Agevolazioni contributive: quadro generale

Agevolazioni contributive: quadro generale

A cura di Marzio Scaglioni, Leila Rguibi e Silvia Capobianco 

Come noto, il nostro legislatore persegue l’obiettivo di favorire la massima occupazione lavorativa, nonché quello di agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti (a titolo esemplificativo, giovani, donne, disoccupati, ecc). Uno degli strumenti utilizzati per raggiungere i suddetti obiettivi è quello dello sgravio e/o esonero contributivo.

Nella maggior parte dei casi, lo sgravio si sostanzia in un minor carico contributivo datoriale e, pertanto, genera un risparmio sul costo del lavoro complessivo per l’azienda; tuttavia, il risparmio contributivo generalmente non penalizza il lavoratore che all’atto del pensionamento si vedrà calcolato l’assegno pensionistico sul montante “pieno”, senza alcun abbattimento in relazione al risparmio concesso al datore di lavoro. 

Lo sgravio può avere durata temporanea, oppure essere previsto dal nostro ordinamento in via strutturale (ovvero, definitiva, salvo modifiche normative che possano intervenire successivamente) e può richiedere processi autorizzativi, talvolta a livello nazionale, talvolta a livello europeo.  

Inoltre, l’operatività della maggior parte degli sgravi è subordinata alla diffusione – da parte degli enti di riferimento (principalmente l’INPS) – di istruzioni tecnico-operative e, pertanto, non sempre gli sgravi sono immediatamente fruibili dal datore di lavoro.

Per tale ragione, può nascere l’esigenza di recuperare gli sgravi non fruiti nel periodo che intercorre tra la data di inizio validità della misura agevolativa secondo quelle che sono le disposizioni di legge, e la data in cui lo stesso diventa effettivamente fruibile dal punto di vista tecnico-operativo. 

Si tenga inoltre conto che la possibilità di usufruire di qualunque sgravio è subordinata al sussistere di numerosi requisiti da verificare a livello aziendale (a titolo esemplificativo, il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva  – c.d. “DURC” – il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto delle previsioni dei contratti collettivi, ecc).  

In aggiunta a tali requisiti generali, le norme che disciplinano ciascuno specifico sgravio possono prevedere la necessità che siano rispettati ulteriori requisiti (es. che l’azienda non abbia proceduto a licenziamenti collettivi in un determinato arco temporale di riferimento, o che l’assunzione agevolata comporti un incremento occupazionale).  

Considerato che gli sgravi contributivi sono normalmente gestiti nell’ambito del ciclo paghe dell’azienda, il team payroll di PwC è disponibile ad assistere il Cliente in tutte le fasi utili alla fruizione dell’agevolazione di interesse del Cliente, a partire dalla verifica di sussistenza dei requisiti previsti dalle norme applicabili, sino all’effettivo inserimento dello sgravio nel ciclo payroll aziendale. 

Di seguito, provvediamo ad accennare ai principali sgravi al momento disponibili a livello nazionale, fermo restando che la materia è in evoluzione costante e, pertanto, necessita di un continuo monitoraggio. E’ pertanto esclusa ogni considerazione relativa a possibili sgravi disposti a livello locale. 

Bonus giovani under 35

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato riguardanti soggetti che alla data dell’assunzione o della trasformazione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa: le aziende possono beneficiare di un esonero contributivo al 100% a carico del datore con importi differenziati a seconda dell’ubicazione dell’azienda ed è applicabile per una durata di 24 mesi. 

Lo sgravio annuo massimo è pari a 6.000 euro annui ed è applicabile alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025

Per le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’importo si innalza a 7.800 euro annui ed è relativo alle assunzioni effettuate tra il 31 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025

A partire dal 16 maggio 2025 è possibile inviare all’INPS la domanda di ammissione telematica all’agevolazione, sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati. 

Bonus donne

Il beneficio spetta per l’assunzione delle donne assunte a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, e riguarda: 

  • le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono; 
  • le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 

L’incentivo spetta, altresì, dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, per le aziende che assumono donne: 

  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. 

