A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano, Marta Marrapodi
La Commissione Europea ha presentato una proposta per modificare il Regolamento (UE) 2023/956, con l’obiettivo di semplificare e rafforzare il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM). Questa iniziativa mira a ridurre gli oneri amministrativi per le parti interessate, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), mantenendo al contempo gli obiettivi ambientali del CBAM.
La proposta si basa sull’esperienza acquisita nell’attuazione del Regolamento CBAM dal 1° ottobre 2023, durante la fase transitoria.
La proposta prevede, tra le varie modifiche, la semplificazione di alcuni obblighi di rendicontazione del CBAM che si basano su calcoli complessi e processi di raccolta dati. Inoltre, interviene sulle tempistiche di presentazione delle dichiarazioni, di acquisto dei certificati CBAM e sul sistema sanzionatorio.
Nel seguito si riportano le principali modifiche proposte:
- Semplificazione degli obblighi di rendicontazione
- Introduzione di un’esenzione per gli importatori di piccole quantità di beni soggetti al CBAM, ossia quantità inferiori a 50 tonnellate all’anno. Gli importatori esentati non dovranno ottenere l’autorizzazione come dichiaranti CBAM né presentare dichiarazioni annuali;
- Possibilità per i dichiaranti autorizzati CBAM di delegare gli obblighi di rendicontazione a terzi (i.e. consulenti, esperti ambientali), pur rimanendo legalmente responsabili.
- Rinvio dell’obbligo di acquisto di certificati CBAM
- Rinvio di un anno della data per l’acquisto dei certificati CBAM, che dovrebbe iniziare a partire dal 1° febbraio 2027.
- Modifiche ai calcoli delle emissioni
- I dichiaranti CBAM autorizzati saranno tenuti a presentare una dichiarazione CBAM annuale contenente il calcolo delle emissioni incorporate calcolate sulla base dei valori standard con markup o dei valori effettivi calcolati dai gestori. I valori standard saranno calcolati e resi disponibili dalla Commissione UE. Pertanto, la verifica delle emissioni incorporate riguarderà solo i valori effettivi.
- Considerando le difficoltà per i dichiaranti di ottenere le informazioni dai propri fornitori, sarà introdotta la possibilità di utilizzare prezzi del carbonio predefiniti calcolati e resi disponibili dalla Commissione UE.
- Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni
- La scadenza annuale per la presentazione delle dichiarazioni CBAM e la consegna dei certificati sarà posticipata al 31 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento al fine di consentire alle aziende di avere più tempo per verificare le emissioni e trasmettere la dichiarazione.
- Sistema sanzionatorio
- Le autorità competenti, nell’applicare le sanzioni, dovrebbero poter prendere in considerazione le circostanze specifiche, come il comportamento intenzionale o negligente del dichiarante. Ciò consentirebbe di ridurre l’importo della sanzione in caso di errori trascurabili o non intenzionali.
La Commissione continuerà a monitorare e valutare il funzionamento del CBAM, proponendo eventuali modifiche per migliorare il suo funzionamento e raccogliendo le informazioni necessarie per una possibile estensione del campo di applicazione del CBAM ad altri prodotti.
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