Linee guida per ottenere la certifica tecnica del credito d’imposta per R&S, Innova e Design

Linee guida per ottenere la certifica tecnica del credito d’imposta per R&S, Innova e Design

A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Flavia Sasso D’Elia

Con Decreto Direttoriale 4 luglio 2024, il MIMIT ha approvato le “Linee Guida” per la Certificazione ex art. 23, commi da 2 a 5 del D.L. n. 73/2022 e art. 3, comma 5 del D.P.C.M.

15 settembre 2023, relative ai criteri da seguire per la qualificazione e validazione degli investimenti effettuati (o da effettuarsi) ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, cc. 198-208 della L. n. 160/2019 (per i periodi d’imposta 2020 e ss.) e nell’ambito delle attività di Ricerca e Sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013 (per i periodi d’imposta 2015-2019).

Con la pubblicazione delle linee guida termina, dunque, l’iter normativo in base al quale i certificatori tecnici iscritti presso l’apposito Albo tenuto dal MIMIT potranno, a partire dall’8 luglio, inviare sulla piattaforma dedicata i Modelli di Certificazione richiesti dalle Imprese.

L‘importanza della certificazione tecnica, una volta ottenuta, risiede nella possibilità di inibire e disinnescare ab origine eventuali contestazioni sulla natura agevolabile delle attività svolte dalle imprese, limitando la lunga scia di contestazioni, avvisi di accertamento e contenziosi tributari che si sono generati su tale disciplina agevolativa a partire dal 2015.

Tale opportunità, pertanto, va considerata un importante strumento di civiltà giuridica e va attentamente valutata da tutte le imprese, specie quelle che hanno ottenuto (o si aspettano di ottenere) importi significativi di credito d’imposta e che non sono state ancora oggetto di verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La procedura per l’ottenimento della certificazione tecnica è relativamente lunga (va da un minimo di 90 gg ad un massimo di 180 gg), pertanto è opportuno che le imprese si attivino il prima possibile per identificare un certificatore e predisporre la necessaria documentazione di supporto.

In particolare, gli step procedurali per ottenere la certificazione sono i seguenti:

  1. accedere al sito Mimit per scegliere un certificatore idoneo rispetto alla materia oggetto di certificazione (i progetti agevolabili);
  2. trasmissione della domanda di certificazione, insieme alla dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del certificatore e versamento dei diritti di segreteria (252 euro);
  3. predisposizione dell’istanza di certificazione sulla base del modello reso disponibile dal Ministero;
  4. trasmissione della certificazione al Mimit, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa;
  5. qualora, entro 90 gg dalla ricezione della certificazione, il Mimit non chieda ulteriore documentazione, la certificazione si intende ottenuta. Qualora invece il Mimit richieda delle integrazioni, la certificazione si intende comunque rilasciata scaduti i 60 gg dalla data dell’invio dell’ulteriore documentazione. Naturalmente il MIMIT potrebbe anche negare la certificazione qualora, in caso di comprovati motivi, le attività fossero considerate non agevolabili secondo le linee guida di riferimento.

Contenuto delle Linee Guida

Le Linee Guida traggono il loro fondamento rispettivamente dai Decreti MISE del 26 maggio 2020 e MEF del 27 maggio 2015, nonché dai principi generali e dai criteri contenuti nei Manuali internazionali predisposti in materia dall’OCSE, ovvero il Manuale di Frascati per quanto riguarda i criteri di qualificazione delle attività di R&S ed il Manuale di Oslo per i criteri di qualificazione delle attività di innovazione tecnologica.

Tali linee guida verranno di volta in volta integrate ed aggiornate in conformità alle modifiche normative, agli interventi giurisprudenziali o agli orientamenti di prassi intercorsi. Il documento si divide in quattro sezioni principali, segnatamente:

Sezione Prima: Attività di Ricerca e Sviluppo ex art. 1, c. 200, L. n. 160/2019

Vengono qui definiti i cinque criteri del Manuale Frascati (novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità) che bisogna soddisfare, tenuto conto di specifiche  considerazioni operative per la qualificazione dei progetti come attività di R&S. Uno dei criteri guida per il valutatore dovrà essere “l’incertezza” sulla fattibilità tecnica e/o sull’approccio da seguire nel progetto di ricerca. Dovrà essere dimostrata infatti (anche) la difficoltà, rappresentata da fallimenti o riprogettazioni, riscontrata per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca.

Sezione Seconda: Attività di Ricerca e Sviluppo ex art. 3, D.L. n. 145/2013

Nella presente sezione viene approfondita la disciplina del credito d’imposta R&S e le relative attività ammissibili per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019 (vecchia disciplina). Viene così confermato che la valutazione dei certificatori dovrà seguire i principi generali ed i criteri previsti dal Manuale di Frascati anche per le attività disciplinate dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013.

Sezione terza: Innovazione ex art. 1, c. 201 della L. n. 160/2019

Vengono individuati i requisiti che definiscono un’attività di Innovazione alla luce dei criteri forniti dal Manuale di Oslo (conoscenza, novità rispetto ai potenziali utilizzi, implementazione ed uso effettivo, creazione di valore), distinguendo tra attività di Innovazione “generale” e “tecnologica”. Un approfondimento è infatti dedicato al tema dell’innovazione digitale 4.0 nel quale rientra l’adozione di soluzioni di miglioramento della gestione operativa della produzione e/o la simulazione dei processi produttivi.

Le attività ammissibili al credito d’imposta si distinguono dalle altre forme di rinnovamento quali, tra le altre, la modifica delle caratteristiche estetiche dei prodotti, le tecniche di gestione aziendale, le strategie d’impresa. E’ in tale sezione che viene fornita, inoltre, la corretta definizione di ciò che distingue un prodotto o un processo “nuovo” da uno significativamente migliorato.

Sezione quarta: Design e Ideazione Estetica ex art. 1, c. 202 della L. n. 160/2019

In tale sezione vengono inquadrate le attività che possono essere ammesse al credito d’imposta design e ideazione estetica, ovverosia tutte quelle attività che terminano con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita, che riguardano la sola fase “precompetitiva”, suddividendole nelle quattro fasi di seguito definite:

  1. ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;
  2. progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell’impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l’insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;
  3. materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo.
  4. preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.

Delle quattro fasi che caratterizzano la progettazione e realizzazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini del credito d’imposta.

Per avere maggiori informazioni

Contatta Vitalba Passarelli – Partner, PwC TLS

Contatta Andrea Brignoli – Director, PwC TLS

Contatta Giovanni Marra – Director, PwC TLS

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