L’esonero è pari al 100% dei contributi a carico del datore entro un limite massimo annuo di 7.800 euro e per una durata di 24 mesi. 

Nel caso di assunzioni nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, l’ammontare dell’agevolazione fruibile non può superare il 50 per cento dei costi salariali. 

Anche in questo caso, a partire dal 16 maggio 2025 è possibile inviare all’INPS la domanda di ammissione telematica all’agevolazione. 

Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro

In caso di assunzione di soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione (“ADI”) o del supporto per la formazione e il lavoro (“SFL”) è previsto un esonero contributivo del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro un limite massimo di 8.000 euro annui per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. 

L’importo del beneficio si dimezza in caso di assunzione a tempo determinato o a tempo parziale. 

Giovani under 30

Le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di giovani under 30, mai assunti prima con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possono beneficiare dello sgravio del 50% dei contributi a carico datore, per un massimo di 3.000 euro l’anno e per una durata massima di 36 mesi. 

In questo caso, si tratta di un incentivo strutturale previsto dal nostro ordinamento. 

Esonero per il Mezzogiorno valido dal 2025 – micro, piccole e medie imprese 

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un esonero per il Mezzogiorno che sostituisce la cosiddetta “Decontribuzione SUD”. 

La riduzione contributiva è applicabile dall’anno 2025 all’anno 2029 e prevede per ogni anno percentuali di riduzione via via inferiori. 

Per l’anno 2025 la riduzione è pari al 25%, entro un limite massimo annuo di 1.740 euro

La riduzione passa al 20% per gli anni dal 2026 al 2028 e al 15% per l’anno 2029. 

La misura ad oggi è applicabile per le microimprese e le piccole e medie imprese che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, e che soddisfano specifici requisiti in termini di fatturato e bilancio. 

Per i datori di lavoro non rientranti nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa, l’esonero contributivo è subordinato all’autorizzazione dell’Unione Europea. 

Disoccupati over 50 e donne di qualsiasi età prive di lavoro retribuito

L’agevolazione in esame è riconosciuta a: 

  • le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi; 
  • le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;  
  • le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono; 
  • le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 

L’esonero è applicabile per un periodo che va da 12 a 18 mesi a seconda della tipologia contrattuale utilizzato (a termine o a tempo indeterminato). 

La riduzione prevista è del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro

Donne vittime di violenza

Per il triennio 2024-2026 i datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del cd. “reddito di libertà” possono fruire dell’esonero contributivo del 100% dei contributi a carico del datore, nel limite massimo di importo pari a 8.000 ed entro i limiti delle risorse specificatamente stanziate per ogni anno. 

La durata del beneficio varia a seconda che si applichi ad una assunzione a tempo determinato o indeterminato, oppure ad una trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. 

Contratto a termine per la sostituzione di maternità e di paternità

I datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 19 dipendenti che assumono a tempo determinato o utilizzano in somministrazione a termine lavoratori in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti per la fruizione dei congedi collegati alla maternità e paternità possono applicare uno sgravio del 50% dei contributi fino al compimento di 1 anno di età del figlio del/la lavoratore/lavoratrice in congedo, o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. 

Lavoratori disabili

I datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato lavoratori disabili possono godere di uno sgravio contributivo della durata di 36 mesi. 

Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni di lavoratori disabili che rispettino determinati e stringenti requisiti in termini di riduzione della capacità lavorativa e/o tipologia di minorazione. La misura e la durata dello sgravio dipendono dalla tipologia di assunzione (a tempo indeterminato o determinato) e dal tipo di disabilità. 

Lavoratori disoccupati percettori Naspi

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti che percepiscono la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), il datore di lavoro ha diritto a percepire il 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata erogata al lavoratore dall’INPS. 

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

I datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato in CIGS da almeno 3 mesi e che fruiscono del trattamento salariale al momento dell’assunzione, possono applicare l’aliquota agevolata del 10% per la determinazione dei contributi a proprio carico. 

L’agevolazione è applicabile per un periodo di 12 mesi e spetta al sussistere di specifici requisiti da verificare sia in capo al lavoratore, sia in capo al datore di lavoro.  

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