A cura del dott. Pasquale Salvatore e del Prof. Avv. Gianluigi Bizioli
L’art. 2 del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 rubricato “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, interventi di carattere economico, nonché in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali”, noto anche come “Decreto Omnibus”, ha raddoppiato la misura dell’imposta sostitutiva, da euro 100.000 a euro 200.000, dovuta dai neo-residenti a seguito dell’applicazione del regime di cui all’art. 24-bis TUIR.
Quest’ultima disposizione prevede un regime di favore per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR. In particolare, consente ai neo-residenti di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva annua (“Flat Tax”) sui redditi prodotti all’estero, salva la (ordinaria) applicazione delle progressive aliquote IRPEF per i redditi realizzati nel territorio nazionale. Il regime può essere esteso anche a uno o più familiari con il pagamento di un’imposta annua pari a euro 25.000 sui redditi di fonte estera.
La novità approvata dal Consiglio dei Ministri consiste nel raddoppio dell’imposta sostitutiva ad euro 200.000.
Come previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 113 del 2024, la nuova misura sarà applicabile solo a coloro che trasferiranno la propria residenza civilistica in Italia, ai sensi dell’art. 43 c.c., “successivamente alla data di entrata in vigore del decreto”, ovvero dal 10 agosto 2024.
La modifica genera dunque due differenti periodi temporali di applicazione del regime. Coloro che hanno optato, avendone i requisiti, prima del 10 agosto 2024, dovranno pagare euro 100.000 per tutta la durata dell’agevolazione. Diversamente, coloro che opteranno per il regime dopo il 10 agosto 2024, i.e., dal periodo d’imposta 2025, dovranno pagare un’imposta sostitutiva pari a euro 200.000.
Il Decreto Legge deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni.
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