Commercialità ai fini PEX e società operanti nel settore energetico: Risposta a Interpello n.97/2026

Commercialità ai fini PEX e società operanti nel settore energetico: Risposta a Interpello n. 97/2026

A cura di Maurizio Pavia, Mattia Bestetti

Premessa

Con la Risposta ad interpello n. 97/2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla sussistenza del requisito della commercialità di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR ai fini dell’applicabilità del regime di participation exemption (“PEX”) alla plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in tre società veicolo (le “Società Beta”) operanti nel settore dell’accumulo di energia elettrica (sistemi Battery Energy Storage System (“BESS”).

I fatti

L’istante (“Alfa”), holding operativa, deteneva il 100% delle partecipazioni nelle Società Beta, costituite nel marzo 2024. Nell’aprile 2024 le Società Beta avevano acquisito dalla società Gamma — anch’essa controllata da Alfa — tre progetti per la realizzazione di impianti BESS (i “Progetti Bess “), in una fase embrionale dello sviluppo originariamente avviati dalla stessa Gamma.

Le Società Beta sono quindi subentrate nelle iniziative, con l’impegno di Gamma ad assistere le stesse per completare l’iter progettuale e volturare le relative autorizzazioni.

Una volta raggiunto lo status “Ready to Build” dei Progetti Bess, Alfa ha ceduto le partecipazioni nelle Società Beta, realizzando una plusvalenza.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto insussistente il requisito della commercialità in capo alle Società Beta, con la conseguenza che la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni, realizzata da Alfa, non può beneficiare del regime PEX.

Dopo aver richiamato il quadro normativo e di prassi applicabile, l’Agenzia ha ricordato che, come chiarito dalla Circolare n. 7/E del 2013, il requisito della commercialità sussiste – in generale – laddove la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi, ovvero disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità del settore economico di appartenenza.

L’Agenzia ha inoltre ricordato che, con particolare riferimento alle società operanti nel settore energetico, il complesso delle attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti — nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di infrastrutture energetiche dichiarate di interesse pubblico o di pubblica utilità — non ha natura meramente preparatoria, ma integra immediatamente la realizzazione, seppur parziale, dell’oggetto sociale dell’impresa.

Nella risposta in oggetto, l’Agenzia aggiunge inoltre (condizione in realtà non presente – per le imprese operanti nel settore energetico – nella citata Circolare n. 7/E del 2013) che è comunque necessario “che la società ceduta disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli”.

Passando all’esame del caso di specie, in estrema sintesi, l’Agenzia ha in prima battuta eccepito che le Società Beta non risulterebbero “dotate della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alla specificità dei settori economici di appartenenza”.

Inoltre, quanto alle attività preparatorie, l’Agenzia ha constatato che le stesse erano state in realtà attuate da un altro soggetto. In particolare:

  • i Progetti Bess erano stati interamente ideati e avviati dalla società Gamma, che ha curato gli studi preparatori, la ricerca dei siti, l’ottenimento delle autorizzazioni uniche e le richieste di connessione alla RTN, successivamente volturate in favore delle Società Beta;
  • lo sviluppo dei progetti è stato affidato, mediante un accordo quadro, ad una società terza, tramite un contratto inizialmente stipulato in favore di Gamma e poi ceduto alle Società Beta, sicché queste ultime non hanno svolto in proprio alcuna attività operativa significativa.

Il contribuente non avrebbe infine fornito informazioni in merito alle operazioni di finanziamento e alle tempistiche previste per la realizzazione e messa in opera degli impianti.

In sintesi, pur ribadendo che nel settore energetico le attività di start-up sono già idonee a integrare l’esercizio dell’impresa anche nella fase iniziale di sviluppo, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che tali attività devono essere “direttamente” riconducibili alla società oggetto di cessione, la quale dovrebbe essere comunque dotata della capacità di operare in tempi “ragionevoli”.

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