L’abuso del diritto nell’origine doganale – sentenza Harley-Davidson Corte UE

Abuso del diritto su origine doganale – sentenza Harley UE - Abuse of rights in customs origin – Harley-Davidson EU sentence

A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano, Marta Marrapodi, Anna Tripodi

Lo scorso 21 novembre la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-297/23, si è pronunciata sulla norma antielusiva di cui all’articolo 33 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (nel seguito anche “RD”), in materia di attribuzione dell’origine a seguito di operazioni di trasformazione o lavorazione non economicamente giustificate.

In particolare, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso presentato dalla Harley-Davidson Europe Ltd e dalla Neovia Logistics Services International NV contro la decisione della Commissione europea che aveva richiesto alle autorità doganali del Belgio di revocare le informazioni vincolanti sull’origine che confermavano, per alcune motociclette prodotte in Thailandia da Harley-Davidson e destinate al mercato dell’UE, come corretta l’origine tailandese.

La Commissione aveva ritenuto, infatti, che le lavorazioni effettuate in Thailandia non fossero economicamente giustificate, in quanto il loro scopo principale o dominante era unicamente di evitare l’applicazione dei dazi aggiuntivi, istituiti dalla UE, sulle importazioni di motociclette prodotte negli Stati Uniti.

La Corte, in particolare, ha interpretato l’articolo 33 del RD sancendo che le operazioni di lavorazione effettuate in un paese o territorio non siano da considerare economicamente giustificate se, sulla base dei fatti disponibili, risulta che l’obiettivo principale o prevalente del trasferimento della produzione da un paese (i.e. Stati Uniti d’America) in un altro (i.e. Thailandia) è stato di evitare, l’applicazione di misure di politica commerciale introdotte dalla UE.

La Corte ha stabilito che spetta, invece, all’operatore economico provare che esiste un motivo plausibile che induca a ritenere che lo scopo principale o dominante dell’operazione non fosse quello di conseguire un risparmio daziario.

A sostegno delle proprie argomentazioni circa la sussistenza di una pratica “elusiva”, la Corte ha richiamato l’attenzione sulla sussistenza di una “coincidenza temporale” tra la decisione di delocalizzazione delle operazioni in Thailandia, da parte della Harley-Davidson,e l’adozione, da parte della UE, dei dazi supplementari; questa circostanza, ad avviso della Corte, fa presumere che la delocalizzazione sia stata una decisione attuata al solo fine di evitare l’applicazione di tali misure daziarie.

Alla luce di quanto sopra, la scelta di delocalizzare le attività produttive in un altro paese, qualora comporti un risparmio di oneri daziari, dovrà essere attentamente valutata e supportata da un defensive file che possa dimostrare la sussistenza di ragioni economiche ben precise e diverse dal mero beneficio fiscale se non si vuole correre il rischio di incorrere nella contestazione di una pratica elusiva ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Delegato.

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