A cura di Andrea Werner Beilin e Francesco Mariani
In data 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la nuova versione delle Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica (versione 1.9), introducendo delle modifiche a seguito delle recenti novità legislative.
In sintesi, i principali aggiornamenti, che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2025, riguardano:
- l’introduzione del codice <TipoDocumento> “TD29” che dovrà essere utilizzato dal cessionario/committente per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (la c.d. “Autofattura denuncia”), secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, d.Lgs. 471/1997;
- l’introduzione del codice “RF20” da utilizzare nel campo <RegimeFiscale> per identificare il nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero, ai sensi del Titolo V-ter, d.P.R. 633/1972, come introdotto dal d.lgs n. 180/2024;
- l’eliminazione della soglia di 400 euro prevista per le fatture semplificate, ai sensi dell’articolo 21-bis, d.P.R. 633/1972, come modificato dal Decreto Ministeriale datato 10 maggio 2019, nel caso in cui il cedente o prestatore abbia aderito al regime forfettario o al suddetto regime di franchigia IVA transfrontaliero.
Con riferimento alla comunicazione di cui al tipo documento TD29, come da nostra precedente Newsalert, secondo quanto previsto dal d.lgs. 87/2024 per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate le omissioni e irregolarità di fatturazione commesse dal cedente/prestatore “entro novanta giorni dal termine di emissione della fattura o dall’emissione della fattura irregolare” senza obbligo di versamento dell’IVA.
Sul punto, la nuova formulazione dell’articolo 6, comma 8, DLgs. 471/1997, stabilisce che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate debba avvenire “tramite gli strumenti forniti dall’Agenzia delle Entrate” che, però, fino ad oggi non erano ancora stati individuati.
Secondo le nuove Specifiche tecniche che saranno in vigore dal 1 Aprile 2025, tale strumento comunicativo è stato ora individuato nel Sistema di Interscambio, tramite cui il cessionario o committente dovrà inviare un file .XML con codice <TipoDocumento> “TD29”.
Il codice “TD20”, utilizzato precedentemente, tra l’altro, anche per la c.d. “autofattura denuncia” sarà ancora utilizzabile in caso di omessa o irregolare fatturazione per operazioni soggette a inversione contabile (si veda sul punto l’articolo 6, comma 9-bis, DLgs. 471/97) e nei casi menzionati all’articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, ossia quando il cessionario/committente di un acquisto intracomunitario non riceve la fattura regolare entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Tutto ciò premesso, considerato che le nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate saranno applicabili a partire dal 1° aprile 2025, permane incertezza sul comportamento da adottare fino a tale data per i casi di “autofattura denuncia” di cui all’articolo 6, comma 8, d.Lgs. 471/1997.
Infine, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella recente edizione di Telefisco del 5 febbraio 2025, in caso di omessa o irregolare fatturazione, per individuare il corretto regime sanzionatorio applicabile, occorre fare riferimento alla data in cui il fornitore/prestatore avrebbe dovuto emettere fattura ai sensi dell’art. 6, d.P.R. n. 633/1972 (i.e. la “data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore”). Conseguentemente, con riferimento alle fatture omesse nel periodo precedente antecedente all’1 settembre 2024, opera la disciplina sanzionatoria previgente.
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