A cura di Alessia Angela Zanatto e Sandra Compiano
Con la Risposta ad interpello n. 256 del 13 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a valutare il trattamento IVA delle prestazioni di servizi che,nell’ambito di operazioni di Litigation Finance o Third Party Litigation Funding, l’istante esternalizza a terzi.
Il caso di specie
L’Istante è una SICAF che si qualifica come FIA italiano riservato (di seguito “Istante” o “SICAF”) e che intende investire nel settore del c.d. Litigation Finance mediante l’acquisto pro soluto di crediti litigiosi derivanti da richieste di risarcimento e azioni legali (da attivare o pendenti). Nella risposta ad interpello, si precisa che, per perseguire le opportunità di investimento, sono necessarie una serie di attività che richiedono competenze specifiche di cui l’Istante non dispone. Per gestire le azioni di risarcimento danni, l’Istante decide, pertanto, di rivolgersi ad una società estera Beta (di seguito “Beta” o “outsourcer”). In forza del contratto di servizi stipulato tra le parti, la SICAF esternalizza a Beta i seguenti servizi:
- sviluppo e manutenzione della piattaforma informatica[1];
- gestione dell’Azione Legale e dei rapporti con le società danneggiate[2].
Il contratto di servizi prevede altresì che le prestazioni esternalizzate sono funzioni operative “essenziali ed importanti” ai sensi dell’art. 30 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016, aventi un impatto significativo sulla gestione del rischio, sulla conformità normativa e sulla qualità del servizio dell’impresa di investimento. In particolare:
- i servizi esternalizzati saranno svolti da Beta secondo le istruzioni dell’Istante;
- Beta è responsabile e manleva la SICAF da qualsiasi perdita, danno, onere e spesa, responsabilità e reclamo derivante dall’esecuzione dei servizi;
- la SICAF monitora il livello di soddisfazione dei servizi forniti da Beta;
- Beta impiega risorse dotate di capacità, competenze ed esperienza necessarie per svolgere i servizi ad essa esternalizzati. A tal fine, Beta dispone di una struttura operativa con risorse dedicate all’esecuzione dei servizi ad essa esternalizzate con attribuzione di ruoli e responsabilità e che può essere modificata solo previa approvazione della SICAF;
- Beta potrà avvalersi di altre società del Gruppo Beta ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’Istante. L’ulteriore delega ad outsourcer terzi esterni al Gruppo Beta è preclusa salvo la previa approvazione da parte dell’Istante.
L’Istante corrisponde a Beta una retainer fee annuale di importo predeterminato ma parametrato al danno subito dalle imprese aderenti ed una success fee parametrata “(i) alle somme realizzate (in sede giudiziale e/o stragiudiziale) dalla Società nell’ambito dell’Azione Legale, al netto delle retrocessioni alle Società Aderenti, nonché (ii) al tasso interno di rendimento realizzato dall’Istante sul proprio investimento nell’Azione Legale”.
Infine, il contratto di servizi tra l’Istante e Beta prevede che, in relazione alla attività di bookbuilding[3] svolta anteriormente alla stipula del contratto di servizi stesso, Beta ha sottoscritto degli accordi con degli intermediari. Tali accordi tra Beta e gli intermediari prevedono che Beta debba corrispondere a tali intermediari delle commissioni di intermediazione quando una società interessata all’azione legale contattata dall’intermediario sottoscrive l’accordo di acquisto di crediti risarcitori con l’Istante. Il contratto di servizi prevede che sia la SICAF a pagare agli intermediari le commissioni di intermediazione per conto di Beta.
In relazione a quanto sopra, la SICAF richiede chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito:
- al trattamento IVA dei servizi resi da Beta nei confronti dell’Istante remunerati dalla retainer fee e dalla success fee (Quesito 1);
- il trattamento IVA (ed, in particolare, l’applicazione dell’art. 7-ter, d.P.R. n. 633/1972) delle prestazioni di intermediazione resi dagli intermediari a favore di Beta (Quesito 2a);
- se le commissioni di intermediazione rientrino nel computo della base imponibile dei servizi resi da Beta nei confronti dell’Istante (Quesito 2b).
Risposta dell’Agenzia delle entrate al Quesito 1
Con il primo quesito, formulato quale “interpello qualificatorio”, ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. b), Legge n. 212/2000, l’Istante chiede conferma in merito all’esenzione IVA dei servizi prestati in regime di esternalizzazione da Beta, remunerati sotto forma di retainer fee e di success fee.
Prima di entrare nel merito della prima questione oggetto di interpello, l’Agenzia delle entrate richiama, confermandone la validità, la Risposta ad Istanza di interpello n. 83 del 28 marzo 2024, con la quale l’Agenzia delle entrate stessa si è espressa riconoscendo la natura finanziaria esente IVA alle prestazioni di servizi rese dal litigation funder a favore del titolare del credito controverso – si veda la precedente newsletter del 20 maggio 2024). Ricordiamo che, in tale precedente documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha affermato che “alla luce dell’attuale quadro normativo e di prassi …. (n.d.r. è da ritenere che) le prestazioni di servizio rese dalla Società abbiano natura finanziaria e ove territorialmente rilevanti in Italia, siano da considerare esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA”.
