A cura di Marzio Scaglioni e Antonio Giardina
Con la legge n. 143/2024 è stato convertito il Decreto-legge 113/2024 (di seguito il Decreto e noto anche come “Decreto Omnibus”) il quale introduce – attraverso l’art. 2-bis – per l’anno 2024, un’indennità di €100 per i lavoratori dipendenti il cui reddito complessivo non superi i €28.000 che soddisfino determinate condizioni familiari.
Questo bonus, comunemente denominato “bonus Natale”, sarà incluso nella tredicesima mensilità e sarà destinato a circa un milione di contribuenti a basso reddito, identificati tra i lavoratori dipendenti con un reddito inferiore a €28.000 (da intendersi come imponibile fiscale), con un coniuge e almeno un figlio a carico.
L’art. 2-bis del Decreto stabilisce che, in attesa dell’introduzione di un successivo regime fiscale sostitutivo previsto da una più riforma del sistema fiscale, per l’anno 2024 sarà erogata, una tantum, un’indennità di €100 netta, proporzionata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati in base a specifici criteri.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 (di seguito la “Circolare”), fornendo istruzioni operative agli Uffici, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle novità introdotte dalle disposizioni menzionate. La Circolare – in prima istanza – chiarisce che sono esclusi i lavoratori assimilati ai dipendenti come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi. Successivamente, si chiarisce a chi spetta il beneficio di importo fino a €100 euro e le modalità di erogazione, che avverrà in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, generalmente erogata nel mese di dicembre.
Tale documento fornisce istruzioni amministrative per le Società – datrici di lavoro – chiamate all’erogazione del bonus: l’importo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non varierà in base al tipo di contratto (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (come nel caso del part-time).
Tale bonus, inoltre, sarà riparametrato rispetto ai giorni di lavoro effettivamente lavorati e tale criterio di calcolo verrà assunto anche per i dipendenti cessati o assunti nel corso dell’anno 2024 i quali potranno beneficiare dell’importo in parola. Per i dipendenti cessati nel corso del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale bonus potrà essere percepito direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Per accedere al bonus, i lavoratori devono soddisfare specifici requisiti, tra i quali si ricordano:
- avere un reddito complessivo nel 2024 non superiore a €28.000 (da intendersi come imponibile fiscale);
- avere sia un coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;
- avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, del TUIR).
Con riferimento al limite di €28.000, la Circolare chiarisce che non è incluso nel calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Dall’altro lato tra i redditi complessivi rilevanti ai fini del raggiungimento della soglia ci sono, ad esempio, i redditi da cedolare secca, da imposta sostitutiva dei lavoratori forfettari, le mance soggette a imposta sostitutiva, la quota di agevolazione ACE e le quote esenti dei redditi dei lavoratori impatriati che applicano il regime fiscale speciale.
La corresponsione di tale indennità non è automatica bensì il lavoratore – avente titolo – dovrà compilare una specifica richiesta con la quale attesta (tramite autocertificazione) la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico (o solo dei figli nel caso di un nucleo familiare monogenitoriale).
La Circolare specifica, inoltre, che coloro i quali hanno avuto più rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, devono presentare all’ultimo datore, ossia a colui che materialmente eroga la tredicesima mensilità, la richiesta di riconoscimento di tale bonus. In caso di più rapporti part-time in essere spetta al lavoratore decidere a chi fare la richiesta e coordinare lo scambio di informazioni sempre nei tempi utili per le elaborazioni relative al mese di dicembre.
Le somme erogate dal datore sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione in F24 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità; sul punto l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che verrà fornito un apposito codice tributo utilizzabile ai fini della compensazione. In tale contesto gli applicativi payroll si aggiorneranno di conseguenza.
La Circolare si concentra – dandone ampio spazio – alle diverse fattispecie circa la composizione del nucleo familiare. Possono beneficiare di tale bonus i dipendenti con un nucleo familiare con coniuge e almeno un figlio entrambi fiscalmente a carico. Successivamente viene circostanziata e permessa la fruizione dell’indennità anche nel cd. nucleo monogenitoriale, ossia in quelle situazioni in cui:
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In queste situazioni, che si connotano per la presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza del bonus. Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori conviventi, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta secondo casistiche definite dalla Circolare stessa.
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