Trattamento accise e IVA merci per piattaforme offshore – Avviso Agenzia dogane 04/03/2025

Trattamento accise e IVA per merci a piattaforme – Avviso 4/3/25 - Excise duty and VAT for goods to offshore platforms – Notice Mar 4

A cura di Francesco Pizzo ed Edoardo Baini

Con l’avviso del 4 marzo 2025, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sul trattamento, ai fini accise e IVA, delle merci inviate su piattaforme offshore e destinate ad essere utilizzate nelle acque territoriali, ossia all’interno del territorio doganale della UE.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2024 (concernente l’introduzione delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione), è stato abrogato l’art. 132 d.P.R. n. 43/1973 (i.e. “Testo unico delle leggi doganali” – TULD) [1] e, in assenza di previsioni normative di analogo tenore all’interno delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale, non sarà, quindi, più possibile riconoscere alle merci destinate alle piattaforme offshore, ubicate nelle acque territoriali, lo status di merci in “esportazione definitiva”, con conseguente debenza dell’accisa sui prodotti energetici consumati a bordo delle suddette piattaforme.

Di conseguenza, i prodotti riforniti alle piattaforme offshore dovranno essere sottoposti ad accisa secondo le disposizioni vigenti e risulteranno applicabili le prescrizioni dalla Circolare 337/D dell’Agenzia delle Dogane, del 31 dicembre 1997, relativa alle agevolazioni sugli Oli minerali (rectius prodotti energetici) impiegati nelle ricerche petrolifere.

Sul punto, in generale, saranno applicabili le seguenti agevolazioni:

  • Esenzione da accisa per i prodotti energetici destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per diluire gli oli greggi di petrolio da estrarre dal sottosuolo, impiegati nella preparazione di “fanghi” per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale nonché in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi medesimi, essendo impiegati in “usi diversi dalla carburazione e dalla combustione”;
  • Accisa ridotta del 30%, per i prodotti energetici impiegati nei motori termici fissi, collegati alle macchine operatrici, per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale, per generare forza motrice o energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca e alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene;
  • Accisa in misura pari a 11,73 € per 1.000 m3, nel caso in cui le operazioni di cui alla lettera b) sopra vengano realizzate tramite l’utilizzo di gas naturale.

Ai fini IVA, per le merci in questione, rimane, invece, applicabile il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8, comma 5 [2], d.P.R. n. 633/1972.

Sul punto, l’Agenzia delle Dogane conferma che, ai fini della prova idonea ad attestare il diritto alla non imponibilità IVA dell’operazione, sarà possibile presentare la dichiarazione doganale di esportazione, ai sensi dell’art. 269, par. 2, CDU [3]. A tale riguardo, l’Agenzia delle Dogane conferma, infatti, che le piattaforme petrolifere fisse situate all’interno delle acque territoriali sono assimilabili alle navi secondo la definizione di cui all’art. 136 del Codice della Navigazione.


[1] L’art 132 del TULD consentiva di considerare in esportazione definitiva, tra l’altro, i prodotti nazionali che, in attesa dell’imbarco, venivano introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguivano i lavori di cui al comma primo del suddetto art. 132.

[2] Art. 8, comma 5, d.P.R. n. 633/1972: “Ai fini dell’applicazione del primo comma [non imponibilità IVA], si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma”.

[3] Art. 269, par. 2, lett. c), CDU: “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento”.

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