Lavoro interinale: nuova interpretazione della Direttiva 2008/104/CE

Lavoro interinale: nuova interpretazione Direttiva 2008/104/CE

A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi, Alessia Brambilla

Con la sentenza C-441/2023 del 24 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alle definizioni contenute nella Direttiva 2008/104/UE (di seguito la “Direttiva”) e ha esteso l’applicazione della direttiva ai casi di somministrazione di lavoro da parte di società non riconosciute formalmente come agenzie interinali.

La Direttiva 2008/104/CE

La Direttiva 2008/104/CE mira a tutelare i lavoratori somministrati da agenzie interinali e a migliorare la qualità del loro lavoro, garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento. La Direttiva stabilisce un quadro normativo che tutela i lavoratori somministrati tramite agenzia interinale che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali.

Sulla base dell’articolo 1, la Direttiva si applica a:

  • lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse;
  • imprese pubbliche e private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitano un’attività economica con o senza fini di lucro.

Il Principio della parità di trattamento, contenuto nell’articolo 5 della Direttiva, richiede che, per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale debbano essere almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per lo svolgimento del medesimo lavoro.

La questione giunta all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il rinvio alla Corte di Giustizia Dell’Unione Europea è stato effettuato dai giudici nazionali spagnoli, in seguito alla ricezione del ricorso presentato da una lavoratrice che contestava la legittimità del suo licenziamento.

La lavoratrice in questione aveva inizialmente svolto un tirocinio presso una nota  società nel settore IT eper i sei anni successivi era stata poi dipendente di altre tre diverse società, tutte appaltatrici della prima, continuando a lavorare in concreto su progetti della committente, ovvero della società presso cui aveva svolto il tirocinio.
Quando la committente ha interrotto il contratto di appalto con l’ultima società datrice di lavoro, la lavoratrice è stata licenziata per ragioni legate alla riduzione della domanda e la cancellazione di alcuni progetti pianificati. La lavoratrice ha quindi impugnato il licenziamento chiedendo che lo stesso venisse dichiarato nullo e richiedendo la condanna in solido della committente.

La corte nazionale si è interrogata in merito all’applicabilità della Direttiva al caso concreto pur non essendo coinvolta alcuna agenzia di lavoro interinale.
La questione centrale posta all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardava se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva debba essere interpretato estensivamente nel senso che le previsioni della Direttiva si applichino a un’impresa che mette una lavoratrice a disposizione di un’altra impresa, anche qualora la prima impresa non sia formalmente riconosciuta come agenzia interinale dalla normativa nazionale per la mancanza di una autorizzazione amministrativa specifica.

La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Nella sentenza C-441/2023 del 24 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha approfondito l’estensione dell’interpretazione della definizione contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva sottolineando che l’applicazione della Direttiva non si limita rigidamente alle imprese formalmente riconosciute come agenzie interinali ai sensi della normativa nazionale.
Secondo la Corte, per stabilire se una situazione rientri nel campo di applicazione o meno, è fondamentale considerare sia lo scopo della normativa, che è quello di garantire una tutela efficace dei lavoratori somministrati da agenzie interinali, sia la modalità in cui il lavoro viene svolto.

La Corte ha concluso affermando che nella nozione di lavoro tramite agenzia interinale rientra la situazione in cui:

  • un lavoratore è messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice da parte di un’impresa che svolge un’attività consistente nella conclusione di contratti di lavoro; o
  • vengano instaurati rapporti di lavoro con lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di un’impresa utilizzatrice per una certa durata, se tale lavoratore si trova sotto il controllo e la direzione di quest’ultima impresa e essa, da un lato, gli impone le prestazioni da realizzare, il modo di svolgerle nonché l’osservanza delle sue istruzioni e delle sue norme interne e, dall’altro, esercita una sorveglianza e un controllo sul modo in cui lo stesso lavoratore svolge le sue funzioni.

In questo senso, dunque, le disposizioni contenute nella Direttiva, tra cui il Principio di parità di trattamento, si applicano a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un contratto di lavoro o instauri rapporti di lavoro con un lavoratore al fine di metterlo a disposizione di un’impresa utilizzatrice per lavorarvi temporaneamente sotto il controllo e la direzione di quest’ultima, e che mette tale lavoratore a disposizione di questa impresa, anche se detta persona fisica o giuridica non è riconosciuta dalla normativa interna come un’agenzia interinale in quanto non dispone di un’autorizzazione amministrativa in quanto tale.

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