Con riferimento ai servizi resi da Beta, considerato la mancanza di un adeguato quadro normativo e di prassi di riferimento, la novità dell’attività ancora sostanzialmente in fase di startup e la modalità innovativa di svolgimento della stessa mediante un FIA, secondo l’Agenzia delle entrate:
- i servizi commissionati a Beta rappresentano funzioni/fasi essenziali nello svolgimento della Third Party Litigation Funding che l’Istante, nell’esercizio (non sindacabile) della sua libertà imprenditoriale, ha scelto di esternalizzare anziché svolgere internamente;
- senza i suddetti servizi, la Third Party Litigation Funding non può essere svolta dalla SICAF, a meno di dotarsi di apposite funzioni interne[4];
- rappresentano obiettivamente funzioni rientranti nelle categorie generali della ”Gestione degli investimenti” e della ”Commercializzazione”, previste dal citato allegato, le seguenti prestazioni di servizi: i) gestione dell’intero processo di reclutamento delle Società Interessate da presentare alla SICAF per la sottoscrizione degli accordi di acquisto dei crediti risarcitori (bookbuilding); ii) raccolta, analisi ed elaborazione di dati ed elementi probatori per la determinazione del danno risarcibile; iii) assistenza e supporto durante l’azione legale sia nei confronti della SICAF sia delle società aderenti, nonché, iv) negoziazione di eventuali accordi transattivi.
L’Agenzia delle entrate rimanda poi alla SICAF l’applicazione dell’esenzione IVA ai compensi concordati a favore della società estera Beta, richiamando, tra le tante, la Risposta ad Istanza di Interpello n. 489/2002 e prassi ivi richiamata (i.e., Risposte ad Istanza di Interpello n. 527/2021 e n. 206/2022).
Risposta dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti 2a e 2b
Con il secondo quesito, formulato quale “interpello ordinario o interpretativo”, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), Legge n. 212/2000, la SICAF chiede se:
2a) i servizi di intermediazione siano soggetti alle regole di territorialità IVA secondo le quali sono territorialmente rilevanti nel paese di stabilimento del committente (ex art. 7-ter, comma 1, d.P.R. n. 633/1972);
2b) l’importo delle commissioni di intermediazione accollate all’Istante rientrino nella base imponibile dei servizi resi dal terzo outsourcer all’Istante, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle entrate conferma che le commissioni di intermediazione, sebbene siano pagate dalla SICAF (per conto di Beta), non costituiscono il corrispettivo di alcuna prestazione di servizio resa dagli intermediari nei confronti della SICAF stessa. Non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico tra intermediari e la SICAF, l’erogazione di dette somme costituisce una mera movimentazione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972.
Ciò detto, il committente delle prestazioni di intermediazione è Beta, che, se le pagasse, direttamente, richiederebbe alla SICAF un compenso più elevato, almeno pari all’importo delle commissioni in questione. Pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, le commissioni di intermediazione concorrono a determinare la base imponibile del corrispettivo che la SICAF deve a Beta, in forza dell’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.
[1] Lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma informatica, permette, in particolare, la raccolta di dati, elementi probatori e documenti per comprovare il danno subito, l’elaborazione dei dati volta alla quantificazione del danno subito, l’ archiviazione della documentazione contrattuale stipulata tra le Società danneggiate aderenti e la SICAF.
[2] La gestione dell’Azione Legale e dei rapporti con le società danneggiate comprende, in particolare: ricerca e selezione delle società danneggiate interessate, onboarding di tali società, generazione automatica degli Accordi di acquisto di crediti risarcitori stipulati tra la SICAF e la società danneggiata; firma degli accordi; fornitura di accesso alla piattaforma e gestione di un helpdesk attivo in qualsiasi fase della collaborazione e dell’azione legale; assistenza nella preparazione dell’atto di citazione e della relazione sui danni da parte dell’esperto economico ai fini della presentazione di una richiesta di risarcimento; gestione generale dell’azione, legale, degli esperti esterni, della strategia e della negoziazione di eventuali accordi transattivi sotto il controllo e la supervisione della SICAF.
[3] Nella risposta in commento, l’attività di bookbuilding viene descritta come l’attività che consiste nel “contattare diverse società danneggiate per valutare la sussistenza di danni e avviare l’Azione Legale” e comprende “la gestione dell’intero processo di reclutamento delle Società Interessate da presentare all’Istante per la sottoscrizione degli Accordi di acquisto dei crediti risarcitori”.
[4] Questo nonostante i servizi in questione non siano rinvenibili espressamente nell’elenco (non esaustivo) di cui all’Allegato II della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e che nell’Allegato II elenca le “Funzioni comprese nell’attività di gestione collettiva di portafogli”.
Ossia: “– Gestione degli investimenti; – Amministrazione (a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo; b) servizio di informazione per i clienti; c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali); d) controllo dell’osservanza della normativa applicabile; e) tenuta del registro dei detentori delle quote; f) distribuzione dei proventi; g) emissione e riscatto delle quote; h) regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati); i) tenuta delle registrazioni contabili); – Commercializzazione”.
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