Obbligo emissione “autofattura denuncia” sostituito da comunicazione all’Agenzia Entrate

Obbligo di emissione della c.d. “autofattura denuncia” - Self-invoice obligation replaced by notice to Tax authorities

A cura di Andrea Werner Beilin, Pier Francesco Berardinelli e Francesco Turri

A far data dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l’obbligo di emissione della c.d. “autofattura denuncia” (o “autofattura spia”) a carico del cessionario/committente verrà sostituito da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’art. 2 D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. “Decreto Sanzioni) ha infatti profondamente riformato il testo dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura ovvero ne ricevino una irregolare.

In particolare, la normativa vigente fino al 31 agosto 2024 commina una sanzione amministrativa pari al 100% dell’IVA, con un minimo di 250 euro, per il cessionario/committente soggetto passivo che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore.
Tuttavia, tale sanzione non si applica se il cliente provvede a regolarizzare l’operazione emettendo la c.d. “autofattura denuncia” e versando l’IVA eventualmente dovuta (i) entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di omessa fatturazione ovvero (ii) entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione della fattura nel caso di ricezione di fattura irregolare.

Dunque, al fine di non incorrere nella sanzione sostanziale, al cessionario/committente veniva richiesto di versare l’IVA eventualmente dovuta, emettere la c.d. “autofattura denuncia” mediante Sistema di Interscambio e registrare tale fattura nel registro degli acquisti.

Ai sensi del nuovo testo dell’art. 6, comma 8. D.Lgs. n. 471/1997, applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente dovrà invece solamente comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Tale comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che non sono stati tuttavia ancora individuati.

Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.

Dunque, il nuovo adempimento appare notevolmente semplificato. Infatti, al cliente viene richiesto esclusivamente di comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Amministrazione Finanziaria, senza dover versare l’IVA come avveniva in passato. Ciò nonostante, l’applicazione di sanzioni sostanziali oltre il termine di 90 giorni impone una sensibile attività di monitoraggio e verifica a carico del cessionario/committente.

Infine, la nuova norma esclude espressamente che il cessionario/committente possa essere obbligato a controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore con riferimento ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dell’imposta derivati da un requisito soggettivo del cedente/prestatore non direttamente verificabile.

Sul punto, la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 87/2024 esprime la volontà legislativa di uniformarsi all’orientamento secondo cui il controllo del cedente/prestatore dovrebbe limitarsi alla regolarità formale della fattura, senza estendersi anche alla corretta qualificazione fiscale dell’operazione (cfr. Cass. nn. 37255/2022, 27669/2022, 23256/2018, 15303/2015, 1306/2019 e 26183/2014). Eppure, il riferimento della norma ai soli requisiti “soggettivi” dell’emittente della fattura sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi circa gli effettivi oneri a carico del cliente.
Ad esempio, l’Amministrazione Finanziaria potrebbe ritenere che il cliente sia tenuto a verificare eventuali errori di aliquota, che, come noto, richiedono spesso analisi approfondite (si pensi alle cessioni di integratori alimentari ovvero in materia di edilizia). Inoltre, limitare l’esclusione ai soli casi che non siano ”direttamente verificabili” dal cessionario aumenta ulteriormente l’incertezza, in quanto si dovrà definire cosa si intenda con tale locuzione.

In conclusione, la procedura di correzione a carico dei cessionari/committenti risulta sostanzialmente semplificata, ma rimane necessario un attento monitoraggio delle tempistiche relative alle fatture passive e al loro contenuto. Inoltre, appaiono necessari chiarimenti circa gli strumenti con cui effettuare la nuova comunicazione e la tipologia di controlli richiesti a carico dei clienti.

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare

Contatta Andrea Werner Beilin – Director, PwC TLS

Scopri di più da Tax and Legal Services | PwC Italia

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere