gas naturale.
In particolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che il venditore che è anche utente della distribuzione è tenuto a comunicare ai distributori il proprio codice di accisa affinché i dati relativi al prodotto da lui trasportato siano riferiti a tale codice. Inoltre, i venditori sono tenuti a comunicare il proprio codice accisa ai distributori entro il 31 ottobre 2023.
Le disposizioni della Determinazione si applicheranno a partire dalle comunicazioni mensili relative al mese di gennaio 2024.
Nuovo interpello sul regime iva dei contributi pubblici a società in-house
L’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi sul regime IVA dei contributi pubblici erogati alle società in house (risposta alla risoluzione di interpello nr. 433 del 20 settembre 2023).
L’ultimo caso esaminato si riferisce al contributo annuale pagato dal Comune ad una società “in house” per la gestione di un tratto di pista ciclopedonale. Questo costituirebbe il corrispettivo della prestazione di servizi che la società dovrà rendere una volta che avrà stipulato la convenzione e, pertanto, sarebbe soggetto a IVA con aliquota ordinaria. In particolare, la società riceve in concessione la pista ciclopedonale e le relative pertinenze, nonché la gestione tecnico-operativa delle stesse impegnandosi a eseguire gli interventi finalizzati a conservare la piena fruibilità dell’itinerario ciclopedonale e a mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Bonus per le colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato lo scorso 2 ottobre il decreto direttoriale con cui ha definito i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici effettuati nel 2022.
Con il medesimo decreto sono stati approvati il modulo di richiesta e quello di relazione finale. La domanda potrà essere inviata esclusivamente on line a partire dalle ore 12 del 19 ottobre e fino alla stessa ora del 2 novembre 2023 (termine anticipabile qualora le risorse si esauriranno prima).
L’agevolazione consiste in un contributo per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, pari all’80% del prezzo di acquisto e posa, fino ad un cap di 1.500 euro (8.000 se posa in opera sulle parti comuni dei condomini).
Chiarimenti sull’imposta di bollo sulla registrazione dei contratti di appalto
Con la risposta ad interpello 446 del 9 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto di appalto e in proporzione al valore dello stesso, così come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (applicabile, come ricorda l’Agenzia, ai procedimenti avviati a partire dal 1 luglio 2023) .
La risposta fornisce chiarimenti ripercorrendo la prassi emanata sul tema (in primis circolare 22/E del 28 luglio 2023 ) precisato che «Per effetto delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici […] il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura […]in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 […].
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