A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi e Lorenzo Vassalli
Con legge n. 56 del 29 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 ed entrata in vigore il successivo 1 maggio, è stato convertito in legge il del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024.
In sede di conversione in legge sono state introdotte nuove e ulteriori disposizioni in tema di appalti aventi riflessi in ambito giuslavoristico:
- trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto: è stato previsto espressamente l’obbligo per le imprese di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento non solo economico, ma anche normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
- conferma dell’inasprimento del quadro sanzionatorio penale e amministrativo: è stato confermato l’inasprimento del quadro sanzionatorio penale e amministrativo, sia a carico del fornitore che dell’utilizzatore, nelle ipotesi di appalto e distacco illeciti e nei casi di somministrazione di lavoro irregolare e fraudolenta, prevedendo che l’importo delle pene pecuniarie proporzionali non possa, in ogni caso, essere inferiore a Euro 5.000 né superiore a Euro 50.000;
- novità alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro: giova ricordare come il D.L. n. 19/2024 avesse sostituito l’articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008 con l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, prevedendo, per imprese e lavoratori autonomi che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, l’obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2024, di possedere la c.d. “patente a crediti”.
La legge di conversione ha precisato che sono esclusi da tale obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o che siano in possesso di un documento equivalente rilasciato da un altro Stato. In aggiunta a ciò, tra le condizioni per il rilascio della patente è stata inserita anche l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (“RSPP”); - l’autocertificazione della patente a crediti: la legge di conversione ha inoltre sancito la possibilità che il possesso dei requisiti per ottenere il rilascio della patente possa essere autocertificato, con revoca della stessa in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei suddetti requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, con possibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di richiedere, decorsi dodici mesi dalla revoca, il rilascio di una nuova patente;
- il punteggio iniziale della patente a crediti: come previsto nell’originaria versione del D.L. n. 19/2024, la patente in esame è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri mobili e temporanei con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La legge di conversione ha previsto la possibilità di attribuire crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, sulla base delle modalità che dovranno essere individuate con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il quale saranno altresì individuati i criteri di attribuzione e le modalità di recupero dei crediti decurtati;
- completamento delle attività in caso di perdita dei crediti necessari: la legge di conversione ha confermato la circostanza per cui la patente con una dotazione inferiore a quindici crediti non consenta alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. È stata introdotta tuttavia, per i casi in cui imprese e lavoratori autonomi non abbiano tale numero minimo di crediti ma i lavori siano già stati iniziati da questi soggetti, la possibilità di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, purché il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore del contratto;
- inasprimento delle sanzioni relative alla patente a crediti: la legge di conversione ha previsto sanzioni più severe per le imprese e i lavoratori autonomi privi della patente o del documento equivalente ovvero operanti con una patente con un punteggio inferiore a quindici crediti. In luogo della sanzione originariamente prevista dal D.L. n. 19/2024 (che variava tra i 6.000 ed i 12.000 Euro), è stata prevista la comminazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6.000 Euro, restando confermata l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
In sede di conversione in legge hanno, poi, trovato conferma le seguenti previsioni contenute nel D.L. n. 19/2024 del 2 marzo 2024, per il dettaglio delle quali si rimanda alla precedente Newsletter sopra riportata:
- L’aumento degli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, pari al 30%, nei casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Parimenti resta confermato l’aumento del 20% delle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003 (somministrazione), all’art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016 (distacco), e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 66/2003 (orario di lavoro).
- L’introduzione delle sanzioni penali detentive per i casi di esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di manodopera, sia in riferimento al somministratore che all’utilizzatore.
- Gli obblighi relativi alle verifiche di congruità del costo della manodopera da operarsi prima del versamento del saldo del prezzo relativo ad appalti pubblici o privati per la realizzazione di opere edili.
- Il rilascio dell’attestato, con relativa iscrizione del datore di lavoro che non si opponga a ciò nell’elenco informatico definito “Lista di conformità INL”, nel caso non si riscontrino violazioni o irregolarità della società in seguito ad accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Le misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.
- Le previsioni in materia di benefici normativi e contributivi sia riferite ai casi di assenza di violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, sia ai casi di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi nonché delle ulteriori violazioni accertate, entro determinati termini.
- Le previsioni in materia di lavoro irregolare domestico.
- Le misure di potenziamento/rafforzamento del personale ispettivo e di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e di sicurezza sul lavoro (INL, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli sul territorio.
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