A cura di Davide Accorsi, Federica Valastro e Giorgio Sapia
Con due nuovi decreti ministeriali datati 4[1] e 9[2] dicembre 2024, il Ministero delle finanze ha dato attuazione ai nuovi obblighi introdotti dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – e già commentati con una precedente newsalert, cui si rimanda per maggiori dettagli[3].
In attuazione del nuovo comma 7 quater dell’art. 35 del d.P.R. 633/72[4] (“Decreto IVA”) e del nuovo periodo di cui al comma 3 dell’art. 17 del Decreto IVA[5], i soggetti che intendono assumere il ruolo di rappresentante fiscale dei soggetti esteri non stabiliti ai fini IVA in Italia dovranno congiuntamente:
- essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità indicati dall’art. 8, co. 1, lett. a), b), c) e d) del Decreto Ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999[6];
- presentare alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale (di seguito “DP competente”) una dichiarazione di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, volta ad attestare la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi di onorabilità;
- presentare idonea garanzia di persona alla DP competente, qualora intendono rappresentare più soggetti[7];
- verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal soggetto rappresentato e stabilito in territorio extra-UE, al fine di includere il proprio numero di partita IVA nella banca dati VIES, e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.
I rappresentanti fiscali che soddisfano i requisiti di onorabilità e hanno prestato idonea garanzia saranno consultabili sul sito internetdell’Agenzia delle entrate.
Ai rappresentanti che, invece, non adempiono i nuovi obblighi di garanzia, è applicabile una sanzione amministrativa che va da euro 3.000 a euro 50.000, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico[8].
La garanzia di cui al punto sub. 3 deve essere presentata personalmente dal rappresentante fiscale e deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Forma: (i) cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; ovvero (ii) fideiussione bancaria; ovvero (iii) polizza fideiussoria;
- Beneficiario: direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale (di seguito “DP competente”);
- Valore massimale minimo[9]:
- euro 30.000,00, se i soggetti rappresentati sono min. 2 max 9;
- euro 100.000,00, se i soggetti rappresentati sono min. 10 max 50;
- euro 300.000,00, se i soggetti rappresentati sono min. 51 max 100;
- euro 1.000.000,00 se i soggetti rappresentati sono min. 101 max 1.000;
- euro 2.000.000,00 se i soggetti rappresentati sono più di 1.000,00.
- Modalità di presentazione: dal rappresentante fiscale di persona alla DP competente;
- Durata: per un periodo minimo di 48 mesi dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, i.e. dalla data di consegna della garanzia alla DP competente (superati i quali, non deve essere ripresentata).
Ulteriormente, con il decreto ministeriale del 4 dicembre 2024, il Ministero delle finanze ha individuato i criteri e le modalità di rilascio della garanzia che i soggetti passivi extra-UE – identificati in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, del Decreto IVA – dovranno presentare al fine di includere la propria partita IVA nella banca dati VIES per effettuare operazioni intraunionali in Italia.
Tale garanzia deve essere presentata direttamente dal soggetto extra-UE o per il tramite del proprio rappresentante fiscale alla DP competente e deve soddisfare gli stessi requisiti di forma indicati sopra per la garanzia del rappresentante fiscale. In tal caso, il valore massimale minimo da garantire deve essere pari ad euro 50.000,00 per una durata minima di 36 mesi dalla data di consegna della garanzia (superati i quali – anche in questo caso – non deve essere ripresentata).
Sul punto, sia l’Agenzia delle entrate che la Guardia di finanza effettueranno, congiuntamente, specifiche analisi del rischio mirate a individuare i rappresentanti fiscali di soggetti extra-UE che presentano degli indicatori di pericolosità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di verifica della completezza e della veridicità dei documenti prodotti dal soggetto estero.
Affinché entrambe le novità diventino operative, bisogna ancora attendere l’emanazione di due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, cui sono stati demandati gli aspetti operativi.
Infine, è opportuno sottolineare che le novità saranno applicabili anche ai rappresentanti fiscali e ai soggetti extra-UE (che effettuano operazioni intraunionali) già prima dell’entrata in vigore della norma e che continueranno ad operare secondo le stesse modalità. Difatti, i rappresentanti fiscali, che opereranno come tali alla data di pubblicazione del relativo provvedimento operativo, saranno tenuti a presentare la dichiarazione di atto notorio e la garanzia entro 60 giorni da tale data, a pena di cessazione della partita IVA del soggetto estero[10]. Allo stesso modo, i soggetti extra-UE che, alla data di pubblicazione del relativo provvedimento operativo, risulteranno già inclusi al VIES, saranno tenuti a presentare la garanzia entro 60 giorni da tale data, a pena di esclusione dalla citata banca dati[11].
[1] Pubblicato in G.U. n.292 del 13 dicembre 2024.
[2] Pubblicato in G.U. n.297 del 19 dicembre 2024.
[4] Ai sensi del nuovo comma 7 quater dell’art. 35 “In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Con decreto (11) del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia di cui al primo periodo.
Il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l’esercizio dell’opzione per l’inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza”.
[5] Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 17 “Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. (4) In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. (4) Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo’ assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati”.
[6] Il rappresentante fiscale non deve (i) aver riportato condanne, anche se non definitive, per crimini finanziari, né aver concluso un accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi; (ii) avere procedimenti penali pendenti in fase di giudizio per crimini finanziari; (iii) aver commesso serie e ripetute violazioni, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e fiscale; (iv) essere in una delle condizioni che portano all’ineleggibilità e all’impossibilità di mantenere determinate posizioni, di cui all’art. 15, co. 1, della Legge no. 55 del 1990.
[7] Coloro che intendono rappresentare un solo soggetto sono esonerati dal presentare la garanzia e sono tenuti a presentare la sola dichiarazione di atto notorio di cui al punto sub. 2.
[8] Cfr. comma 7-quinquies aggiunto all’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.
[9] Se l’aumento del numero dei soggetti rappresentati comporta il passaggio da una fascia all’altra, il rappresentante fiscale dovrà presentare nuovamente la garanzia per il nuovo massimale.
[10] Nei casi in cui è contestata la mancata presentazione della dichiarazione di atto notorio o della garanzia da parte del rappresentante fiscale, l’Agenzia delle entrate comunica allo stesso rappresentante fiscale, a mezzo PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA nei confronti dei soggetti rappresentati. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l’Agenzia delle entrate procede alla cessazione d’ufficio della partita IVA dei soggetti rappresentati.
[11] Nei casi in cui la predetta garanzia non è presentata, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati VIES. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione d’ufficio della partita IVA dalla citata banca dati.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare
