A cura di Davide Accorsi, Lorenzo Ontano, Matteo Zovi e Edoardo Rezzi
A partire dal 2 dicembre 2024, l’Agenzia delle Dogane, nell’ambito del progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’esportazione, ha implementato i nuovi tracciati telematici per la trasmissione delle dichiarazioni doganali all’export.
L’Agenzia delle Dogane mette ora a disposizione per ciascuna esportazione, all’interno dell’area riservata degli operatori, il DAE (i.e. Documento di Accompagnamento all’Esportazione) in .pdf e il visto uscire in formato .XML (c.d. “iVisto”).
Al fine di supportare il regime di non imponibilità proprio delle cessioni all’esportazione, la normativa IVA, all’art. 8 del d.P.R. n. 633/1972, prevede che “l’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento […]”.
In merito alla prova dell’uscita della merce dal territorio doganale UE, la prassi dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate è allineata nel chiarire che la prova dell’esportazione è data dal messaggio informatico (“risultati di uscita”) trasmesso, e registrato sul sistema AIDA, dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione.
In particolare, in tema di prove delle esportazioni, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito, con la Nota n. 1434/2007, che “la prova dell’uscita delle merci non sarà più fornita dal timbro apposto sul documento cartaceo da parte della dogana di uscita, bensì costituita dal messaggio elettronico di «uscita» che la dogana competente invierà alla dogana di esportazione tramite il sistema ECS e di cui l’operatore riceverà certificazione tramite il messaggio «notifica di esportazione» da parte della dogana di esportazione” e, con la Nota n. 3945/2007, che “la stampa di tale comunicazione non è rilevante al fine di dimostrare la prova dell’avvenuta esportazione a tal fine rilevando, invece, il dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell’MRN (Movement Reference Number) assegnato dal sistema informatico AIDA al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale“.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate (Risposta ad Interpello n. 580/2020) ribadisce che “con l’applicazione generalizzata della dichiarazione doganale telematica, la prova dell’esportazione è data da un messaggio informatico («risultati di uscita») trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e registrato sul sistema informativo doganale AIDA. Ciò che rileva, pertanto, sono i dati contenuti nel sistema AIDA e non l’eventuale stampa di tale comunicazione detenuta dall’operatore“.
Alla luce di quanto sopra, il messaggio informatico (“risultati di uscita”) in formato .XML (c.d. “iVisto”) trasmesso, e registrato sul sistema AIDA, dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione risulta essere la prova che supporta il regime di non imponibilità IVA delle cessioni all’esportazione.
Su tale ultimo punto, è opportuno segnalare che le Dogane non hanno fornito chiarimenti operativi in merito alla conservazione dell’iVisto. Alla luce di tale assenza, malgrado nella Circolare n. 26E/2022 dell’Agenzia delle Entrate venga considerata la possibilità di conservare in modalità cartacea il messaggio informatico in formato.XML., la scelta più opportuna sarebbe quella di procedere alla conservazione elettronica di tale documento.
Posto quanto sopra, gli esportatori hanno ora la possibilità di cercare e recuperare il DAE e l’iVisto, relativi alle cessioni all’esportazione effettuate, nella propria area riservata del sito delle Dogane. Allo stato attuale non è possibile, però, effettuare uno scarico massivo di tali files, con conseguente aggravio in termini di tempo e rischi di errori nel recupero dei documenti che potrebbero pregiudicare il regime di non imponibilità IVA di tali operazioni.
A tale proposito, con l’ausilio di strumenti informatici è possibile ricercare e scaricare in modo automatizzato e massivo i DAE e i visti uscire (c.d. “iVisto”) delle esportazioni, ottenendo così una rilevante semplificazione amministrativa.
Ciò permette, da un lato, di facilitare la ricerca e la raccolta delle prove a supporto della non imponibilità IVA delle cessioni all’esportazione evitando errori e mancanze che un’attività manuale potrebbero ingenerare e, dall’altro, di ottimizzare le procedure di controllo interno.
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